Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/11/2024, n. 86

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/11/2024, n. 86
Giurisdizione : Trib. Tempio Pausania
Numero : 86
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.g. n. 781 / 2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. A D G Presidente
Dr. C C Giudice rel.
Dr.ssa M M Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 21.11.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

nella causa congiuntamente iscritta al n. 781 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 21.11.2024 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
PROVENZANO EMANUELA
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PROVENZANO CP_1 C.F._2
EMANUELA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.

OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di divorzio/cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di
1
cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024;
e, successivamente, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1
data 23.11.2005 in Mohammedia (Marocco), trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di La Maddalena al N. 1 parte II serie C dell'anno 2006, scegliendo il regime della separazione dei beni.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli (24.01.2007) e (26.02.2013). Per_1 Per_2
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024, del seguente tenore:
1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;

2) I figli e vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con domicilio e Per_1 Per_2
residenza privilegiata presso la madre, e con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli almeno tre volte alla settimana dalle ore 16:00 alle ore 21:00, nonchè nei week-end a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera ore
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi