Trib. Roma, sentenza 23/01/2024, n. 1165
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 20717 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 29.9.2023
e vertente tra
“Kuwait Petroleum Italia S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Plebiscito n. 112, presso lo studio degli
Avv.ti Simone Barnaba e Marco Biagiotti che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- attore -
e
CE NE, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini
n. 88, presso lo studio dell'Avv. Francesca Romana Antonucci che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
pagina 1 di 8 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la “Kuwait Petroleum Italia S.p.a.” conveniva in giudizio CE NE per ottenere la declaratoria che il convenuto non aveva diritto a chiedere a il pagamento dell'iva di rivalsa sulla base delle 49 fatture emesse nel periodo dall'1.12.2014 al 31.12.2018, con conseguente declaratoria del diritto ex art. 2033 c.c. alla ripetizione delle somme versate a titolo di iva, pari ad euro 286.824,90, oltre ad euro 86.511,41 a titolo di interessi e calcolati fino 9.3.2021, per complessivi euro 373.336,31, nonché al pagamento della somma di euro 93.661,03 a titolo di risarcimento del danno contrattuale o extracontrattuale, ovvero, in subordine, di euro 373.336,31 o di euro 286.824,90, con declaratoria dell'intervenuta estinzione del debito di “Kuwait Petroleum Italia
S.p.a.” per compensazione per un pari importo con i maggiori debiti di CE
NE e condanna al pagamento dell'importo residuo.
Parte attrice esponeva che tra il 2014 ed il 2019 il rapporto di convenzionamento tra KU e NE era disciplinato da due contratti, il “Contratto di convenzionamento” del 17.5.2012, avente durata di cinque anni con decorrenza dall'1.6.2012, ed il “Contratto di Fornitura e Licenza d'Uso del Marchio” del
5.9.2017, avente durata di due anni con decorrenza dall'1.7.2017;
che “Il Contratto di Convenzionamento” del 17.5.2012 prevedeva la liquidazione a NE da parte di KU dei compensi di convenzionamento “entro i 30 giorni successivi al mese interessato, a fronte di emissione, di regolare fattura soggetta ad I.V.A.” e
l'impegno di NE “a comunicare preventivamente [a Kuwait] ogni variazione dei propri dati anagrafici, con particolare riferimento a ragione o denominazione sociale, sede legale, Partita I.V.A., codice fiscale, numero iscrizione CCIAA”;
che dal dicembre 2014 al dicembre 2018 NE emetteva nei confronti di KU
49 fatture per il pagamento dei compensi di convenzionamento per l'importo complessivo di euro 1.590.574,55, di cui euro 286.824,90 a titolo di iva;
di aver
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proceduto alla detrazione degli importi pagati a titolo di iva di rivalsa, per il suddetto complessivo importo di euro 286.824,90;
che emergeva che la partita iva
n. 03301280610 di NE era stata cancellata dai registri dell'Agenzia delle
Entrate il 10.3.2013;
che, dunque NE non aveva provveduto al versamento all'erario delle somme a titolo di iva ricevute da KU;
che in data 19.6.2020
KU era costretta ad effettuare un ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs.
472/1997 per le suddette somme portate in detrazione e corrispondeva all'Agenzia delle Entrate il complessivo importo di euro 378.411,37, di cui euro 284.750,34 a titolo di iva, euro 90.328,03 a titolo di sanzioni ed euro 3.333,00 a titolo di interessi;
di aver diritto alla ripetizione delle suddette somme ex art. 2033 c.c., oltre interessi dal pagamento trattandosi di “accipiens” di mala fede, pari al 9.3.2021 ad euro 86.511,41;
di aver diritto anche al risarcimento del danno per
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 20717 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 29.9.2023
e vertente tra
“Kuwait Petroleum Italia S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Plebiscito n. 112, presso lo studio degli
Avv.ti Simone Barnaba e Marco Biagiotti che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- attore -
e
CE NE, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini
n. 88, presso lo studio dell'Avv. Francesca Romana Antonucci che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
pagina 1 di 8 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la “Kuwait Petroleum Italia S.p.a.” conveniva in giudizio CE NE per ottenere la declaratoria che il convenuto non aveva diritto a chiedere a il pagamento dell'iva di rivalsa sulla base delle 49 fatture emesse nel periodo dall'1.12.2014 al 31.12.2018, con conseguente declaratoria del diritto ex art. 2033 c.c. alla ripetizione delle somme versate a titolo di iva, pari ad euro 286.824,90, oltre ad euro 86.511,41 a titolo di interessi e calcolati fino 9.3.2021, per complessivi euro 373.336,31, nonché al pagamento della somma di euro 93.661,03 a titolo di risarcimento del danno contrattuale o extracontrattuale, ovvero, in subordine, di euro 373.336,31 o di euro 286.824,90, con declaratoria dell'intervenuta estinzione del debito di “Kuwait Petroleum Italia
S.p.a.” per compensazione per un pari importo con i maggiori debiti di CE
NE e condanna al pagamento dell'importo residuo.
Parte attrice esponeva che tra il 2014 ed il 2019 il rapporto di convenzionamento tra KU e NE era disciplinato da due contratti, il “Contratto di convenzionamento” del 17.5.2012, avente durata di cinque anni con decorrenza dall'1.6.2012, ed il “Contratto di Fornitura e Licenza d'Uso del Marchio” del
5.9.2017, avente durata di due anni con decorrenza dall'1.7.2017;
che “Il Contratto di Convenzionamento” del 17.5.2012 prevedeva la liquidazione a NE da parte di KU dei compensi di convenzionamento “entro i 30 giorni successivi al mese interessato, a fronte di emissione, di regolare fattura soggetta ad I.V.A.” e
l'impegno di NE “a comunicare preventivamente [a Kuwait] ogni variazione dei propri dati anagrafici, con particolare riferimento a ragione o denominazione sociale, sede legale, Partita I.V.A., codice fiscale, numero iscrizione CCIAA”;
che dal dicembre 2014 al dicembre 2018 NE emetteva nei confronti di KU
49 fatture per il pagamento dei compensi di convenzionamento per l'importo complessivo di euro 1.590.574,55, di cui euro 286.824,90 a titolo di iva;
di aver
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proceduto alla detrazione degli importi pagati a titolo di iva di rivalsa, per il suddetto complessivo importo di euro 286.824,90;
che emergeva che la partita iva
n. 03301280610 di NE era stata cancellata dai registri dell'Agenzia delle
Entrate il 10.3.2013;
che, dunque NE non aveva provveduto al versamento all'erario delle somme a titolo di iva ricevute da KU;
che in data 19.6.2020
KU era costretta ad effettuare un ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs.
472/1997 per le suddette somme portate in detrazione e corrispondeva all'Agenzia delle Entrate il complessivo importo di euro 378.411,37, di cui euro 284.750,34 a titolo di iva, euro 90.328,03 a titolo di sanzioni ed euro 3.333,00 a titolo di interessi;
di aver diritto alla ripetizione delle suddette somme ex art. 2033 c.c., oltre interessi dal pagamento trattandosi di “accipiens” di mala fede, pari al 9.3.2021 ad euro 86.511,41;
di aver diritto anche al risarcimento del danno per
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