Trib. Pescara, sentenza 23/01/2024, n. 121

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 23/01/2024, n. 121
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 121
Data del deposito : 23 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 1124/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott. Rossana Villani Giudice dott. Patrizia Medica Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1124/2022 promossa da:
AT IN TO (C.F. [...]) e NN CI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MANDUZIO GIANPAOLO, elettivamente domiciliati in VIA ROMA N.46 71015 SAN NICANDRO GARGANICO, presso il difensore avv.
MANDUZIO GIANPAOLO ATTORI contro
SO.G.E.T. S.P.A. (C.F. 01807790686), con il patrocinio dell'avv. MONACO DANILO elettivamente domiciliata in VIA TIRINO,8 - 65129 PESCARA presso il difensore avv. MONACO DANILO
CONVENUTA con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: querela di falso.

CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.1.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso: gli attori, insistendo nella domanda formulata, hanno chiesto l'ammissione di perizia finalizzata ad accertare la veridicità della firma apposta dalla sig.ra NN CI sui documenti oggetto del presente procedimento.
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Nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga inammissibile la domanda, hanno chiesto la compensazione delle spese legali, richiamando la sentenza del Tribunale di Pescara n. 195/2022 depositata dalla convenuta, che evidenzia l'esistenza, sul punto, di un contrasto giurisprudenziale. la OG ha chiesto il rigetto della domanda, vinte le spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 22 marzo 2022 gli attori hanno proposto querela di falso in ordine a sei avvisi di accertamento, presupposti alle ingiunzioni fiscali n.
143947/2021 e n. 146177/2021.
A sostegno della domanda hanno dedotto di non aver mai ricevuto gli avvisi di accertamento sopra menzionati, assumendo che la sottoscrizione CI NN, apposta sulle sei ricevute di ritorno delle raccomandate postali, allegate in atti, non fosse stata apposta
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