Trib. Pisa, sentenza 21/10/2024, n. 605
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1159/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'esito dell'udienza del 17.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
GI RA (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Federici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.:
80078750587), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Funari e dall'avv. Katya Lea
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della sede provinciale
Inps;
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione
Naspi
Conclusioni
Per la parte ricorrente AN ES: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettate tutte le istanze avversarie, accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Naspi richiesta con la condanna dell'INPS al pagamento delle relative somme nella misura di legge oltre interessi e rivalutazione se dovuta dalla domanda al saldo” “Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”
Per la parte resistente I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale: “Voglia
l'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis: 1) in tesi, rigettare il ricorso di controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
2) in ipotesi subordinata, nella denegata e contestata ipotesi di accoglimento del ricorso, escludere il cumulo di rivalutazione ed interessi sulle somme che dovessero essere riconosciute dovute alla ricorrente a titolo di prestazione NASpI;
3) con vittoria di spese e compensi professionali”.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 15.09.2023, AN ES conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., per accertare e dichiarare il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione Naspi, con condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo.
2. In particolare, la ricorrente esponeva di aver lavorato in qualità di badante alle dipendenze di RG ES, dall'11.10.2021 al 12.05.2023, data in cui la stessa rassegnava dimissioni volontarie. Le dimissioni intervenivano durante il periodo di maternità, tutelato ex D.L.vo n. 151/2001, prima che la figlia della ricorrente, VI nata il [...], compisse un anno di età. Dunque, in data
15.05.2023, presentava domanda di indennità di disoccupazione all'I.N.P.S., che, con comunicazione del 06.06.2023, rigettava la richiesta, ritenendo che la causa di cessazione dell'attività lavorativa non fosse valida per l'erogazione dell'indennità chiesta. A questo punto, la ricorrente chiedeva all'ente previdenziale, per il tramite del patronato INAS, il riesame della pratica, terminato con il rigetto da parte dell'I.N.P.S. con comunicazione del 19.06.2023,
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riportante la seguente motivazione: “colf e badanti non hanno diritto alla naspi per dimissioni nel periodo tutelato di maternità, perché non rientrano nell'ambito di applicazione degli artt. 54 e 55 del TU maternità (D.lgs. n.
151/2001)”. A seguito di tale rigetto, la ricorrente presentava ricorso in opposizione, in data 20.07.2023, contestando l'illegittimità della decisione assunta, citando in suo favore una sentenza di merito del Tribunale di Lodi, con la quale veniva accertato il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione di una madre lavoratrice, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego. Anche il ricorso in opposizione veniva rigettato dall'I.N.P.S., con
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1159/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'esito dell'udienza del 17.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
GI RA (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Federici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.:
80078750587), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Funari e dall'avv. Katya Lea
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della sede provinciale
Inps;
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione
Naspi
Conclusioni
Per la parte ricorrente AN ES: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettate tutte le istanze avversarie, accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Naspi richiesta con la condanna dell'INPS al pagamento delle relative somme nella misura di legge oltre interessi e rivalutazione se dovuta dalla domanda al saldo” “Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”
Per la parte resistente I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale: “Voglia
l'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis: 1) in tesi, rigettare il ricorso di controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
2) in ipotesi subordinata, nella denegata e contestata ipotesi di accoglimento del ricorso, escludere il cumulo di rivalutazione ed interessi sulle somme che dovessero essere riconosciute dovute alla ricorrente a titolo di prestazione NASpI;
3) con vittoria di spese e compensi professionali”.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 15.09.2023, AN ES conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., per accertare e dichiarare il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione Naspi, con condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo.
2. In particolare, la ricorrente esponeva di aver lavorato in qualità di badante alle dipendenze di RG ES, dall'11.10.2021 al 12.05.2023, data in cui la stessa rassegnava dimissioni volontarie. Le dimissioni intervenivano durante il periodo di maternità, tutelato ex D.L.vo n. 151/2001, prima che la figlia della ricorrente, VI nata il [...], compisse un anno di età. Dunque, in data
15.05.2023, presentava domanda di indennità di disoccupazione all'I.N.P.S., che, con comunicazione del 06.06.2023, rigettava la richiesta, ritenendo che la causa di cessazione dell'attività lavorativa non fosse valida per l'erogazione dell'indennità chiesta. A questo punto, la ricorrente chiedeva all'ente previdenziale, per il tramite del patronato INAS, il riesame della pratica, terminato con il rigetto da parte dell'I.N.P.S. con comunicazione del 19.06.2023,
Pag. 2 di 7
riportante la seguente motivazione: “colf e badanti non hanno diritto alla naspi per dimissioni nel periodo tutelato di maternità, perché non rientrano nell'ambito di applicazione degli artt. 54 e 55 del TU maternità (D.lgs. n.
151/2001)”. A seguito di tale rigetto, la ricorrente presentava ricorso in opposizione, in data 20.07.2023, contestando l'illegittimità della decisione assunta, citando in suo favore una sentenza di merito del Tribunale di Lodi, con la quale veniva accertato il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione di una madre lavoratrice, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego. Anche il ricorso in opposizione veniva rigettato dall'I.N.P.S., con
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