Trib. Busto arsizio, sentenza 23/01/2024, n. 56

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Busto arsizio, sentenza 23/01/2024, n. 56
Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
Numero : 56
Data del deposito : 23 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1200/2023 R.G.L., promossa
da
RG IA, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Starna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, per delega in atti
ricorrente
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante in carica, difeso e rappresentato dall'Avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti per Notaio dott. Fantini di Fiumicino ed elettivamente domiciliato in Varese, via Volta, n. 3/5
resistente
Oggetto: indennità di maternità, accertamento discriminazione.
Conclusioni delle parti: come in atti.

1 Fatto e diritto
Con ricorso telematico iscritto a ruolo generale in data 21.9.2023, la ricorrente ha esposto di lavorare alle dipendenze della compagnia aerea EasyJet Airline
Company Limited, in qualità di assistente di volo, dal 29.4.2019, a tempo indeterminato e orario parziale al 75%, con inquadramento contrattuale al livello
3 del CCNL applicato (doc. nn. 1 e 2 fasc. ricorrente);
di essere stata collocata in congedo per maternità dal 17.8.2022 (doc. n. 1 fasc. ricorrente) e di avere percepito, previa presentazione all'Inps di domanda di erogazione dell'indennità di maternità, importi inferiori a quelli corrispondenti all'80% della retribuzione media globale giornaliera secondo quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del d.lgs. n.
151/2001
.
La ricorrente ha convenuto in giudizio l'Inps chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “

1. accertato e dichiarato che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alle lavoratrici assistenti di volo devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio, dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di indennità di maternità;

2. per l'effetto, condannare, l'INPS -Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla Sig.ra IA RG l'importo complessivo lordo di

4.278,46 a titolo di differenza tra quanto dovuto e quanto percepito per il periodo
17.08.2022/31.05.2023, nonché l'importo giornaliero lordo di €. 43,78 per il periodo dal 01.06.2023/15.10.2023 (termine del periodo di astensione obbligatoria), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze, ovvero in subordine la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, anche attraverso CTU tecnico-contabile. In via subordinata, 3. accertare e dichiarare che i criteri adottati da INPS per la liquidazione dell'indennità di maternità alla ricorrente sono discriminatori in quanto adottati in violazione degli
2 artt. 22 e 23 T.U. 151/2001, nonché delle altre norme nazionali e comunitarie richiamate in ricorso, nonché accertare e dichiarare che l'erogazione della predetta indennità di maternità nei termini censurati costituisce comportamento discriminatorio anche ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006 e della Direttiva 54/2006
CE;

4. Per l'effetto, accertata l'illegittimità e la discriminatorietà del criterio di calcolo adottato per la liquidazione dell'indennità di maternità nei confronti delle lavoratrici assistenti di volo, dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno e condannare l'INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente

l'importo pari alla differenza tra l'indennità giornaliera lorda di € 43,78 corrisposta
e da corrispondersi per tutto il periodo di congedo obbligatorio
(17.08.2022/15.10.2023) e quella effettivamente corrisposta dall'INPS per il suddetto periodo, nonché interessi e rivalutazione dalla messa in mora, ovvero in subordine la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, anche attraverso CTU tecnico-contabile o che verrà ritenuta equa e/o di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
L'Inps si è costituito in giudizio chiedendo rigettarsi la domanda della ricorrente in quanto infondata, escludendosi ogni discriminazione;
in via subordinata ha chiesto escludersi dal computo dell'indennità di maternità l'indennità di tratta,
l'indennità di volo nella parte erogata in misura aggiuntiva, l'indennità giornaliera ed ogni altra voce di natura retributiva e, comunque, corrisposta senza continuatività né stabilità.
Non essendo possibile la conciliazione della causa,
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