Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 155
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Testo completo
N. R.G. 67159/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. di RG in epigrafe
TRA
S.S. Lazio s.p.a. (p.iva 02124651007), in persona del suo Presidente del Consiglio di gestione dott. Claudio Lotito, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via
G.G. Belli n. 96, rappresentata e difesa dagli avvocati Avv.ti Gian Michele Gentile
([...]) e Marco Gentile ([...]) i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al fax n. 06/3214048, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata gianmichelegentile@ordineavvocatiroma.org,
ATTRICE
CONTRO
ROMA CAPITALE (C.F. 02438750586), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Massimo Raspini (C.F.
[...]) dell'Avvocatura Capitolina in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. Marco Forcella del 04.08.2022, rep. 22013/11730 e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21 - PEC: massimo.raspini@pec.comune.roma.it;
CONVENUTA
Oggetto: nullità dell'atto di intimazione al pagamento, in data 28 settembre 2022, n.
RH20220200485 di cui all'art. 1 comma 792 L. 160/19, con ciu Roma Capitale ha intimato alla S.S. Lazio s.p.a. il pagamento entro 60 giorni della somma di euro 24.355,63, secondo le modalità ivi indicate, quale rimborso dei costi sostenuti per servizi resi in occasione dell'incontro Lazio – Bologna 14 agosto 2022 nonché dell'atto di intimazione, esecutivo in data 28 settembre 2022, n. RH20220200494 di cui all'art. 1 comma 792 L. 160/19, regolante il
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pagamento dei costi sostenuti per servizi di polizia stradale resi per lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato, la Polizia Roma Capitale ha intimato alla S.S. Lazio
s.p.a. il pagamento, entro 60 giorni, della somma di euro 30.942,48, secondo le modalità ivi indicate, quale rimborso dei costi sostenuti per servizi resi in occasione dell'incontro Lazio
– Inter del 26 agosto 2022.
Conclusioni per parte attrice: La difesa della S.S. Lazio S.p.A. insiste nella domanda, svolta in via preliminare, di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti di intimazione impugnati per tutti i motivi svolti nel proprio atto introduttivo del giudizio, e quindi chiede di accertare e dichiarare la nullità sentir accertare e dichiarare la nullità degli Atti di
Intimazione sopra indicati, di cui all'art. 1 comma 792 L. 160/19, non essendo la società attrice tenuta a corrispondere al Comune di Roma Capitale quanto richiesto per servizi di
Polizia Municipale prestati in occasione delle partite casalinghe del campionato italiano di calcio di serie A. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Conclusioni per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis ed in accoglimento delle suesposte difese: - in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati, peraltro, non adeguatamente motivata, non sussistendo alcun rischio di pregiudizio patrimoniale per la parte attrice, tenuto conto dell'irrilevanza delle somme richieste in relazione al patrimonio della S.S. Lazio S.p.A.;
- nel merito: accertare e dichiarare la legittimità dei provvedimenti di intimazione e delle sottostanti pretese creditorie di Roma Capitale nei confronti di S.S. Lazio S.p.A. e, per
l'effetto, rigettare la richiesta di controparte in quanto destituita di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto,- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, come per legge
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.10.2022 la S.S. Lazio S.p.A. ha convenuto in giudizio il Comune di Roma Capitale proponendo opposizione avverso gli atti di intimazione, entrambi del 28.09.2022, con il quale l'ente territoriale ha richiesto il regolamento dei costi sostenuti per i servizi di polizia stradale resi in relazione all'incontro di calcio Lazio – Bologna del 14.08.2022 ed in relazione ai servizi resi in occasione dell'incontro Lazio – Inter del 26 agosto 2022.
Si danno per note le argomentazioni e le doglianze che hanno portato la difesa della parte attrice a richiedere la declaratoria di nullità di entrambi gli atti di intimazione.
In sintesi espositiva, la difesa della società di calcio precisa che i servizi resi dalla
Polizia Municipale in occasione di questi incontri sono pubblici essenziali;
non rivestono carattere prevalentemente privato;
la richiesta all'ausilio non proviene dai privati, in quanto questi eventi non sono né organizzati né promossi dalla S.S. Lazio S.p.A. bensì dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla FIGC, dal CONI, enti pubblici a ciò preposti e
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dalla Uefa, organismo internazionale europeo. Le prestazioni rese dalla Polizia Municipale vanno a rinforzare altri Comandi e sono svolte conformemente alla disciplina di cui alla
L.65/86 e alla L.R. 14 aprile 2003. Il richiamo, quindi, alla delibera della Giunta comunale n.
136 del 12 luglio 2019 sarebbe inconferente, dal momento che questa, assunta in aperta violazione di legge, è nulla e da disapplicare.
Inversa è apparsa la rappresentazione operata dall'ente territoriale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. di RG in epigrafe
TRA
S.S. Lazio s.p.a. (p.iva 02124651007), in persona del suo Presidente del Consiglio di gestione dott. Claudio Lotito, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via
G.G. Belli n. 96, rappresentata e difesa dagli avvocati Avv.ti Gian Michele Gentile
([...]) e Marco Gentile ([...]) i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al fax n. 06/3214048, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata gianmichelegentile@ordineavvocatiroma.org,
ATTRICE
CONTRO
ROMA CAPITALE (C.F. 02438750586), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Massimo Raspini (C.F.
[...]) dell'Avvocatura Capitolina in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. Marco Forcella del 04.08.2022, rep. 22013/11730 e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21 - PEC: massimo.raspini@pec.comune.roma.it;
CONVENUTA
Oggetto: nullità dell'atto di intimazione al pagamento, in data 28 settembre 2022, n.
RH20220200485 di cui all'art. 1 comma 792 L. 160/19, con ciu Roma Capitale ha intimato alla S.S. Lazio s.p.a. il pagamento entro 60 giorni della somma di euro 24.355,63, secondo le modalità ivi indicate, quale rimborso dei costi sostenuti per servizi resi in occasione dell'incontro Lazio – Bologna 14 agosto 2022 nonché dell'atto di intimazione, esecutivo in data 28 settembre 2022, n. RH20220200494 di cui all'art. 1 comma 792 L. 160/19, regolante il
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pagamento dei costi sostenuti per servizi di polizia stradale resi per lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato, la Polizia Roma Capitale ha intimato alla S.S. Lazio
s.p.a. il pagamento, entro 60 giorni, della somma di euro 30.942,48, secondo le modalità ivi indicate, quale rimborso dei costi sostenuti per servizi resi in occasione dell'incontro Lazio
– Inter del 26 agosto 2022.
Conclusioni per parte attrice: La difesa della S.S. Lazio S.p.A. insiste nella domanda, svolta in via preliminare, di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti di intimazione impugnati per tutti i motivi svolti nel proprio atto introduttivo del giudizio, e quindi chiede di accertare e dichiarare la nullità sentir accertare e dichiarare la nullità degli Atti di
Intimazione sopra indicati, di cui all'art. 1 comma 792 L. 160/19, non essendo la società attrice tenuta a corrispondere al Comune di Roma Capitale quanto richiesto per servizi di
Polizia Municipale prestati in occasione delle partite casalinghe del campionato italiano di calcio di serie A. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Conclusioni per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis ed in accoglimento delle suesposte difese: - in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati, peraltro, non adeguatamente motivata, non sussistendo alcun rischio di pregiudizio patrimoniale per la parte attrice, tenuto conto dell'irrilevanza delle somme richieste in relazione al patrimonio della S.S. Lazio S.p.A.;
- nel merito: accertare e dichiarare la legittimità dei provvedimenti di intimazione e delle sottostanti pretese creditorie di Roma Capitale nei confronti di S.S. Lazio S.p.A. e, per
l'effetto, rigettare la richiesta di controparte in quanto destituita di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto,- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, come per legge
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.10.2022 la S.S. Lazio S.p.A. ha convenuto in giudizio il Comune di Roma Capitale proponendo opposizione avverso gli atti di intimazione, entrambi del 28.09.2022, con il quale l'ente territoriale ha richiesto il regolamento dei costi sostenuti per i servizi di polizia stradale resi in relazione all'incontro di calcio Lazio – Bologna del 14.08.2022 ed in relazione ai servizi resi in occasione dell'incontro Lazio – Inter del 26 agosto 2022.
Si danno per note le argomentazioni e le doglianze che hanno portato la difesa della parte attrice a richiedere la declaratoria di nullità di entrambi gli atti di intimazione.
In sintesi espositiva, la difesa della società di calcio precisa che i servizi resi dalla
Polizia Municipale in occasione di questi incontri sono pubblici essenziali;
non rivestono carattere prevalentemente privato;
la richiesta all'ausilio non proviene dai privati, in quanto questi eventi non sono né organizzati né promossi dalla S.S. Lazio S.p.A. bensì dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla FIGC, dal CONI, enti pubblici a ciò preposti e
pagina2 di 7
dalla Uefa, organismo internazionale europeo. Le prestazioni rese dalla Polizia Municipale vanno a rinforzare altri Comandi e sono svolte conformemente alla disciplina di cui alla
L.65/86 e alla L.R. 14 aprile 2003. Il richiamo, quindi, alla delibera della Giunta comunale n.
136 del 12 luglio 2019 sarebbe inconferente, dal momento che questa, assunta in aperta violazione di legge, è nulla e da disapplicare.
Inversa è apparsa la rappresentazione operata dall'ente territoriale
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