Trib. Torino, sentenza 31/05/2024, n. 3206

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 31/05/2024, n. 3206
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 3206
Data del deposito : 31 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia SEMINI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 21020/21 R.G. promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Torino, Parte_1 C.F._1
Via Susa n. 42, presso e nello studio dell'avv. Marina Torresini e dell'avv. Francesca
Paruzzo, che lo rappresentano e difendono per delega su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- ATTORE -
-

contro

-
, c.f. , elettivamente domiciliato in Torino, Via S. CP_1 C.F._2
Antonio da Padova n. 4, presso e nello studio dell'avv. Raffaela Carena, che lo rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione, su supporto cartaceo depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- CONVENUTO -
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2043 - 2059 c.c. - illecito endofamiliare.
Conclusioni:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di merito e istruttoria di controparte respinta: In via istruttoria: Ordinare al sig. ex art. 210 CP_1
c.p.c. la produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi o equipollenti attestanti il reddito da lui realmente percepito, comprensivo dei premi annuali a lui corrisposti relativi agli ultimi tre anni;
Nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per CP_1
violazione degli obblighi familiari di cura, assistenza e sostegno nei confronti del figlio,
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sig. e per l'effetto condannare il sig. al risarcimento dei Parte_1 CP_1
danni occorsi al sig. per un importo, da liquidarsi in via equitativa, Parte_1 che si indica prudenzialmente nella somma di € 56.000,00 o altra somma anche superiore che l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere di giustizia. Con interessi e rivalutazione dalla data della domanda al saldo. Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre ad IVA e CPA.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via istruttoria Si eccepisce preliminarmente la tardività di tutte le memorie istruttorie di controparte, chiedendo che il Tribunale non tenga conto né delle argomentazioni ed eccezioni ivi svolte, né delle prove, anche documentali, con le stesse richieste ed allegate, per i motivi esposti negli atti. Si insiste per l'ammissione di tutte le prove di cui alle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1), 2) depositate da parte convenuta, opponendosi (in caso di non tardività) all'ammissione delle prove richieste da controparte per le ragioni già esposte agli atti. Le istanze istruttorie, le eccezioni e deduzioni svolte con la memoria n. 3) di parte convenuta si chiede che vengano ammesse solo ed esclusivamente nel caso in cui venissero ammesse le prove dedotte da controparte nelle proprie memorie. In via principale Accertato che parte attrice non ha minimamente circostanziato il danno e ha omesso di descriverlo nella sua fattispecie fattuale e concreta, né ha fornito alcun elemento di prova circa l'effettivo verificarsi di un danno endofamiliare, nonché circa una condotta illecita di parte convenuta e circa il relativo nesso causale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043, 2059 e 2697 c.c., respingere in toto la domanda svolta da controparte per il risarcimento dei danni che il sig. sostiene di aver patito per la violazione degli obblighi familiari Parte_1
di cura, assistenza e sostegno. In via subordinata Qualora, nella denegata e non creduta ipotesi, che il Giudice accolga la domanda attorea, si chiede che voglia quantificare nella misura che emergerà in corso di causa a seguito di idonea istruttoria il risarcimento eventualmente dovuto dal signor in misura inferiore rispetto a quanto CP_1
indicato dall'attore. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di giudizio oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA.”

pagina 2 di 21 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da Parte_1
, allegando di essere figlio di in quando nato in data [...]
[...] CP_1
in costanza di matrimonio tra questi e , ed esponendo che sin da prima CP_2
della sua nascita il padre naturale aveva manifestato nei suoi confronti il più radicale disinteresse ed in particolare già durante la gravidanza, appena venuto a conoscenza dello stato della moglie, il padre si era allontanato dalla casa coniugale, dopo solo nove giorni dalla nascita dell'attore aveva deciso di partire per un periodo di vacanza e si era reso irreperibile per tutta la durata della stessa, inoltre, prima ancora che venisse instaurato il giudizio di separazione, si era sottratto ad ogni accordo preso per accompagnare la moglie alla prime visite pediatriche ed ecografiche di controllo, lasciandola da sola e priva di ogni forma di assistenza, morale e materiale.
L'attore ha pertanto affermato di non avere potuto godere della figura paterna, in violazione dei primi ed elementari doveri di assistenza, sin dai primi mesi della sua vita, ed ha evidenziato che tali circostanze erano state certificate dal Tribunale di Torino, con sentenza n. 457/04, che, pronunciando la separazione dei coniugi, aveva addebitato la colpa della stessa al convenuto data la circostanza pacifica che questi aveva intrattenuto una relazione extra coniugale già dalla primavera del 1998 e si era allontanato dalla casa coniugale “pochi giorni dopo essere venuto a conoscenza del fatto che la moglie era in attesa di un figlio”: la sentenza aveva inoltre affidato il minore alla sola madre, disponendo che il padre potesse tenerlo con sé in giorni stabiliti, ed aveva determinato un assegno di mantenimento in favore del figlio e della moglie che
mai ha lavorato durante la vita coniugale, essendosi occupata della famiglia ed avendo sempre provveduto il marito alle sue necessità economiche”.
L'attore ha poi aggiunto che dei diritti previsti in sentenza il padre non si era mai avvalso con regolarità, così come mai aveva adempiuto agli obblighi sullo stesso gravanti, giacchè egli aveva sempre più diradato gli incontri col figlio e le volte in cui si presentava
a prenderlo si limitava a prelevarlo e a tenerlo con sé pochi minuti, giusto il tempo di fare il giro dell'isolato, per poi riportarlo a casa, o teneva comportamenti del tutto inadeguati
(ad esempio si rivolgeva al figlio con espliciti apprezzamenti nei confronti di donne incrociate per strada ed utilizzava spesso epiteti ingiuriosi riferiti alla madre e alla nonna
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materna dell'attore);
ha poi affermato che tale situazione – fonte per lui di uno stato di ansia e frustrazione – era andata peggiorando sino a raggiungere il culmine nel dicembre 2008 (quando l'attore aveva solo 9 anni), giacchè da quel momento il convenuto non si era più presentato agli incontri col figlio, non gli aveva mai più fatto regali di compleanno, non una telefonata, interrompendo ogni rapporto col figlio e rendendosi di fatto irreperibile, lui ed anche la famiglia paterna.
Parte attrice ha poi narrato che in sede di divorzio il Tribunale di Torino, nella contumacia del convenuto, aveva confermato l'affidamento dell'attore alla sola madre, sostenendo come l'affidamento anche al padre avrebbe potuto costituire un possibile pregiudizio, ed ha riferito che la stessa relazione dei servizi sociali aveva certificato il disagio del figlio nel vivere il momento dell'incontro col padre, il quale non aveva neppure tentato di ricostruire un effettivo legame col bambino;
ha inoltre affermato che quel totale disinteresse aveva riguardato anche le obbligazioni economiche gravanti sul convenuto, non avendo questi mai ottemperato con regolarità alle prestazioni poste a suo carico (costringendo la madre dell'attore ad instaurare prima una procedura ex art.
156 c.c.
e quindi una ai sensi dell'art. 8 L. n. 898/70 – e tuttora il datore di lavoro versa alla sig.ra l'assegno di mantenimento), non avendo mai provveduto al Pt_1
pagamento delle spese straordinarie sostenute per l'attore dalla madre (costretta ad instaurare più volte procedure esecutive);
ha esposto di avere quindi scoperto (nelle verifiche compiute ai fini delle notifiche) che il convenuto si era trasferito a vivere con la nuova famiglia, composta dalla moglie e da due figli, i quali con probabilità neanche sanno di avere un fratello, venendo così posto di fronte alla dolorosa consapevolezza di avere dei fratelli (della cui esistenza nemmeno sapeva), i quali hanno potuto godere di una presenza genitoriale e familiare che a lui era stata del tutto negata, oltre che di Orga condizioni di vita ed economiche differenti, essendo il convenuto dirigente (mentre la madre dell'attore, per motivi di salute, non può e non ha potuto lavorare) e potendo anche disporre, grazie alla propria famiglia di origine, di case di villeggiatura sia al mare che in montagna.
ha quindi insistito sull'atteggiamento del tutto abbandonico tenuto Parte_1
nei suoi confronti dall'attore, rimanendo profondamente segnato dalla vicenda, per essersi sentito sempre rifiutato, tanto da non comprendere - sin dalle elementari -
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perchè dovesse portare il cognome di una persona a lui estranea e che gli aveva provocato tale sofferenza, e così giungere a richiedere al Prefetto di Torino la sostituzione del cognome paterno con quello materno, sostituzione chiesta con domanda regolarmente notificata al convenuto, dal quale non era giunta alcuna opposizione o presa di contatto, e quindi autorizzata dal Prefetto in data 4.9.2020.
L'attore ha precisato di essere iscritto al secondo anno della facoltà di psicologia e di non essere economicamente autosufficiente, non potendosi quindi ritenere venuti meno gli obblighi di cura e mantenimento del convenuto, ed ha chiesto il risarcimento del danno da privazione del rapporto genitoriale, perdita che segna la vita del figlio e causa un danno alla sua stessa identità personale, quale asseritamente verificatosi nel caso di
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