Trib. Catania, sentenza 25/09/2024, n. 4511

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 25/09/2024, n. 4511
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 4511
Data del deposito : 25 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la
seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 90100405/2013 R.G., promossa da:
CA AL, nato il 22.6.1946, codice fiscale [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Lombardo, giusta procura in atti;
attore contro
UNICREDIT S.P.A., con sede in Roma, via Alessandro Specchi n. 16, con sede sociale e direzione generale a Milano, Piazza Cordusio, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese di Roma 00348170101), e per essa OV S.P.A. (nuova denominazione assunta da doBank S.p.A. - già UniCredit Credit Management Bank s.p.a.) con sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura 7, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Marco Pesenti, prof. Alberto Toffoletto, Simona Daminelli, Luciana
Cipolla, prof. Christian Romeo e Flora Lettenmayer, giusta procura generale alle liti a rogito
Notaio Ezilda Mariconda di Milano in data 9 aprile 2020 (rep. 32163 - racc. 14918);
convenuta
e nei confronti di
FINO 2 SECURITISATION S.R.L., con sede legale in Milano, viale Brenta 18/B, codice
fiscale 09966400963, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa OV
S.P.A. (nuova denominazione assunta da doBank S.p.A. - già UniCredit Credit Management
Bank s.p.a.), con sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura 7, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Malizia del Foro di Roma giusta procura generale alle liti conferitagli da doBank S.p.A. (oggi, per cambio di denominazione, doValue S.p.A.) il 23 novembre 2017
1
per atto del Dott. Carlo Pennazzi Catalani, Notaio in Velletri, repertorio n. 70952, raccolta n.
24394);
terza interveniente volontaria
All'udienza del giorno 8.4.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti
e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 11.4.2013, OS DO ha citato
in giudizio la banca Unicredit s.p.a. e, premettendo di avere intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 9154103398.95 nonché n. 49 rapporti di conto anticipi su crediti, in lire italiana e valuta estera, ha lamentato l'illegittima applicazione di interessi ultra-legali, della capitalizzazione degli interessi passivi, della commissione di massimo scoperto e delle spese di tenuta conto. L'attore ha chiesto l'accertamento delle nullità sopra elencate e la condanna della banca, previa rielaborazione dei saldi dei conti, alla restituzione del complessivo importo di
euro 29.660,98, come da consulenza di parte allegata, o della minore o maggiore somma risultante all'esito del richiesto accertamento tecnico d'ufficio.
Con comparsa di risposta depositata il 2.7.2013 si è costituita in giudizio Unicredit s.p.a.
contestando la fondatezza delle domande attoree. La convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale e, in subordine, decennale, delle rimesse solutorie;
in ulteriore subordine, ha
eccepito la corretta applicazione delle condizioni pattuite nei contratti di conto corrente e di conto anticipi, chiedendo il rigetto delle domande e la condanna al pagamento delle spese di
lite.
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, con ordinanza del 23.5.2018, è stata rigetta la richiesta di CTU. Posta la causa in decisione, con la
comparsa conclusionale del giorno 1.10.2018 si è costituita in giudizio Fino 2 Securitisation
s.r.l., quale titolare del credito discendente dai rapporti oggetto di controversia.
Con ordinanza del 8.3.2019 la causa è stata rimessa sul ruolo a seguito della cessazione del giudica dalle funzioni ed è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio. Disposta la ricostruzione del fascicolo ed espletata la consulenza, all'udienza del 8.4.2024 le parti hanno
2
precisato le conclusioni e, nei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c., sono state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'odierno giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento delle nullità e di ripetizione di indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., relativa al contratto di conto corrente n.
9154103398.95 (poi codificato al n. 66851 ed in seguito al n. 299360 sottoscritto in data
20.2.1989 con l'allora Banco di Sicilia s.p.a., agenzia di Acireale) nonché dei conti anticipi di seguito indicati: n. 915.0309862;
n. 915.0314235;
n. 915.0319972;
n. 915.0317063;
n.
915.0317440;
n. 915.0320990;
n. 915.0322528;
n. 915.0327182;
n. 915.0326111;
n.
915.0324386;
n. 915.0333982;
n. 915.0337273;
n. 915.0337905;
n. 915.0363907;
n.
915.0365125;
n. 915.0377176;
n. 985.0305386;
n. 985.03027606;
n. 980.11506101;
n.
915.470011568;
n. 915.170011871;
n. 915.471000463;
n. 915.471000766;
n. 915.0353203;
n.
915.471001574;
n. 915.471002180;
n. 915.471002281;
n. 471.003493;
n. 915.471003800;
n.
915.471004305;
n. 915.471004608;
n. 915.471004911;
n. 915.471005315;
n. 915.471005719;

n. 915.471005820;
n. 915.471006022;
n. 915.471006123;
n. 915.471006325;
n.
915.471007032;
n. 915.471007234;
n. 915.471007335;
n. 980.1673;
n. 980.7035;
n. 980.5265;

n. 980.6495;
n. 5582.957;
n. 5582.1792;
n. 5582.17980.
Con riferimento ai citati rapporti l'attore ha prodotto copia degli estratti di conto corrente sino al 25.3.2010, gli estratti conto con riassunto scalare dal 31.3.1990 al 31.3.2009, gli estratti dei conti anticipi dal 31.3.1990 al 31.3.2009 e la perizia contabile.
L'istituto di credito ha depositato in giudizio la seguente documentazione:
- contratto di conto corrente n. 9154103398.95 (poi codificato al n. 66851 ed in seguito al n.
299360) sottoscritto da OS DO in data 20.2.1989 (cfr. doc. 3 comparsa di risposta - esibito e prodotto in atti, in originale, all'udienza del 21.3.2016);

- lettera contratto del 8.6.2004, con indicazione delle condizioni economiche applicate, sottoscritto da OS DO, di apertura della seguente linea di credito: “facoltà di scoperto in c/c: 25.000;
finanziamenti all'importazione: euro 50.000
”, (doc. 5 – comparsa di risposta);

La banca non ha, invece, depositato alcuna documentazione contrattuale relativa ai conti anticipi intrattenuti con il correntista.
3. Tanto premesso, le domande dichiarative proposte dall'attore sono parzialmente fondate, per quanto di seguito precisato.
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