Trib. Rovereto, sentenza 02/11/2024, n. 136
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. G A Presidente rel.
2) Dott. R D G
3) Dott. G P G
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a Bergamo il 31.05.1971 Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. N C e domiciliata presso il suo studio in Rovereto via Pasqui n.28, giusta delega allegata al ricorso
E
nato a Palermo il 14.02.1971 Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. B M e domiciliato presso il suo studio in Palermo, Piazza G. Amendola n.43, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 24.08.2012 in Palermo preso atto che all'udienza del 22.09.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M
.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1. I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge.
2. La sig.ra continuerà a risiedere in via Domenico Cimarosa Pt_1
28, Rovereto (TN), unitamente alla minore Per_1
3. La casa coniugale viene pertanto assegnata alla sig.ra e Pt_1
rimarrà nella sua disponibilità esclusiva.
4. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, sebbene Per_1
la sua residenza anagrafica abituale e abitazione principale viene fissata ex art. 316 c.c. presso la casa e residenza della madre;
i genitori, quindi, condivideranno la responsabilità genitoriale di responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
5. I coniugi si riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita e dell'educazione della figlia, il loro importantissimo ruolo di padre e di madre e quindi condivideranno in egual modo le rispettive responsabilità genitoriali e si impegnano ad informarsi vicendevolmente dei luoghi ove soggiorneranno con la minore e a comunicare un recapito telefonico al quale la stessa potrà essere rintrecciata dall'altro genitore.
6. I coniugi concordano altresì sul fatto che, per il miglior sviluppo psico-fisico della figlia, sia molto importante che la stessa mantenga una stabile relazione con entrambi i genitori;
pag. 2 di 8
7. Alla luce di quanto concordato fin qui, i coniugi sig.ra e sig. Pt_1
concordano che gestiranno la figlia secondo il seguente CP_1
PROTOCOLLO DI GESTIONE ED EDUCAZIONE DELLA FIGLIA:
- I genitori potranno partecipare insieme ad incontri e riunioni con gli insegnanti e ciascuno è quindi tenuto a comunicare all'altro genitore le comunicazioni e gli inviti della scuola, che non siano inviate a mezzo e- mail a entrambi i genitori, ed il contenuto delle riunioni laddove l'altro non abbia potuto partecipare.
- I genitori si impegnano ad adottare strategie educative concordemente pianificate affinché la minore non sia disorientata da stili educativi diversi
o contraddittori, anche rispetto a quelli attuali, tendendo, ove possibile, a una “co-educazione”.
- La figlia trascorrerà un fine settimana ogni due con il padre e, precisamente, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina;
inoltre, la figlia trascorrerà con il padre e presso l'abitazione dello stesso, per essere aiutata nei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. G A Presidente rel.
2) Dott. R D G
3) Dott. G P G
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a Bergamo il 31.05.1971 Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. N C e domiciliata presso il suo studio in Rovereto via Pasqui n.28, giusta delega allegata al ricorso
E
nato a Palermo il 14.02.1971 Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. B M e domiciliato presso il suo studio in Palermo, Piazza G. Amendola n.43, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 24.08.2012 in Palermo preso atto che all'udienza del 22.09.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M
.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1. I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge.
2. La sig.ra continuerà a risiedere in via Domenico Cimarosa Pt_1
28, Rovereto (TN), unitamente alla minore Per_1
3. La casa coniugale viene pertanto assegnata alla sig.ra e Pt_1
rimarrà nella sua disponibilità esclusiva.
4. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, sebbene Per_1
la sua residenza anagrafica abituale e abitazione principale viene fissata ex art. 316 c.c. presso la casa e residenza della madre;
i genitori, quindi, condivideranno la responsabilità genitoriale di responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
5. I coniugi si riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita e dell'educazione della figlia, il loro importantissimo ruolo di padre e di madre e quindi condivideranno in egual modo le rispettive responsabilità genitoriali e si impegnano ad informarsi vicendevolmente dei luoghi ove soggiorneranno con la minore e a comunicare un recapito telefonico al quale la stessa potrà essere rintrecciata dall'altro genitore.
6. I coniugi concordano altresì sul fatto che, per il miglior sviluppo psico-fisico della figlia, sia molto importante che la stessa mantenga una stabile relazione con entrambi i genitori;
pag. 2 di 8
7. Alla luce di quanto concordato fin qui, i coniugi sig.ra e sig. Pt_1
concordano che gestiranno la figlia secondo il seguente CP_1
PROTOCOLLO DI GESTIONE ED EDUCAZIONE DELLA FIGLIA:
- I genitori potranno partecipare insieme ad incontri e riunioni con gli insegnanti e ciascuno è quindi tenuto a comunicare all'altro genitore le comunicazioni e gli inviti della scuola, che non siano inviate a mezzo e- mail a entrambi i genitori, ed il contenuto delle riunioni laddove l'altro non abbia potuto partecipare.
- I genitori si impegnano ad adottare strategie educative concordemente pianificate affinché la minore non sia disorientata da stili educativi diversi
o contraddittori, anche rispetto a quelli attuali, tendendo, ove possibile, a una “co-educazione”.
- La figlia trascorrerà un fine settimana ogni due con il padre e, precisamente, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina;
inoltre, la figlia trascorrerà con il padre e presso l'abitazione dello stesso, per essere aiutata nei
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