Trib. Cosenza, sentenza 02/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 4135/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4135 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, pendente
TRA
TO AE (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Costantino
Guido, giusta procura in calce all'atto di citazione;

- opponente -
E
BELGIRATE SECURITISATION S.r.l., (partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Roma 14521991001, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante e, per essa, la mandataria doValue S.p.A. (P. IVA 02659940239), rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandra Villecco, virtù di procura generale rilasciata dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante con atto per Notar Dr. Carlo Pennazzi Catalani del
23.11.2017, Rep. n. 70976 e Racc. n. 24418;

- opposta avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 23 settembre 2024.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato AN AE proponeva opposizione innanzi al
Tribunale di Cosenza avverso l'atto di precetto notificato, in data 26.10.2021, dalla Belgirate
Securitisation s.r.l. e, per essa, la mandataria doValue S.p.A., per intimare il pagamento della somma di
Euro 123.103,52, in relazione al mancato rimborso delle rate del mutuo stipulato in data 24.7.2008.
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A fondamento dell'opposizione, deduceva: 1) il mancato rispetto delle condizioni contrattuali contenute nel mutuo, atteso che la Banca, al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, pur avendo incassato il premio di € 556,31, non aveva attivato la polizza “protezione reddito”, quale copertura assicurativa del rischio relativo alla perdita di lavoro del contraente, sicchè il AN, pur avendo comunicato alla banca l'avvenuto licenziamento in data 31.8.2010, non aveva potuto beneficiare della relativa copertura assicurativa;
2) l'omessa detrazione dei versamenti di € 23.000,00 effettuati da AN AE fino al 2.5.2015;
3) la violazione dell'art. 1815, co. 2, c.c. e nullità delle relative clausole contrattuali, in quanto i tassi di interesse corrispettivo e di mora superavano il
Tasso Soglia di Usura;
4) l'illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici;
5) la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la nullità del precetto.
Si costituiva la Belgirate Securitisation s.r.l. e, per essa, la mandataria doValue S.p.A., che contestava la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Eccepiva, preliminarmente, che era succeduta nel lato attivo del rapporto contrattuale nella sola veste di cessionaria ex artt.

1-4 L. 130/1999
del credito precedentemente facente capo all'originaria PRISMA
SPV s.r.l., con conseguente carenza di legittimazione rispetto ad eventuali pretese risarcitorie e/o restitutorie generate da fatti, atti e comportamenti tenuti dal titolare originario del credito;
che il primo motivo di opposizione afferente il presunto “mancato rispetto delle condizioni contrattuali contenute nel mutuo” del 23/07/2008 a rogito Notar Dott. Italo Trotta, Rep. n. 14556, era improcedibile, per violazione del principio del ne bis in idem, atteso che il medesimo motivo era stato già dedotto dall'opponente in altro giudizio di merito definitosi con sentenza n. 1381/2020 emessa dal Tribunale di
Cosenza in data 30/07/2020;
nel merito, deduceva che il credito sotteso al precetto trovava fondamento nel contratto di mutuo stipulato tra AN AE e CO ER in data 23/07/2008, con cui gli stessi avevano ricevuto dalla banca la somma di €. 82.416,00 per l'acquisto di una casa;
che i mutuatari si erano resi inadempienti agli accordi contrattuali, avendo provveduto a versare regolarmente le rate previste dal piano di ammortamento sino al 22/11/2010;
che il AN non aveva fornito alcuna prova dell'avvenuta comunicazione alla banca della presunta perdita del lavoro, né degli ulteriori pagamenti eseguiti sino al 2.5.2015 per l'importo di € 23.000,00;
che alcuna responsabilità poteva essere ascritta all'Istituto di credito che aveva agito nel pieno rispetto dei criteri di diligenza e trasparenza;
che il contratto di mutuo prevedeva espressamente il tasso di interesse debitore in misura del 6,300%, inferiore al tasso soglia pari all'8,98% (5,99% tasso medio per la categoria dei “mutui a tasso fisso” aumentato del 50%), come evincibile dalla rilevazione della Banca d'Italia per il periodo di riferimento corrispondente al terzo trimestre 2009;
che, quanto agli interessi moratori, l'opponente non
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aveva dimostrato di avere effettuato il pagamento di tali interessi e che, in ogni caso, nel contratto di mutuo era stato previsto un tasso di mora di due punti in più rispetto al tasso corrispettivo (quindi del
8,300%), del tutto legittimo ed inferiore alla soglia di usura degli interessi di mora (pari al 12,13%);

Espletati gli incombenti di rito e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ex art. 615 primo comma c.p.c., all'udienza del 23.9.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
L'opposizione proposta da AN AE è infondata e deve essere rigettata.
Si deve premettere che nel giudizio di opposizione all'esecuzione spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.
Dalla disamina della documentazione versata in atti risulta che AN AE e CO
ER, in data 23/07/2008, abbiano stipulato con la Unicredit – Banca per la casa s.p.a. un mutuo per l'importo
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