Trib. Modena, sentenza 23/02/2024, n. 475

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 23/02/2024, n. 475
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 475
Data del deposito : 23 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 1547 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto Ausiello, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.06.2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1547/2022 promossa da:

STUDIO ODONTOIATRICO R1 S.R.L. 02113450361, con l'avv. Saverio CASADONTE.
Attore - OPPONENTE contro
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 97139590588, con
l'Avvocatura di Stato
Convenuto - OPPOSTO
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
Convenuto CONTUMACE – OPPOSTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. STUDIO ODONTOIATRICO R1 S.R.L. ha presentato opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, 1° comma, c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 070 2020 00085508 19 000, con relativo ruolo sotteso, notificata all'attrice in data 17.1.2022 da Agenzia delle Entrate
Riscossione della Provincia di Modena, per la complessiva somma di €
7.421,88, relativa a sanzioni comminate dal Garante per la protezione dei dati personali per l'anno 2015 (doc. 1, attore opponente).

1.1. Parte attrice ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva del titolo, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto di riscossione delle somme portate dalla sanzione irrogata e relativi ruolo
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e cartella, per essere la sanzione amministrativa estinta decorso il quinquennio dalla data della condotta illecita accertata (25.02.2015) ai sensi dell'art. 28, 1° comma, l.n. 689/1989, in difetto di atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica (15.04.2015) del verbale di accertamento della violazione (7.04.2015). Stando all'opponente, invero:
a. in data 17.1.2022 la società Studio Odontoiatrico R1 S.r.l. ha ricevuto notifica dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione della cartella di pagamento n. 070 2020 000 8550819 000, per complessivi
€.7.416,00 (cfr. doc. 1 opponente);

b. la sanzione è stata irrogata ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 161 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, con l'atto di contestazione sanzione n. di protocollo 2/77 (P) emesso in data 7.04.2015 dal Comando Carabinieri per la tutela della salute - N.A.S. di Parma e notificato in data 14.05.2015;

c. l'atto di contestazione non è stato seguito dalla emissione, da parte dell'Autorità Garante, della ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 18, l.n. 689/1981;

d. con l'art. 18 D.lgs. n. 101/2018, di adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento UE n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, il legislatore, con riferimento ai procedimenti sanzionatori non ancora definiti con la pronuncia di un'ordinanza- ingiunzione al momento dell'entrata in vigore del citato regolamento, ha previsto, per quanto qui interessa, che l'atto di contestazione sanzione n. di protocollo 2/77 (P)), indicato supra sub b., assumesse il valore dell'ordinanza-ingiunzione;

e. ai sensi del comma 2°, dell'art. 18 cit., l'Autorità titolare del potere sanzionatorio era esentata dall'onere di notificare al destinatario il titolo esecutivo così formato;

f. il comma 18, 5° comma, D.lgs. n. 101/2018, ha inoltre disposto che con la propria “entrata in vigore” si producesse, in via generalizzata, “l'interruzione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a norma del presente articolo, di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g. la disposizione da ultimo menzionata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte
Costituzionale n. 260 depositata il 28.12.2021 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 29.12.2021, cui è conseguita la
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eliminazione dal quadro normativo della interruzione legale del termine di prescrizione prevista appunto dal comma 5, art. 18,
d.lgs. cit.;

h. l'atto di contestazione (trasformato ope legis in ordinanza- ingiunzione) è stato notificato il 15.4.2015, ma l'iscrizione a ruolo dello stesso è avvenuta solo in data 8.6.2020, ovvero ben oltre il termine prescrizionale quinquennale applicabile all'illecito amministrativo ex art. 28 D. Lgs. 689/1981;

i. è quindi intervenuta, dopo la formazione del titolo esecutivo, la prescrizione del diritto dell'Autorità Garante convenuta a riscuotere le sanzioni irrogate;

2. Si è costituita l'AUTORITA' GARANTE PER LA TUTELA DELLA PRIVACY, chiedendo il rigetto dell'opposizione, evidenziando che nel caso in esame:
o il titolo esecutivo (l'atto di accertamento dell'illecito amministrativo avendo assunto valore di ordinanza ingiunzione) si è formato per effetto del completamento (in data
18.12.2018) della “fattispecie a formazione progressiva”
(prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 18, d.lgs. 101/2018, non toccati dalla C. Cost. n. 260/2021), costituita dalla entrata in vigore del d.l.gs 101/2018 (19 settembre 2018), associata al vano decorso del tempo utile per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta;

o la formazione del titolo esecutivo avrebbe prodotto
“sicuramente effetto interruttivo della prescrizione giacché il titolo, una volta cristallizzatosi, doveva essere conosciuto dalla parte alla quale viene, seppur ex lege, ritualmente notificato”;
il termine di 5 anni ex art. 28 l.
689/981, interrotto con la notifica dell'atto di contestazione avvenuta il 15 aprile 2015 (cfr. all. 3 opposta), si sarebbe quindi “interrotto con la trasformazione dello stesso in ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n.
101/2018, avvenuta il 18 dicembre 2018”;

o non risulterebbe pertanto prescritto il diritto a riscuotere la sanzione, “essendo trascorsi tra il 18 dicembre 2018
(momento in cui la contestazione si è trasformata in ordinanza ingiunzione ex lege) ed il 17 gennaio 2022 (momento in cui è
3 stata notificata la cartella esattoriale in esame) meno di 5 anni”;
o avverso il titolo non è stata tempestivamente proposta opposizione ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.lgs. n.
150/2011, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, data di comunicazione che nel caso di specie deve farsi coincidere con il momento in cui il verbale ha assunto valore ed efficacia di titolo esecutivo (ordinanza ingiunzione) e pertanto a pena di inammissibilità entro il termine ultimo del 17.1.2019;

3. Non si è costituita, è va dichiarata contumace, AGENZIA DELLE ENTRATE
– RISCOSSIONE.

4. Con decreto 17.03.2022 il GE ha sospeso inaudita altera parte
l'efficacia esecutiva del titolo. Le parti non hanno formulato istanze istruttorie;
all'udienza del 29.06.2023 il Giudice ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. trattenendo la causa in decisione.

4.1. Parte attrice ha concluso come da atto introduttivo:

4.2 L'autorità Garante per la tutela della Privacy, insistendo per il rigetto dell'opposizione, ha concluso come da memoria di costituzione nella fase di merito del 5.05.2022 e come da memorie ex art. 183 c.p.c.:
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5. L'opposizione proposta appare ammissibile siccome finalizzata a far valere la prescrizione, quale fatto estintivo verificatosi dopo la formazione del titolo esecutivo (Cass. SU 22080/2017).

5.1. Sono incontestate tra le parti le seguenti circostanze di fatto:
- il 7 aprile 2015 i Carabinieri N.A.S. di Parma hanno accertato la violazione dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
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, nel corso dell'attività ispettiva effettuata in data
25.02.2015;

- nelle more del procedimento è intervenuto il d.lgs. 10 agosto 2018
n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, entrato in vigore il 19 settembre 2018, il cui articolo 18 ha previsto la definizione agevolata delle pregresse violazioni in materia di protezione dei dati personali nei termini di seguito riportati: “1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo
Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, il pagamento potrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [ossia il 18.12.2018].

2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di cui

5 all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della
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