Trib. Terni, sentenza 27/11/2024, n. 442

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 27/11/2024, n. 442
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 442
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 744 del registro generale dell'anno 2022 promossa
DA
UMBRIA GAS S.P.A., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Anna MA Baldoni, con sede legale in
Assisi, via Porziuncola n.5, elettivamente domiciliata in Perugia, Piazza Italia n.4, presso lo studio dell'Avv.to Fabrizio D. Mastrangeli che, anche disgiuntamente dall'Avv.to Michela Rocchi, la rappresenta e difende giusta procura allegata in atti
OPPONENTE CONTRO
I.N.P.S., con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti IU Renzetti e
Manuela Varani, in virtù di procura alle liti rep. n.37590 e racc. n.7131, del
23.01.2023 per atto notaio Roberto Fantini di Roma ed elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante n.13
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.10.2022 parte ricorrente ha proposto opposizione ad avviso di addebito n. 380 2022 00021176 40 000 del 24.09.2022, notificato a mezzo pec in data 28.09.2022 con il quale l'INPS ha richiesto all'opponente il pagamento della somma complessiva di € 3.510,03 per omesso versamento dei contributi sulla scorta di quanto accertato nel verbale unico di accertamento e notificazione del 17.02.2021 n.2021 – 243 -01 dall'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Perugia.


Ha allegato in fatto: - che il provvedimento impugnato trae origine da un accertamento ispettivo, concluso con verbale unico di accertamento e notificazione n.2021 – 243 -01 del 17.02.2021 condotto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia, il quale, all'esito degli accertamenti svolti, contestava alla società deducente irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti dell'Unità locale di Acquasparta, Località Casigliano, consistenti nell'erroneo inquadramento ad un livello inferiore del lavoratore IL PP e nell'aver formalmente assunto il lavoratore TE FA in data successiva rispetto all'inizio effettivo dell'attività lavorativa subordinata;
- di aver impugnato in via stragiudiziale il verbale per entrambe le contestazioni con esito negativo;
- che medio tempore l'INPS procedeva al recupero contributivo notificando all'opponente l'avviso di addebito per cui è causa.
Ha contestato in diritto il provvedimento impugnato deducendo: - l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione emesso dall'ITL di Perugia, su cui si fonda l'avviso di addebito opposto, per violazione dell'art.13, comma 4°, D. Lgs.n.124 del 23.04.2004 non avendo l'organo ispettivo specificato gli esiti dettagliati dell'accertamento e soprattutto le fonti di prova delle circostanze accertate;
- l'omessa allegazione delle declaratorie contrattuali con riferimento alla posizione del lavoratore IL ed assenza della necessaria triangolazione;
- nel merito, la correttezza, da un lato, dell'inquadramento del lavoratore IL al IV° livello del CCNL di settore non avendo mai il dipendente espletato mansioni riconducibili al III° livello, come erroneamente asserito dall'INPS ed ITL e, dall'altro, l'inizio effettivo del rapporto di lavoro subordinato del dipendente TE dal 22.07.2019 piuttosto che dal 1.07.2019 come contestato dagli organi ispettivi;
- in subordine, sempre nel merito, l'erroneo calcolo della somma richiesta a titolo di sanzione, avendo l'autorità amministrativa conteggiato le sanzioni ai sensi dell'art.116, comma 8 lett. b) Legge n.388/2000 afferente l'evasione contributiva e non l'omissione di cui, invece, ricorrerebbero i presupposti. Ha citato, pertanto, davanti al Tribunale di Terni l'INPS di Terni chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto e di dichiarare non dovuto l'importo richiesto dall'INPS. Si è costituito l'INPS contestando nel merito, in quanto infondato in fatto ed in diritto, il ricorso avversario, insistendo per il rigetto per le ragioni diffusamente esposte nella memoria di costituzione. L'istruttoria si è articolata nella produzione documentale offerta dalle parti e nell'escussione dei testi richiesti.
Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note scritte la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. rubricato
“deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” introdotto dall'art. 3 c. 10 del d.lgs. 149/2022 e applicabile ai giudizi pendenti a decorrere dal 1° gennaio
2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare mette conto evidenziare che sebbene indicata nel ricorso quale parte convenuta, la società S.C.C.I. S.p.a. non è stata citata in giudizio non avendo la difesa attorea depositato documentazione idonea a dimostrare la notifica alla predetta società di cartolarizzazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.
In via ulteriormente preliminare, preme allo scrivente Giudice chiarire che l'unico provvedimento impugnato in questa sede è l'avviso di addebito emesso dall'INPS n. 380 2022 00021176 40 000 del 24.09.2022 e notificato a mezzo pec in data 28.09.2022, con il quale l'Istituto ha provveduto a recuperare nei confronti della società opponente contributi asseritamente dovuti aderendo alle conclusioni rassegnate dall'Ispettorato del Lavoro di Perugia che, con verbale unico di accertamento e notificazione n.2021 – 243 -01 del 17.02.2021, inquadrava ad un livello superiore il dipendente della RI GA S.p.a. IL PP ed accertava l'inizio del rapporto di lavoro subordinato del dipendente FA TE in data antecedente alla denuncia effettuata dal datore di lavoro agli uffici competenti.
Il verbale unico di accertamento e notificazione n.2021 – 243 -01 del 17.02.2021 adottato dall'Ispettorato del Lavoro di Perugia verrà esaminato incidentalmente quale elemento probatorio utilizzato dall'INPS, unico soggetto convenuto nella presente causa.
E' opportuno rammentare che la società opponente si occupa, per quanto di interesse in questa sede, di gestire impianti di rifornimento carburante all'utenza su concessione del proprietario degli stessi, funditus la società ENI S.p.a. che fornisce alla deducente anche il carburante.
Gli organi accertatori hanno contestato all'RI GA S.p.a., dopo aver acquisito numerose dichiarazioni da parte dei dipendenti ed esaminato la documentazione del lavoro, l'erroneo inquadramento del dipendente IL PP ad un livello inferiore rispetto a quello previsto per le mansioni effettivamente disimpegnate, nonché l'assunzione, senza formalizzazione, per il periodo dal 1 al 20 luglio 2019 del dipendente TE FA.
Venendo alle contestazioni sollevate nei confronti del verbale unico di accertamento e notificazione n.2021 – 243 -01 del 17.02.2021 adottato dall'Ispettorato del Lavoro di Perugia, parte opponente ne lamenta, in prima battuta, l'illegittimità per assenza di elementi essenziali, vale a dire gli esiti dettagliati dell'accertamento e gli elementi probatori ai sensi dell'art.13, comma 4° lett.a) del D. Lgs. n.124/2004., facendo derivare da tale illegittimità la
conseguenziale infondatezza dell'avviso di addebito che sul verbale citato trova fondamento.
Deve rigettarsi la censura di illegittimità del verbale di accertamento per violazione del D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 13 per non essere stati riportati gli esiti dettagliati dell'accertamento, né l'indicazione puntuale delle fonti di prova, sia con riguardo alla documentazione valorizzata, sia alle verifiche effettuate, sia alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, per quanto di ragione.
Si rammenta anche a sè stessi che il Giudice ordinario del lavoro è giudice non dell'atto ma del diritto, quindi è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa degli Istituti previdenziali ed assicurativi pubblici. L'opposizione alla cartella esattoriale e/o avviso di addebito introduce un giudizio di merito sulla fondatezza della pretesa, tanto che se dovesse essere rimossa la cartella di pagamento o l'avviso di addebito per irregolarità degli stessi, rimossi gli atti impositivi, il Giudice dovrebbe tuttavia decidere nel merito;
ugualmente l'eventuale incidentale dichiarazione di nullità del verbale di accertamento non si riverserebbe sull'avviso di addebito/cartella di pagamento ed il Giudice sarebbe pur sempre tenuto ad accertare il fondamento della pretesa degli Enti.
In ogni caso, non sussiste la dedotta nullità posto che a norma dell'art. 13
(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica), il comma 1 prevede: "Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente: a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dalla L. 22 luglio 1961, n. 628, art. 4, comma 7" ove il verbale di primo accesso corrisponde a quanto previsto dalla legge, mentre il comma 4 dispone: "All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché' alla contestazione delle violazioni amministrative di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale
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