Trib. Caltagirone, sentenza 10/12/2024, n. 748
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Testo completo
R.G. n. 476/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltagirone, Dott.ssa Cinzia Cicero, viste le note depositate da parte ricorrente a seguito della sostituzione dell'udienza del 24.9.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., emette la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 476/2023 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dagli avv.ti Salvatore Marco Spataro, Massimo Barrile, Daniela Carmela Nicastro e Valentina
Cappello;
-RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del , rappresentato e difeso Controparte_1 Controparte_2
ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Alessio Mario Riccobene;
- RESISTENTE -
Oggetto: diritto alla erogazione della Carta Elettronica ex art.1, comma 121, L.107/2015.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.4.2023, esponeva che era un docente precario Parte_1
con ultimo incarico nell'a.s. 2022/2023 in qualità di docente supplente presso l'I.C“A. Narbone” di
Caltagirone (CT), che nel corso degli anni, in particolare negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, era stato destinatario di incarichi annuali fino al 30 giugno e che in relazione a tale servizio non gli era stato riconosciuto il diritto alla erogazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art.1, comma 121, L.107/2015, dell'importo nominale di euro 500 per ogni anno scolastico.
Rilevava, dopo avere ampiamente richiamato il quadro normativo di riferimento,
l'illegittimità delle disposizioni che disciplinano l'erogazione della Carta docente, sia sul piano del diritto interno, per contrasto con i precetti costituzionali di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., di cura della formazione professionale dei lavoratori di cui all'art. 35 Cost. e di buon andamento della
Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., citando a tal fine la sentenza del Consiglio di Stato
n. 1842 del 16.03.2022 e rilevando, inoltre, anche la violazione degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del
29/11/2007;
sia sul piano del diritto comunitario, per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70, evidenziando come, in virtù del soprarichiamato principio eurounitario, non potesse essere previsto alcun trattamento differenziato in ragione della durata del contratto di lavoro.
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- ritenere e dichiarare il diritto del docente ad usufruire della Carta del Docente, di cui all'art. 1, comma Parte_1
121della L. n. 107/2015,per tutti gli anni di servizio di insegnamento svolto a tempo determinato alle dipendenze del , come indicati in ricorso;
Controparte_1
per l'effetto,
-condannare il a corrispondere il suddetto beneficio Controparte_1
economico, con le stesse modalità con le quali è erogato al personale docente in ruolo, ossia mediante accreditamento sulla carta elettronica del docente o con altra modalità che sarà individuata da Codesto Tribunale, quantificato per il ricorrente nella complessiva somma di euro
1.000,00;
in subordine
- condannare il a corrispondere al ricorrente l'equivalente Controparte_1
monetario del beneficio in parola, nella misura sopra quantificata, a titolo risarcitorio.
Impregiudicato il diritto a separata azione per il recupero dell'anno in corso e dei successivi.
Con vittoria di spese competenze e onorari, da distrarsi ex art.93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Il resistente si costituiva in giudizio in data 11.10.2023 eccependo, in via CP_1
preliminare, la prescrizione quinquennale delle pretese avanzate da parte ricorrente ex art. 2948 e, nel merito, instava per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa documentalmente, l'udienza del 10.12.2024 veniva sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter cpc e parte ricorrente insisteva nei propri scritti difensivi con le note depositate nel termine assegnato;
ritenuta matura per la decisione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
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In via preliminare, quanto alla eccezione di prescrizione sollevata da parte del CP_1 resistente, deve evidenziarsi che la Suprema Corte di recente ha statuito quanto segue: “In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal
ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per CP_1 taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta
l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219). …20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.” – Cass. Civ. n. 29961/2023.
Ciò posto, nel caso di specie non è maturata alcuna prescrizione neanche in relazione all'anno scolastico più risalente rispetto al quale parte
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