Trib. Foggia, sentenza 17/01/2024, n. 169

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 17/01/2024, n. 169
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 169
Data del deposito : 17 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'udienza del 17/01/2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 7407/2020 R.G. Lavoro e vertente
TRA
OR TT, rappresentata/o e difesa/o, dagli avv.ti L. Mancaniello e S. Trematore
RICORRENTE
E
INPS, in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. TIBERINO CARLA
RESISTENTE oggetto: riliquidazione pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/09/2020 NZ TT, ha dedotto di essere titolare di assegno IO n. 15202716 avente decorrenza 01.11.2010;
di vantare contribuzione effettiva
e figurativa accreditata ante pensionamento da lavoro dipendente per il periodo 01.11.1978;
di avere ottenuto riliquidazione del trattamento giusta mod. TE08 del 31.01.2020, tenendo conto i contributi accreditati sino al 31.12.1995 nella gestione dei lavoratori dipendenti assegnando un'anzianità in quota A di 628 settimane ed in quota B di 155 settimane;
che l'Ente resistente è incorso in errore in sede di quantificazione sia della quota A che della quota B, posto che in quest'ultima quota non ha correttamente considerato e valorizzato i contributi figurativi accreditati per malattia come previsti dalla normativa vigente circa il riconoscimento di contribuzione figurativa per tutti i periodi di disoccupazione (art. 4, comma 1, r.d. 4 aprile 1952 n. 218 ed art. 1
d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 in sostituzione dell'art. 32, comma 1, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264), per quelli di malattia (art 56 r.d. n. 1827 del 1935 e art. 1 d.lg. n. 564/1996) e per quelli di maternità e congedi parentali (art. 35 l.n. 155/1981), oltre a quanto previsto dall'art. 8
l.n. 155/1981
in stretta connessione con l'art. 40 l.n. 183/2010;
di avere diritto in quota A a n. 629 settimane in luogo delle n. 628 riconosciute ed un maggior rateo pensionistico mensile perequabile
dall'01.11.2010 di € 263,10 e in quota B di n. 156 settimane invece delle n. 155 attribuite dall'istituto, con un maggiore rateo perequabile dall'01.11.2010 di € 83,69.
Ha, quindi, concluso chiedendo: “accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla ricostituzione della pensione INPS cat. IO n. 15202716 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, dell'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n. 183/2010, per errata quantificazione dell'anzianità contributiva in quota A per ulteriore 1 settimana ed in quota B per ulteriore 1 settimana, a partire dall'01.11.2010;
- per l'effetto, dichiarare il diritto a percepire, a decorrere dall'01.11.2010, la quota A nella misura mensile perequabile di € 263,10 e la quota B nella misura mensile perequabile di € 83,69;
- di conseguenza, condannare l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.11.2010, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante a titolo di quota A e di quota B e quanto complessivamente erogato per tali quote, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo
”.
Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
Ha, in particolare, dedotto l'accredito a domanda dei periodi di malattia per le pensioni con decorrenza ante Circ. 11/2013 ed ha eccepito la decadenza e l'improponibilità del ricorso.
La causa è stata istruita con produzione documentale.
Quindi, la causa, trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, la domanda è parzialmente fondata per quanto di ragione.
Orbene, com'è noto, ai trattamenti di disoccupazione accede, come prestazione accessoria,
l'accredito di contribuzione figurativa, per un numero di giornate pari a quelle indennizzate.
Ai sensi dell'art. 7 c. 9 del D.L. 463/1983 conv. nella L. 638/1983, “ai fini
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi