Trib. Prato, sentenza 02/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Prato, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Prato
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore
dott. Enrico Capanna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 866/2022 tra le parti:
RICORRENTE cf Controparte_1 C.F._1

- difesa: avv. CRESTI SERENA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO cf CP_2 C.F._3

- difesa: avv. SALVIETTI GIOVANNI BATTISTA, cf C.F._4
- domicilio: presso il difensore
e con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: Separazione giudiziale
Pag. 1 di 9 Conclusioni delle parti
Per parte attrice: “ In accoglimento della domanda:
- Pronunciare sentenza di separazione con addebito a carico del SI. ;
CP_2

- Disporre che il SI. versi in favore della SI.ra , la somma CP_2 Controparte_1 mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) e/o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di mantenimento della stessa, da versarsi entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate in uso alla medesima;

- Porre a carico del SI. il pagamento dei canoni di locazione maturati e CP_2 maturandi a far data dal mese di novembre 2021;

- Porre a carico del SI. il pagamento delle somme a titolo di utenze domestiche a CP_2 partire dal mese di novembre 2021;

- Disporre che il conto corrente bancario n. 1000/00003965 venga estinto con obbligo a carico del SI. di provvedere al versamento, a chiusura del rapporto, delle somme dallo CP_2 stesso prelevate;

- Disporre l'assegnazione al SI. della vettura targata EA829GK CP_2
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse come indicato nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, cpc.
Con condanna al pagamento delle spese di lite del presente procedimento.”
Per parte convenuta: “Voglia rigettare la domanda di assegno di mantenimento in favore della signora in quanto ella gode di un reddito di 1.200,00 e disporre l'onere di CP_1 versare al marito il contributo al mantenimento dello stesso, quale coniuge più debole e ammalato;

- Rigettare la domanda di pagamento dei canoni di locazione, in quanto inammissibile in sede di separazione, e così rigettare anche la richiesta di pagamento delle utenze;

- Risulta che il conto corrente cointestato sia stato estinto e quindi è cessata la materia del contendere;

- L'autovettura EA829GK risulta rottamata;

- Rigettare la domanda di addebito, in quanto infondata e addebitare alla signora le CP_1 ragioni della separazione.
- Con vittoria di spese del presente giudizio.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 17/9/2024”

Fatto e diritto
Pag. 2 di 9
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto Controparte_1 all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dal coniuge CP_2
sposato con matrimonio contratto con rito concordatario in Prato (PO), in data
[...]
03/07/1983, atto poi trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, anno
1983, parte 2, Serie A, atto n. 245.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio sono nate due figlie, (il 03/11/1984) e (l'8/09/1986), oggi entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
(2) che i coniugi hanno stabilito la propria residenza familiare in Prato, via Brasimone n. 4/1, presso un immobile condotto in locazione;
(3) che la stessa svolge attività di addetta alle pulizie, mentre il marito è titolare di un'impresa individuale nel settore edile;
(4) che la causa della crisi matrimoniale è da ricondurre alla condotta contraria ai doveri matrimoniali tenuta dal il quale ha CP_2 intrattenuto una relazione extraconiugale con una donna conosciuta tramite piattaforme social;
(5) che la ricorrente ha scoperto il tradimento del marito in seguito all'attività investigativa compiuta dalla società Mi. a cui aveva Controparte_3 dato incarico di seguire i movimenti del marito nel mese di Ottobre 2021;
(6) che, in seguito alla separazione di fatto intervenuta tra i coniugi, il ha assunto una CP_2 condotta persecutoria e vessatoria nei confronti della moglie, la quale si è vista costretta a denunciare il comportamento del marito alle autorità;
(7) che il ha CP_2 effettuato una serie di prelievi dal conto corrente bancario cointestato con la moglie, n.
1000/00003969, acceso presso Banca Intesa San Paolo Spa.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale di Prato pronunciasse la separazione giudiziale dal coniuge chiedendo, quali provvedimenti accessori: 1) CP_2
l'addebito della separazione a carico del marito ex art. 151, c. 2, c.c. per violazione dei doveri coniugali e familiari;
(2) la determinazione di un assegno di mantenimento a carico di in favore della ricorrente, di € 400,00 mensili rivalutabili o di
CP_2 quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia in seguito all'espletata istruttoria;
(3) di porre a carico del SI. il pagamento dei canoni di
CP_2 locazione e delle somme a titolo di utenze domestiche maturati e maturandi a far data dal mese di novembre 2021;
(4) che il conto corrente bancario n. 1000/00003965 venga estinto con obbligo a carico del SI. di provvedere al versamento, a
CP_2 chiusura del rapporto, delle somme dallo stesso prelevate;
(5) l'assegnazione al SI. della vettura targata EA829GK.
CP_2
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Con ordinanza presidenziale del 20/12/2022, adottata a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale del 23/11/2022, svoltasi alla presenza della sola
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