Trib. Pisa, sentenza 09/01/2025, n. 22

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pisa, sentenza 09/01/2025, n. 22
Giurisdizione : Trib. Pisa
Numero : 22
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 2225 /2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2225 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
D'ANNIBALLE FEDERICO, elettivamente domiciliata in Ponsacco (PI), Via Valdera P.
n.59/61, presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TICCIATI CP_1 C.F._2
SONIA, elettivamente domiciliato in Pontedera (PI), Via F.Lotti n.12, presso lo studio del difensore.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
20/06/2024.
La parte ricorrente “CONCLUDE affinché il Collegio del Tribunale rigettata ogni contraria istanza CP_ ed eccezione di Voglia: - in via istruttoria ammettere le istanze istruttorie fino ad aggi non ammesse e richiamando tutte le difese esperite agli atti di causa;
- in via principale pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi

[...]
e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1 a) i coniugi vivranno definitivamente separati nel pieno rispetto reciproco, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove vorranno;
ciascuno dei due coniugi presterà assenso all'altro al rilascio e rinnovo di permessi e autorizzazioni amministrative, compreso il passaporto per i figli minori;
b) affidamento del figlio minore in regime condiviso con residenza abituale presso la madre, la Per_1 IA , ormai MAnne ed indipendente economicamente, ad oggi residente con la madre, Per_2 deciderà liberamente con chi abitare e quando fare visita all'altro genitore;
quanto al figlio , Per_1 salvo diversi accordi, egli starà con il padre nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva;
a settimane alterne starà dal padre all'uscita di scuola il venerdì, fino al lunedì mattina;
l'alternanza sarà rispettata anche per i giorni inerenti le feste natalizie, ad anni alterni comprendendovi una volta il Natale e l'altra capodanno e per le feste pasquali alternando

Pasqua e Pasquetta;
le vacanze estive saranno ripartite in quindici giorni consecutivi o frazionabili in 2 periodi con ciascun genitore, secondo accordi da raggiungere entro la fine del mese di aprile di ogni anno, con obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro il luogo in cui il figlio trascorrerà le vacanze e di comunicare un recapito presso il quale sarà reperibili;
il tutto nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale del minore e con l'impegno da parte dei genitori di far mantenere lui un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei loro e di adoperarsi con la dovuta diligenza all'attuazione del calendario;
c) la casa coniugale sita in Calcinaia, Via Venezia n.9 resterà assegnata alla madre nell'interesse dei figli fintanto che questi non raggiungeranno la piena autosufficienza economica;
d) il padre verserà alla madre un contributo perequativo di mantenimento in favore del solo figlio pari Per_1 ad € 250,00 mensili complessivi, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, da corrispondere entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
- alla madre spetterà l'Assegno Unico familiare nella misura integrale;
- le spese straordinarie relative al figlio minore – mediche, Per_1 scolastiche, ricreative, sportive e di svago – saranno ripartite al 50% tra entrambi i genitori, dette spese dovranno essere concordate tra i coniugi, il rimborso al coniuge che ha sostenuto la spesa rimborsabile dovrà essere eseguito entro 30 giorni dall'esibizione del documento giustificativo, non potranno essere rimborsate spese non concordate (fatta eccezione di quelle necessarie ed urgenti) o non documentate (tutte). Con vittoria di compensi e spese di causa.
(come da Note di precisazione delle conclusioni del 19/06/2024)
La parte resistente rassegna le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore rimane affidato in via esclusiva alla madre con collocazione e Persona_3 residenza presso la stessa;
2) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a Parte_1 CP_1 titolo di contributo nel mantenimento dei figli, l'importo mensile di €. 600,00, di cui €. 400,00 per il figlio minore ed €. 200,00 per la IA , entro il giorno 05 di ogni mese, Persona_3 Persona_4 oltre rivalutazione Istat annuale ed automatica;
spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative, sportive, necessarie per i figli e a carico del padre nella misura del 70% ed il restante Per_2 Per_1

a carico della madre;
3) Assegnazione della casa coniugale alla IG.ra che vi abiterà CP_1 insieme ai figli sino a che gli stessi non saranno economicamente indipendenti;
4) Il IG.

[...]
corrisponderà alla IG.ra l'importo mensile di €. 300,00 oltre Parte_1 CP_1 rivalutazione Istat annuale ed automatica entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile;
5) Il figlio , compatibilmente con i suoi impegni e volontà, rimarrà con il padre ogni Per_1 settimana nei giorni del martedi e giovedi dall'uscita di scuola, ove il padre lo preleverà sino alla

2 mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola oppure presso l'abitazione della madre in periodo non scolastico;
fine settimana alternati dal venerdi prima di cena sino alla domenica dopo cena alle ore 22.00;
maggiori festività alternate;
alternati i periodi dal 22 al 29 Dicembre e dal 30

Dicembre al 06 Gennaio, nonché da Giovedi Santo al Lunedi dell'Angelo;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive e scolastiche, stesso diritto alla madre. 6) Con vittoria di spese

e compensi di causa oltre accessori di legge”. (come da Note di precisazione delle conclusioni del
10/06/2024)

OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21/05/2019, il SI. conveniva in giudizio la SI.ra Parte_1
, chiedendo fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1
celebrato tra le parti in data 04/07/1996 in San LA La RA (CE), dalla cui unione nascevano i figli, il 27/10/2002 e il 16/05/2008. Per_2 Per_1
La separazione tra le parti veniva dichiarata dal Tribunale di Pisa con sentenza n.588/2017 pubblicata il 16/05/2017 nel procedimento n, r.g. 2765/2015, appellata dalla SI.ra CP_1
e definita con sentenza della Corte di Appello di Firenze n.1872/2018 del 07/08/2018
[...]
nel procedimento n.3027/2017, di rigetto dell'impugnazione e conferma della sentenza di primo grado, con conseguente revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 136 comma II D.P.R. 115/2002.
Parte ricorrente proponeva, inoltre, ulteriori domande, tra le quali l'affidamento condiviso dei figli minori, la frequentazione con gli stessi, la previsione a suo carico di un contributo perequativo in favore dei figli da versare alla madre di €.350,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Con comparsa depositata in data 08/01/2020, la SI.ra si costituiva in giudizio, CP_1
ripercorrendo le vicende familiari, comprese le scelte lavorative della stessa, allegando di aver dato un grande apporto quale moglie-casalinga all'unione familiare e al coniuge, evidenziando le diversità delle condizioni economiche con il coniuge, il quale dal gennaio
2017 aveva anche cessato di corrispondere la rata del mutuo alla banca, cui faceva seguito una procedura esecutiva. Chiedeva, quindi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio e
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l'affidamento condiviso dei figli con collocazione privilegiata presso la madre, il contributo al mantenimento dei figli e di se stessa, con vittoria di spese.
A seguito dell'udienza presidenziale del 03/02/2020, venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti, con conferma dell'affidamento condiviso, della collocazione dei figli minori presso la madre, la quale rimaneva assegnataria della casa coniugale e prevedendo, quanto al figlio , che lo stesso, a settimane alterne, venisse prelevato da scuola Per_1 all'orario di uscita il martedì ed il giovedì, e venisse riaccompagnato a scuola dal padre la mattina successiva;
e nella successiva settimana venisse prelevato dal padre all'uscita di scuola il venerdì, e riaccompagnato a scuola il lunedì mattina;
quanto alla IA quasi Per_2
MAnne, era prevista la frequentazione con il padre liberamente un fine settimana ogni due, preferibilmente dal sabato pomeriggio alle quindici alla domenica sera alle venti, purché ciò corrisponda alla sua volontà, con preavviso al padre almeno di ventiquattr'ore nel caso decidesse di non recarsi presso di lui. La Presidente, infine, prevedeva che i figli trascorressero con il padre, per sempre che ciò corrisponda alla sua volontà e fino al Per_2
raggiungimento della MA età, sei giorni consecutivi durante le feste natalizie, ad anni alterni comprendendovi il Natale;
le feste pasquali, sempre ad anni alterni;
quindici giorni consecutivi, o anche, secondo accordi, frazionabili in due periodi, durante le vacanze estive, ad anni alterni in luglio e in agosto. Poneva a carico del padre un contributo di mantenimento per i figli che determinava in €. 500,00, ovvero 250, per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie a semplice richiesta della madre. Assegnava quindi a se stessa la causa quale giudice istruttore, rinviando per lo svolgimento e l'istruttoria della causa. Concessi i termini per le Memorie ex art.183 comma VI cpc, la causa veniva istruita con prove documentali ed orali, testimonianze ed interrogatori formali di entrambe le parti, oltre ad accertamenti tramite la Polizia Tributaria della Guardia Finanza, disposti con
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