Trib. Bari, sentenza 09/11/2024, n. 4326
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G. N.7028/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra SC ME(avv.ti Alvio Perosa e Gennaro Paldera) e CASSA DI PREVIDENZA SOVVENZIONE ASSISTENZA TRA DIPENDENTI COMUNALI, contumace
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza: MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda giudiziale- finalizzata ad ottenere il premio di buonuscita riconosciuto dall'art. 6 dello statuto della Cassa Prestanza- è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. La parte ricorrente ha evidenziato di essere stata dipendente del Comune di Bari e di essere stata iscritta alla Cassa di Previdenza Sovvenzioni ed Assistenza a suo tempo costituita dal Comune di Bari;
di aver diritto al premio di buonuscita riconosciuto dall'art. 6 dello statuto della Cassa Prestanza. Va preliminarmente osservato che la parte ricorrente ha esercitato un'azione di esatto adempimento, deducendo di non aver visto integralmente corrisposto il proprio credito per indennità di buonuscita. Deve, pertanto, valere la regola di riparto degli oneri di allegazione ed asseverazione secondo cui grava sul creditore dimostrare il titolo giustificativo del proprio diritto, allegando l'altrui scorretto adempimento;
spetterà invece al debitore dimostrare di aver correttamente adempiuto o di esservi stato impossibilitato per causa non imputabile. Deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Cassa (cfr. produzione documentale in atti), essa provvede “alla concessione di un premio di buonuscita agli iscritti che cessano dal servizio con non meno di tre anni di iscrizione alla cassa. Il premio va commisurato a metà dello stipendio o salario mensile lordo medio, in godimento negli ultimi dodici mesi di servizio (…) per ogni anno di iscrizione alla cassa”. La parte ricorrente ha documentato di essere cessata dal servizio e, all'epoca della risoluzione del rapporto lavorativo, di essere in possesso di un'anzianità di
1
iscrizione alla cassa non inferiore a tre anni (cfr. attestazione di iscrizione dal 1.01.1984 sino al 31.10.2018). Dalla documentazione prodotta dalla Cassa convenuta, in altri procedimenti analoghi, si evince senz'altro che, con l'Ordine del giorno del Consiglio Comunale dell'11 maggio 2016, l'amministrazione si è impegnata a disporre la sospensione delle attribuzioni di risorse pubbliche in favore della Cassa, sino a quando non fosse stata definitivamente accertata la legittima titolarità in capo all'ente di procedervi. Proprio in attesa di siffatto chiarimento, è stata comunque disposta la conservazione della posta di bilancio già destinata alla contribuzione. In tale contesto, si è inserita la delibera 132/PRSP/2016, con cui la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, ha messo in evidenza la necessità di prendere in considerazione l'art. 17 L. 152/1968, nella parte in cui esso prevede che “è fatto divieto alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge”. La stessa Corte dei Conti ha rilevato – dunque - dubbi di legittimità, ritenuti meritevoli di approfondimento, ribadendo la necessità di considerare la vigenza della norma restrittiva del 1968. In effetti, anche nella giurisprudenza di legittimità è affermato che “il trattamento integrativo dell'indennità di fine servizio, istituito
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra SC ME(avv.ti Alvio Perosa e Gennaro Paldera) e CASSA DI PREVIDENZA SOVVENZIONE ASSISTENZA TRA DIPENDENTI COMUNALI, contumace
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza: MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda giudiziale- finalizzata ad ottenere il premio di buonuscita riconosciuto dall'art. 6 dello statuto della Cassa Prestanza- è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. La parte ricorrente ha evidenziato di essere stata dipendente del Comune di Bari e di essere stata iscritta alla Cassa di Previdenza Sovvenzioni ed Assistenza a suo tempo costituita dal Comune di Bari;
di aver diritto al premio di buonuscita riconosciuto dall'art. 6 dello statuto della Cassa Prestanza. Va preliminarmente osservato che la parte ricorrente ha esercitato un'azione di esatto adempimento, deducendo di non aver visto integralmente corrisposto il proprio credito per indennità di buonuscita. Deve, pertanto, valere la regola di riparto degli oneri di allegazione ed asseverazione secondo cui grava sul creditore dimostrare il titolo giustificativo del proprio diritto, allegando l'altrui scorretto adempimento;
spetterà invece al debitore dimostrare di aver correttamente adempiuto o di esservi stato impossibilitato per causa non imputabile. Deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Cassa (cfr. produzione documentale in atti), essa provvede “alla concessione di un premio di buonuscita agli iscritti che cessano dal servizio con non meno di tre anni di iscrizione alla cassa. Il premio va commisurato a metà dello stipendio o salario mensile lordo medio, in godimento negli ultimi dodici mesi di servizio (…) per ogni anno di iscrizione alla cassa”. La parte ricorrente ha documentato di essere cessata dal servizio e, all'epoca della risoluzione del rapporto lavorativo, di essere in possesso di un'anzianità di
1
iscrizione alla cassa non inferiore a tre anni (cfr. attestazione di iscrizione dal 1.01.1984 sino al 31.10.2018). Dalla documentazione prodotta dalla Cassa convenuta, in altri procedimenti analoghi, si evince senz'altro che, con l'Ordine del giorno del Consiglio Comunale dell'11 maggio 2016, l'amministrazione si è impegnata a disporre la sospensione delle attribuzioni di risorse pubbliche in favore della Cassa, sino a quando non fosse stata definitivamente accertata la legittima titolarità in capo all'ente di procedervi. Proprio in attesa di siffatto chiarimento, è stata comunque disposta la conservazione della posta di bilancio già destinata alla contribuzione. In tale contesto, si è inserita la delibera 132/PRSP/2016, con cui la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, ha messo in evidenza la necessità di prendere in considerazione l'art. 17 L. 152/1968, nella parte in cui esso prevede che “è fatto divieto alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge”. La stessa Corte dei Conti ha rilevato – dunque - dubbi di legittimità, ritenuti meritevoli di approfondimento, ribadendo la necessità di considerare la vigenza della norma restrittiva del 1968. In effetti, anche nella giurisprudenza di legittimità è affermato che “il trattamento integrativo dell'indennità di fine servizio, istituito
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi