Trib. Messina, sentenza 21/10/2024, n. 2311
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Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA – I sezione civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 21/10/2024, avanti a noi Giudice monocratico, dott. Corrado
Bonanzinga, viene chiamata la causa iscritta al N. 4735 del Registro Generale
2011
TRA
SPAS S.r.l., P. IVA 02254440874, con sede legale in Catania alla Via S. Nicolò al Borgo n. 73, in persona del legale rappresentante pro-tempore Giuffrida
Sebastiano Mario, C.F. [...], nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Catania, alla Via Vincenzo Giuffrida n. 2/B, presso lo studio legale Alioto, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luca Alioto, C.F. [...]e dall'Avv.
Sandro Giacobbe, C.F. [...], i quali hanno dichiarato di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec: luca.alioto@pec.ordineavvocaticatania.it o all'indirizzo pec: sandrogiacobbe@pec.ordineavvocaticatania.it, ovvero al n. di Fax: 0956130101;
PARTE RICORRENTE
E
Comune di Messina (P. IVA 00080270838), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, come in atti, dall'Avv. Arturo Merlo (c.f. MRL RTR
52T13 F158X - PEC amerlo@pec.giuffre.it – fax 090 712046) e con lui elettivamente domiciliato in Messina, Via Ettore Lombardo Pellegrino n. 103;
PARTE RESISTENTE
1
Alle ore è comparso per la parte attrice l'avv. Patrizia DI CESARE per delega dell'avv. Arturo MERLO il quale precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa;
insiste in tutte le domande proposte con il rigetto delle avverse istanze, eccezioni e difese;
chiede che la causa venga decisa;
è altresì presente per la parte convenuta l'avv. Natale ARENA per delega dell'avv. Sandro GIACOBBE, il quale precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa;
insiste in tutte le domande proposte con il rigetto delle avverse istanze, eccezioni e difese;
chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
Dispone che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA – I sezione civile
Il giudice della I sezione civile del Tribunale di Messina, dott. Corrado
BONANZINGA, in funzione di giudice monocratico, pronuncia e pubblica dando immediata lettura di motivazione e dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4735 del Registro Generale Contenzioso 2011
2 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 25.07.2011, la SPAS s.r.l. adiva questo Tribunale, esponendo che in data 11.02.2009 aveva ricevuto dal Comune di Messina la notifica di un “avviso di accertamento e liquidazione canoni di concessione e sanzione per occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche” portante il numero 524 di prot. del 19.01.2009, con il quale veniva chiesto il pagamento della complessiva somma di € 352.311,25 di cui € 188.690,40 per canoni dal 2004 al 2009, € 157.242,00 per sanzioni, € 6.373,69 per interessi ed €
5,16 per spese. Evidenziava che avverso il suddetto avviso di accertamento aveva proposto ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di
Messina, del quale aveva chiesto, preliminarmente la sospensione e, all'esito del giudizio a cognizione piena, l'annullamento o revoca in quanto illegittimo.
Osservava, in particolare, che l'Amministrazione comunale aveva omesso di indicare nel provvedimento opposto il termine e l'autorità presso cui sarebbe stato possibile ricorrere, in violazione dell'art. 3 comma 4 legge 241/1990;
che
l'Ufficio, con riferimento agli anni 2004, 2005 e 2006, non aveva esercitato il potere impositivo entro i termini di legge;
che in base alla giurisprudenza di legittimità, gli impianti pubblicitari erano soggetti all'imposta di pubblicità e non alla tassa di occupazione di suolo pubblico, in quanto detti impianti occupavano necessariamente una parte di suolo pubblico, senza che rilevasse
l'omessa denuncia del contribuente ed il mancato regolare pagamento dell'imposta sulla pubblicità che, comunque, nel caso di specie, era stata pagata;
che la superficie oggetto dell'imposizione fiscale era stata calcolata erroneamente, in quanto andava considerata la proiezione al suolo della struttura, in base all'unità di misura del metro quadrato, e non si poteva guardare alle sue dimensioni complessive lineari;
che gli impianti pubblicitari denominati
“stendardi” aventi cm. 140 di base x cm. 200 di altezza erano esenti da tassazione OSAP, in quanto l'occupazione del suolo era inferiore a mezzo metro
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quadrato. Riferiva che la Commissione Tributaria Provinciale di Messina con ordinanza del 03.03.2011 aveva sospeso l'atto impugnato, ma con successiva sentenza n. 244/03/11 depositata il 20.05.2011, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Dichiarava, quindi, di volere riassumere il giudizio già proposto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina ribadendo tutte le domande già proposte.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 20.09.2012, si costituiva il Comune di Messina, il quale evidenziava che l'avviso di accertamento impugnato aveva ad oggetto il canone COSAP dovuto per le occupazioni abusive sul territorio comunale;
che per il calcolo delle somme ingiunte era stato calcolato il regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, vigente nel periodo oggetto di accertamento;
che l'accertamento era stato eseguito su 51 impianti pubblicitari abusivi ed aveva riguardato un periodo di sei anni dal 01.01.2004 al 31.12.2009;
che ai sensi dell'art. 31 del
Regolamento, le sanzioni erano pari al 100 % del canone accertato.
L'amministrazione comunale contestava, pertanto, la fondatezza dell'opposizione, sottolineando che non si era al cospetto del tributo denominato
TOSAP disciplinato dal D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, tassa che era stata abrogata dal 01.01.1999, ma di un canone di occupazione, disciplinato da apposito regolamento. Riguardo, poi, alle contestazioni sollevate dalla società ricorrente con riferimento all'iter amministrativo seguito dal Comune di Messina nell'espletamento dell'attività di accertamento, osservava che si trattava di questioni attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avendo la doglianza ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici e non semplicemente la quantificazione del canone.
Evidenziava, poi, che era priva di fondamento l'eccezione in ordine all'inapplicabilità della COSAP agli impianti pubblicitari soggetti alla tassa sulla
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pubblicità, non essendovi alcuna incompatibilità tra il canone di occupazione e la tassa pubblicitaria, non avendo il primo natura tributaria. Negava, poi, che le somme dovute fossero state erroneamente calcolate con riferimento all'individuazione dell'area effettivamente occupata dagli impianti, essendo stata applicata, come previsto dall'art. 4 comma 4 del regolamento, la “tariffa base” alla proiezione a terra in metri lineari dello strumento
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