Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 14

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 14
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 14
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2093/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di fornitura e posa in opera di impianto di pannelli fotovoltaici – risarcimento danni
TRA
RHOSS ENERGY SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Nocera, come da procura in atti;

ATTRICE
E
PVR SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Marrazzo, come da procura in atti;

CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15/4/2015 la Rhoss Energy s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, la PVR s.r.l. per farne accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale da inadempimento e per l'effetto sentirla condannare al versamento a favore di essa società attrice della somma di euro 271.280,92, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare nel corso della causa, anche
a mezzo CTU o da determinarsi, via subordinata, mediante il ricorso ai criteri di cui all'art. 1226 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'inadempimento e fino al soddisfo;
chiedeva, inoltre, condannarsi la predetta convenuta al risarcimento dell'ulteriore danno subito dall'attrice, sia per lucro cessante che per danno emergente, a causa della "minore producibilità dell'impianto", da quantificarsi in relazione al periodo di tempo di venticinque anni decorrenti dalla data di attivazione dell'impianto o dal
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diverso periodo temporale che verrà accertato in corso di causa, da determinarsi anche a mezzo di ctu o, in via subordinata, mediante il ricorso ai criteri di cui all'art.1226 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di inadempimento e fino al soddisfo. A fondamento della domanda,
l'attrice esponeva di svolgere da anni attività imprenditoriale nel settore delle energie rinnovabili, in particolare occupandosi della produzione, distribuzione, trasformazione e vendita di energia prodotta mediante l'utilizzo di energia solare e di impianti fotovoltaici ovvero di altre fonti rinnovabili e che in data 2.5.2012 aveva stipulato con la società PVR s.r.l. un contratto di appalto “chiavi in mano” con fornitura di materiali e servizi per la realizzazione di una centrale fotovoltaica di complessivi kwp 455,4, da realizzarsi su un edificio industriale sito alla Via Contrada Le Vecchie n. 10, in Striano (NA) ed identificato al N.C.E.U. al foglio 5, particella 116 sub. 3 e

4. Allegava che in contratto la PVR si era impegnata ad assicurare il montaggio e l'installazione di tutti i componenti tecnologici necessari al suo funzionamento, a predisporre l'impianto completo e funzionante in tutte le sue parti, nonché ad attivare la convenzione con il Gestore dei Servizi
Elettrici (GSE) per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, ma essa si rendeva inadempiente rispetto agli obblighi assunti, cagionando significativi danni alla committente-attrice, anche in termini di lucro cessante;
ed infatti la convenuta si rendeva responsabile della mancata messa in esercizio dell'impianto entro i termini pattuiti e della minore producibilità di energia rispetto a quella garantita in contratto.
Costituitasi in giudizio, la PVR S.r.l., chiedeva il rigetto della domanda e in via di domanda riconvenzionale, previo accertamento del minor valore pagato dall'attrice rispetto al corrispettivo previsto nel contratto d'appalto del
2/5/2012, chiedeva al giudice di condannare la Rhoss Energy s.r.l. al pagamento del residuo importo di euro 46.727,79 oltre iva ed interessi come per legge. Sempre in via principale, previo accertamento del grave inadempimento dell'attrice nel pagamento dei lavori, e segnatamente per il ritardo e per il parziale pagamento oltre che per l'ulteriore mancato pagamento del previsto presso dei lavori, condannare la società attrice a risarcire alla società convenuta tutti i danni derivati dalla predetta condotta e precisamente a corrispondere la maggiore somma che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e all'immagine commerciale, oltre interessi legali dalla data della presente domanda sino al giorno dell'effettivo ristoro. Allegava che alcun inadempimento poteva essere addebitato ad essa convenuta, essendo stato regolarmente rispettato il
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contratto, avendo terminato i lavori il 25.6.2012. Evidenziava che la connessione dell'impianto non poteva essere né effettuata né tantomeno garantita dalla Pvr s.r.l., essendo la stessa dipendente dall'operato dell'Enel
Distribuzione. Riguardo alla mancata installazione dell'UPS, deduceva che non vi sarebbe mai potuta essere la dichiarazione di
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