Trib. Livorno, sentenza 18/11/2024, n. 354

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Livorno, sentenza 18/11/2024, n. 354
Giurisdizione : Trib. Livorno
Numero : 354
Data del deposito : 18 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. G M Presidente dott.ssa A F Giudice dott.ssa N M Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 487/2024 promossa da:
(CF.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
F B
e
(CF.: ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
F B
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Con l'intervento del PM – sede

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/11/2024 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
I signori e depositavano in data 5/2/2024 ricorso congiunto per la Pt_1 CP_1 separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1°
1
dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi. davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Castagneto Carducci il 29/7/2006 alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 11/4/2024 (sent. n.
21/2024 pubblicata il 12/4/2024, divenuta irrevocabile) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del 14/11/2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte con nota sottoscritta e depositata in PCT.
Venendo dunque all'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (l'11/4/2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel
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