Trib. Brescia, sentenza 04/12/2024, n. 4991
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Testo completo
N.R.G. 8615/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Andrea Giovanni Melani Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 3.12.2024, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8615/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. , CUI 05HUR64;
Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Benedetta PALA;
RICORRENTE contro
;
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. Con istanza del 10.3.2023 (formalizzata il 20.4.2023), cittadino nigeriano nato il Parte_1
20.1.1994 e proveniente dall'Edo State, ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La domanda rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 4.6.2024 CP_1
(notificato all'istante in data 11.6.2024).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 29.5.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente sarebbe privo di legami familiari o anche solo affettivi stabili in Italia e non sarebbe dotato di fonti di reddito adeguate e continuative. Inoltre, la sua zona di provenienza non sarebbe interessata da indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
Pag. 1 di 6 2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 11.7.2024 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale e lavorativa del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione da lui avviato nel Paese di accoglienza (sono stati, in particolare, prodotti i seguenti documenti: certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia rilasciato il 13.8.2022 dal Comune di Berbenno;
contratto di locazione relativo all'immobile di residenza;
plurime attestazioni di frequenza a corsi di lingua italiana e di formazione professionale, con relative certificazioni dei livelli di apprendimento raggiunti;
attestato di svolgimento di attività di volontariato presso il centro di Accoglienza “Casa San Giuseppe” di Botta di Sedrina dal maggio 2017 all'ottobre 2018;
documentazione negoziale, buste paga e certificazione unica concernenti il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la per il periodo 17.6.2021-16.7.2021, Controparte_2 prorogato sino al 30.9.2021;
contratto di apprendistato, con relativo piano formativo individuale, stipulato con la N. il 13.10.2021 con scadenza al 31.10.2026, Controparte_3 unitamente alle certificazioni uniche e ai prospetti paga).
Sulla scorta di quanto esposto, parte ricorrente ha, quindi, chiesto il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, in data 3.9.2024, ribadendo la legittimità del proprio operato e la correttezza delle valutazioni svolte nel provvedimento impugnato. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda avversaria, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite sostenute.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata il 2.9.2024 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione CP_1 personale del richiedente.
4. L'udienza di comparizione fissata in data 12.9.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 22.8.2024 la procuratrice del ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta corredata di documentazione aggiornata relativa al percorso di integrazione socio-lavorativa del suo assistito (si tratta, nello specifico, dei cedolini paga relativi ai mesi di giugno e luglio 2024).
5. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice designato ha fissato udienza davanti al Collegio – ai sensi degli artt. 281-terdecies e 275-bis c.p.c. – il 12.11.2024, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali e assegnando termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali. In data 21.10.2024 parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre in data 25.10.2024 ha depositato pedisseque note conclusionali.
Lette le note scritte da ultimo depositate da parte ricorrente l'11.11.2024, il Collegio ha deciso la causa nella camera di consiglio del 3.12.2024.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
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