Trib. Salerno, sentenza 06/01/2025, n. 10

TRIB Salerno
Sentenza
6 gennaio 2025
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TRIB Salerno
Sentenza
6 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 06/01/2025, n. 10
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 10
Data del deposito : 6 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Cantillo, all'esito dello scambio delle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, disposto con decreto del 10.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico, fuori udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1349 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
Avv. AL LA CORTE, nata ad [...], il [...], CF: [...],
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Cosimo Pio Di Benedetto
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno nonché preso il domicilio digitale:
PEC: avv.cosimopiodibenedetto@pec.giuffre.it;

Ricorrente
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t.,
con sede in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, c. f. n.13756881002, rappresentata e difesa, per procura in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv. Paolo Maggi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore e presso il domicilio digitale:
PEC: paolomaggi1@avvocatinapoli.legalmail.it,
Resistente
1 E
CASSA NAZIONALE di PREVIDENZA ed ASSISTENZA FORENSE, con sede in Roma,
in pers. del Presidente e l.r.p.t., C.F.: 80027390584, rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Gaetano Colonnese, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore nonché presso il domicilio digitale:
PEC: avvgaetanocolonnese@pec.ordineforense.salerno.it;

Resistente – Attore in riconvenzionale

OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 5.3.2024, AL La RT agiva nei confronti di Agenzia delle
Entrate Riscossione e della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
deducendo l'illegittimità della cartella di pagamento n. 10020230032309459000, notificata alla ricorrente in data 26/01/2024, relativa al mancato pagamento del contributo integrativo anno 2011 e anno 2012, oltre sanzioni, maggiorazioni, interessi e spese di notifica, per un totale di € 1.425,36.
In particolare, la ricorrente impugnava il titolo adducendo la prescrizione della pretesa creditoria e la decadenza dalla potestà di riscossione.
Sulla scorta di tali argomentazioni la parte concludeva nei sensi che seguono: “-accogliere
l'opposizione formulata dal ricorrente e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento n.
10020230032309459000 per tutti i motivi esposti in atto, dichiarando, altresì, la prescrizione
nonché la decadenza della pretesa creditoria indicata nella predetta cartella di pagamento
e, conseguentemente, per quanto sopra, annullare e/o revocare l'iscrizione a ruolo recata
2 dalla suddetta cartella di pagamento, ordinando, altresì la cancellazione del ruolo in essa
trasfuso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

2. Con memoria difensiva depositata il 4.10.2024, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle
Entrate Riscossione,
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