Trib. Catanzaro, sentenza 29/01/2025, n. 188
TRIB Catanzaro
Sentenza
29 gennaio 2025
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29 gennaio 2025
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29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2788 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente
TRA
PA AL NI nata in [...] in data [...], C.F. [...];
JU
PA NI nato in [...] in data [...] C.F. [...];
EL
ER NI nata in [...] in data [...] C.F. [...];
AL
ON NI nata in [...] in data [...] C.F. [...];
NA
BE NI nata in [...] in data [...] C.F. [...];
in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà dei minori LL YL IG NI nata in [...] in data [...], C.F. [...]e OM AG IG
NI nato in [...] in data [...], C.F. [...];
TA IA
IG, nato in [...] in data [...],C.F. [...], solo in qualità di genitore esercente la patria potestà dei minori LL YL IG NI e OM
AG IG NI tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Dromi del Foro di
Roma, con studio a Roma (00197) Via AN Gramsci n.7 C.F.: [...]
p.e.c.: eduardodanieldromi@ordineavvocatiroma.org - presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente, si domiciliano, giusta procura alle liti in atti.
-RICORRENTI-
E
Ministero dell'Interno, C.F. 97149560589, in persona del Ministro in carica, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici - alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo p.e.c. ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it, C.F. ADS 80004580793.
-RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti l'intestato Tribunale, il Ministero dell'Interno chiedendo che venisse dichiarato lo status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana, ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti, di essere discendenti diretti di AR OS, cittadina italiana, nasceva a Corigliano Calabro-Rossano (CS) in data 01.10.1919 (all.1).
In data 8.2.1945 a Buenos Aires AR OS contraeva matrimonio con CO SE
NI cittadino argentino, (all.2) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, in favore di quella argentina, infatti, la stessa non risulta registrata presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori
(Camara Nacional Electoral) nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni (all.3).
Dal matrimonio tra AR OS con CO SE NI cittadino argentino, nascevano a Buenos Aires: JU AR NI in data 20.7.1945 (all.4) e CO AN
NI in data 20.12.1947 (all.5).
In data 17.4.1969 a Buenos Aires JU AR NI contraeva matrimonio con LU AL
AU (all.6) e da questo matrimonio, nascevano gli odierni ricorrenti: PA AL NI, in data 4.5.1973 (all.7) e JU PA NI in data 3.4.1979 (all.8).
In data 4.6.1969 a Buenos Aires CO AN NI contraeva matrimonio con AN
AR GU (all.9) e da questo matrimonio, nascevano a Buenos Aires altri odierni ricorrenti:
EL ER NI in data 29.8.1970 (all.10);
AL ON NI in data
15.5.1974 (all.11) e NA BE NI in data 15.9.1981 (all.12).
Dall'unione tra NA BE NI con TA IA IG nascevano a
Buenos Aires altri odierni ricorrenti: LL YL IG NI in data 11.1.2007
(all.13) e OM AG IG NI in data 29.4.2013 (all.14).
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza jure sanguinis, deducendo che, non avendo l'ava AR OS mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva
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trasmessa jure sanguinis ai propri figli, e da questi, a tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti come risultante da documentazione versata in atti.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio contestando la compatibilità dei principi espressi dalla sentenza n. 4466/2009 della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Francesca
Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2788 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente
TRA
PA AL NI nata in [...] in data [...], C.F. [...];
JU
PA NI nato in [...] in data [...] C.F. [...];
EL
ER NI nata in [...] in data [...] C.F. [...];
AL
ON NI nata in [...] in data [...] C.F. [...];
NA
BE NI nata in [...] in data [...] C.F. [...];
in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà dei minori LL YL IG NI nata in [...] in data [...], C.F. [...]e OM AG IG
NI nato in [...] in data [...], C.F. [...];
TA IA
IG, nato in [...] in data [...],C.F. [...], solo in qualità di genitore esercente la patria potestà dei minori LL YL IG NI e OM
AG IG NI tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Dromi del Foro di
Roma, con studio a Roma (00197) Via AN Gramsci n.7 C.F.: [...]
p.e.c.: eduardodanieldromi@ordineavvocatiroma.org - presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente, si domiciliano, giusta procura alle liti in atti.
-RICORRENTI-
E
Ministero dell'Interno, C.F. 97149560589, in persona del Ministro in carica, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici - alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo p.e.c. ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it, C.F. ADS 80004580793.
-RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti l'intestato Tribunale, il Ministero dell'Interno chiedendo che venisse dichiarato lo status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana, ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti, di essere discendenti diretti di AR OS, cittadina italiana, nasceva a Corigliano Calabro-Rossano (CS) in data 01.10.1919 (all.1).
In data 8.2.1945 a Buenos Aires AR OS contraeva matrimonio con CO SE
NI cittadino argentino, (all.2) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, in favore di quella argentina, infatti, la stessa non risulta registrata presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori
(Camara Nacional Electoral) nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni (all.3).
Dal matrimonio tra AR OS con CO SE NI cittadino argentino, nascevano a Buenos Aires: JU AR NI in data 20.7.1945 (all.4) e CO AN
NI in data 20.12.1947 (all.5).
In data 17.4.1969 a Buenos Aires JU AR NI contraeva matrimonio con LU AL
AU (all.6) e da questo matrimonio, nascevano gli odierni ricorrenti: PA AL NI, in data 4.5.1973 (all.7) e JU PA NI in data 3.4.1979 (all.8).
In data 4.6.1969 a Buenos Aires CO AN NI contraeva matrimonio con AN
AR GU (all.9) e da questo matrimonio, nascevano a Buenos Aires altri odierni ricorrenti:
EL ER NI in data 29.8.1970 (all.10);
AL ON NI in data
15.5.1974 (all.11) e NA BE NI in data 15.9.1981 (all.12).
Dall'unione tra NA BE NI con TA IA IG nascevano a
Buenos Aires altri odierni ricorrenti: LL YL IG NI in data 11.1.2007
(all.13) e OM AG IG NI in data 29.4.2013 (all.14).
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza jure sanguinis, deducendo che, non avendo l'ava AR OS mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva
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trasmessa jure sanguinis ai propri figli, e da questi, a tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti come risultante da documentazione versata in atti.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio contestando la compatibilità dei principi espressi dalla sentenza n. 4466/2009 della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con
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