Trib. Torino, sentenza 29/11/2024, n. 622

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 29/11/2024, n. 622
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 622
Data del deposito : 29 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 14588/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SIi:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 14588/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. SACCO Parte_1
ROBERTO CARLO ENRICO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'avv. GUADAGNINI CRISTINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero, CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Nel merito e previa eventuale richiesta di integrazione documentale e rimessione della decisione al Collegio - A parziale modifica di quanto stabilito con il provvedimento di cui alla Sentenza n. 2405/2020 resa all'esito del giudizio di divorzio, stabilire che gli incontri padre-figli possano avvenire nei soli giorni di sabato - dalle ore 9,00- e fino alle ore 21,00 della domenica (alternando le settimane), con rientro dei minori presso l'abitazione materna, sempre ferma la necessità in ordine all'effettivo inizio e/o prosecuzione, da parte del SI , di un percorso psicoterapeutico, con CP_1 effettività e continuità. - Stabilire un pomeriggio di educativa da parte del SI funzionale CP_1
a permettere al medesimo di riuscire a rapportarsi adeguatamente con i propri figli, ovvero senza pregiudizio per i medesimi. - Stabilire che i minori possano sentire il padre ogni due giorni, ovvero con cadenza alternata nei giorni della settimana. - Stabilire che eventuali spese afferenti ad un supporto psicoterapeutico per i minori vengano poste a carico integrale del SI . - CP_1
Rimodulare il contributo al mantenimento, anche in ragione della richiesta rimodulazione degli incontri padre-figli e, in ogni caso, delle accresciute esigenze dei minori (cfr. Cass., Ord. n. 11724 del 04.05.2023), nella diversa misura pari ad € 450,00 (ovvero € 150,00 per ogni figlio), con riserva, se richiesto, di produzione di tutta la documentazione economica afferente alla SIa e con Pt_1 decorrenza dalla data di interruzione degli incontri padre-figli e di cui al Decreto datato 13.06.2023.
- Condannare il SI al pagamento delle spese processuali del presente procedimento CP_1
(oltre al 15% per s.f. ed agli accessori di legge) nonché porre a carico integrale del medesimo quelle afferenti al percorso di coordinazione genitoriale e di cui all'istanza di liquidazione depositata in giudizio, giuste le ragioni in fatto e motivazioni in diritto rassegnate in atti.”
Per parte resistente
“Richiamate e ribadite tutte le argomentazioni, eccezioni e difese già svolte disporsi - La revoca del provvedimento sospensivo emesso inaudita altera parte e confermato dal decreto del 30.06.2023 e la chiusura del presente procedimento. - La conferma degli accordi di divorzio in punto incontri tra padre e figli, confermando, pertanto il già riattivato, incontro padre-figli infrasettimanale nella giornata del mercoledì (salvo diversi accorsi tra i genitori) e mantenimento dell'assegno di mantenimento nei limiti definiti dalla sentenza di divorzio - valutare la prosecuzione del percorso di coordinazione genitoriale per un ulteriore periodo di sei mesi, con incontri in presenza, al fine di consolidare i progressi ottenuti e superare le residue criticità;
- invitare la IG.ra ad Pt_1 Pt_ intraprendere, anch' un percorso di terapia psicologica individuale, come già indicato dalla coordinatrice genitoriale, al fine di migliorare le dinamiche familiari complessive e ridurre

l'atteggiamento di sfiducia nei confronti dell'ex coniuge. - adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse dei minori e per favorire una genitorialità condivisa più serena ed efficace, valorizzando i progressi compiuti dal IG. e incoraggiando un atteggiamento più CP_1 collaborativo da parte della IG.ra ” Pt_1
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2405/2020 del 13.07.2020 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 12/06/2023 chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 di cui alla citata sentenza di divorzio, instando per l'emissione inaudita altera parte di un provvedimento che disponesse l'immediata sospensione degli incontri padre-figli, la presa in carico da parte del Servizio di NPI e l'assunzione di ogni ulteriore provvedimento a tutela dei minori medesimi.
Con decreto provvisorio inaudita altera parte del 13.6.2023 il Tribunale disponeva la sospensione degli incontri padre-minori e la presa in carico del nucleo da parte dei competenti servizi sociali e di NPI.
Si costituiva chiedendo la revoca del provvedimento sospensivo
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