Trib. Locri, sentenza 20/09/2024, n. 986
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 362/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'11.9.2024 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
IT IT ([...]), elettivamente domiciliata in Stilo, alla
Via G. Marconi, n. 11, presso lo studio dell'Avv. CONIGLIO PAOLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. (80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SANGUINETI PATRIZIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, presso l'Ufficio
Legale Distrettuale dell'Inps, Viale Calabria, n. 82;
resistente
OGGETTO: contribuzione figurativa.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver presentato in data 19.10.18 domanda all'INPS per l'accredito di contribuzione figurativa da astensione dal lavoro per maternità relativa ai periodi dal 28.6.73 al
28.11.73 relativamente al parto del 28.8.73 e dal 6.10.81 al 31.12.81 relativa al parto dell'11.11.81, periodo per il quale era stata già riconosciuta dall'INPS l'indennità di maternità per 42 giornate dall'1.1.82 all'11.2.82;
dedotto che l'INPS non si pronunciava sulla domanda amministrativa e che per tale motivo avanzava ricorso dinanzi al Comitato Provinciale;
concludeva chiedendo “- Accogliere la seguente domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa dal 28.06.1973 al 28.11.1973 relativa al parto del 28.08.1973 e dal 06.10.1981 al 31.12.1981 relativa al parto del
11.11.1981 periodo per il quale è stata riconosciuta dall'INPS indennità di maternità per gg 42 dal 01.01.1982 al 11.02.1982, giusta sentenza Corte Cost 270/199 e art.14
Dlg 151/2001. - condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore all'accredito della corrispondente contribuzione e riconoscimento dei diritti previdenziali e conseguenti benefici economici con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'INPS eccependo preliminarmente la nullità della notifica in quanto effettuata presso indirizzo non risultante nel registro PP.AA. e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza dell'11.9.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, è infondata l'eccezione relativa alla nullità della notifica del ricorso introduttivo.
Al riguardo, è sufficiente richiamare quanto disposto dall'art. 16 ter c. 1 ter D.L.
179/12, come introdotto dall'art. 28 D.L. 76/20, ai sensi del quale: “Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 362/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'11.9.2024 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
IT IT ([...]), elettivamente domiciliata in Stilo, alla
Via G. Marconi, n. 11, presso lo studio dell'Avv. CONIGLIO PAOLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. (80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SANGUINETI PATRIZIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, presso l'Ufficio
Legale Distrettuale dell'Inps, Viale Calabria, n. 82;
resistente
OGGETTO: contribuzione figurativa.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver presentato in data 19.10.18 domanda all'INPS per l'accredito di contribuzione figurativa da astensione dal lavoro per maternità relativa ai periodi dal 28.6.73 al
28.11.73 relativamente al parto del 28.8.73 e dal 6.10.81 al 31.12.81 relativa al parto dell'11.11.81, periodo per il quale era stata già riconosciuta dall'INPS l'indennità di maternità per 42 giornate dall'1.1.82 all'11.2.82;
dedotto che l'INPS non si pronunciava sulla domanda amministrativa e che per tale motivo avanzava ricorso dinanzi al Comitato Provinciale;
concludeva chiedendo “- Accogliere la seguente domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa dal 28.06.1973 al 28.11.1973 relativa al parto del 28.08.1973 e dal 06.10.1981 al 31.12.1981 relativa al parto del
11.11.1981 periodo per il quale è stata riconosciuta dall'INPS indennità di maternità per gg 42 dal 01.01.1982 al 11.02.1982, giusta sentenza Corte Cost 270/199 e art.14
Dlg 151/2001. - condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore all'accredito della corrispondente contribuzione e riconoscimento dei diritti previdenziali e conseguenti benefici economici con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'INPS eccependo preliminarmente la nullità della notifica in quanto effettuata presso indirizzo non risultante nel registro PP.AA. e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza dell'11.9.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, è infondata l'eccezione relativa alla nullità della notifica del ricorso introduttivo.
Al riguardo, è sufficiente richiamare quanto disposto dall'art. 16 ter c. 1 ter D.L.
179/12, come introdotto dall'art. 28 D.L. 76/20, ai sensi del quale: “Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è
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