Trib. Bergamo, sentenza 08/02/2024, n. 147

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 08/02/2024, n. 147
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 147
Data del deposito : 8 febbraio 2024

Testo completo


Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Udienza del 8/2/2024 N. 984/2022
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa G B quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da

Parte_1 con l'Avv. L V ed elettivamente domiciliata in Sarezzo (BS), Piazzale Europa n. 65
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. C M ed elettivamente domiciliato in Bergamo, Via Verdi, n. 4

RESISTENTE contumace
OGGETTO: subordinazione lavoratore a domicilio.
Nelle note per l'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione avanti al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 14.6.22 la ricorrente ha convenuto in giudizio al fine CP_2 dell'accertamento della sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato dal marzo
2012 al giugno 2021 e condanna al pagamento di
- €. 65.513,80 pari all'importo portato dalle fatture non pagate,
- €. 3.956,09 pari all'importo portato da n. 2 fatture pro forma,
- €. 22.751,57 a titolo di TFR con condanna alle spese legali.
1
La parte ricorrente a sostegno della propria domanda esponeva:
- che nessun rapporto di lavoro era stato formalizzato tra la ricorrente e la convenuta, ma di aver prestato la propria attività lavorativa in via esclusiva e continuativa a favore della società dal marzo 2012, CP_1
- di essersi presentata presso la sede della ogni mattina per il ritiro dei pezzi da CP_1 lavorare (assemblaggio di schede elettroniche con parti meccaniche o elettroniche oppure occuparsi della viteria) e la restituzione di quelli già lavorati,
- che per completare la lavorazione dei pezzi doveva lavorare almeno 8 ore dal lunedì al venerdì e spesso anche il sabato e la domenica,
- che tutti i materiali (cacciaviti, avvitatori, pinze, ecc.) venivano forniti dalla CP_1
- che le istruzioni relative alle modalità esecutive dei lavori e la quantità di pezzi da lavorare erano stabiliti dalla in persona dei soci o della responsabile di CP_1 produzione Sig.ra , Parte_2
- di aver presentato alla convenuta mensilmente le fatture che sono state regolarmente pagate fino al settembre 2019,
- di aver continuato a lavorare per la convenuta emettendo fatture rimaste impagate per un importo complessivo di €. 75.767,09,
- di aver interrotto il rapporto di lavoro con nel giugno 2021 stante il CP_1
persistente mancato pagamento, iniziando un rapporto lavorativo con una nuova società.
***
Si è ritualmente costituita in giudizio la parte convenuta contestando in fatto e in diritto
l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
In particolare, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza del Tribunale del Lavoro in favore di quello fallimentare.
In fatto la parte convenuta evidenziava che:
- la ricorrente operava con partita iva come montatrice di minuteria già da prima del rapporto con la in favore di altra azienda poi fallita, CP_1
- quando la società era ancora in bonis il capitale sociale della stessa era detenuto, in parti uguali, da n. 3 soci (cfr. doc. 3):
- signor anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, Persona_1
- signora Consigliera e Persona_2
2
- signor Consigliere nonché marito della Ricorrente, Persona_3
- la ricorrente ha partecipato attivamente alla gestione di provvedendo altresì a CP_1
effettuare versamenti in nome e per conto dell'asserita datrice di lavoro:
o pagamento della somma di Euro 4.500,00 effettuato in data 28.10.2021 (doc.
n. 4) in favore del fornitore Org_1
o del pagamento della somma di Euro 2.046,10 effettuato in data 4.3.2022 Org (doc. n. 5), quale “pagamento (si tratta dell'auto aziendale per la Org_3 quale aveva sottoscritto una “domanda di locazione finanziaria” con CP_1
– doc. n. 6);
Organizzazione_4
o del pagamento della somma di Euro 9.000,00 effettuato in data 29.3.2022
(doc. n. 7), quale “pagamento due rate per conto di in favore del CP_1 fornitore Org_1
- che i versamenti in favore del fornitore sono stati eseguiti in Org_1
Orga ottemperanza agli accordi raggiunti tra le e al fine di evitare la CP_1 declaratoria di fallimento di nel procedimento aventi al tribunale di Bergamo CP_1 introdotto su istanza della a socio unico del 29.5.2021, estinto infatti in Org_1 data 13.7.2021
- che per i quasi 10 anni di rapporto con la convenuta nulla ha rivendicato e anche per un anno dopo la cessazione del rapporto, la ricorrente nulla ha contestato,
- che i pezzi da lavorare erano ritirati e riportati in ditta dal marito della ricorrente e che il lavoro era organizzato in lotti e, pertanto, non doveva essere consegnato il giorno successivo, salvo rari casi,
- che la ricorrente non ha mai domandato autorizzazioni per ferie o permessi, assentandosi (in particolare nel periodo estivo) quando lo faceva il marito,
- che la ricorrente, appena interrotta la collaborazione con ne iniziava CP_1 immediatamente una nuova con cui veniva ceduto l'intero compendio Org_5 produttivo di CP_1
La parte ricorrente, in prima udienza, ha rinunciato alla domanda di condanna e chiesto il solo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
La parte ricorrente, in prima udienza, ha, inoltre, contestato di aver pagato il debito di CP_1 riferendo che è stato il marito a firmare cambiali e poi saldare il debito mediante bonifico da
3
conto cointestato, il Giudice ha autorizza la produzione dell'estratto conto dal quale si evince la cointestazione.
Esperita la necessaria istruttoria e disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO


1. La competenza del Tribunale del Lavoro

Spetta al giudice fallimentare la cognizione delle controversie relative all'accertamento e alla qualificazione dei diritti di credito scaturenti dal rapporto di lavoro, strumentali alla
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