Trib. Milano, sentenza 09/04/2024, n. 693
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa M G F in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6111/2023 R.G. promossa da:
Controparte_1
[...] [...]
CP_2
CP_3
CP_4
CP_5 CP_6
[...] Parte_1
Controparte_7
[...]
Controparte_8 CP_9
[...] CP_10
[...] CP_11
[...] CP_12 [...]
CP_13 [...]
CP_14
[...] [...]
CP_15
CP_16 CP_17
Parte_2
CP_18
Parte_3
, con il patrocinio dell'avv. INFANTINO BORIS
[...] contro:
con il patrocinio dell'avv. MORESCO Controparte_19 VITTORIO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.06.2023, Controparte_1 Parte_4
,
[...] CP_2 CP_3 CP_4 Parte_5 pagina 1 di 8
, CP_5 Parte_6 CP_7 CP_7 [...]
Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
,
[...] Parte_11 CP_14 Parte_12 CP_15
,
[...] Parte_13 Parte_2 Parte_3 CP_18
, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale
[...] Parte_3 di Milano - sezione Lavoro chiedendo Controparte_19 di:
a) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire, per le causali di cui in premessa, la somma di euro 50 mensili a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali sino ad assorbimento con tali incrementi a decorrere
- dal mese di aprile 2017 ai signori e CP_2 Pt_2
- dal mese di giugno 2017 alle signora e CP_1 CP_2 CP_4
- dal mese di dicembre 2017 al signor CP_3
- dal mese di marzo 2018 alla signora Parte_5
- dal mese di ottobre 2018 alla signora CP_7
- dal mese di marzo 2016 alla signora Pt_1
- dal mese di marzo 2016 alle signore e CP_10 CP_13
- dal mese di luglio 2018 al signor CP_11
- dal mese di marzo 2017 ai signor e CP_7 CP_15 CP_8 CP_18
- dal mese di ottobre 2018al signor CP_14
- dal mese di aprile 2017 al signor CP_14
- dal mese di dicembre 2018 al signor CP_15
- dal mese di maggio 2018 alla signora CP_17
- dal mese di gennaio 2018 al signor Pt_3
- dal mese di maggio 2018 al signor Pt_3
Con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita ritualmente in giudizio Controparte_19
, chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate
[...] in fatto e in diritto;con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza dell'8.2.2024 il giudice ha invitato i
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procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso non è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
I ricorrenti, impiegati con mansioni di “addetto al magazzino”, con inquadramento iniziale nel 5° livello CCNL Terziario e Distribuzione applicato dalla Società, hanno esposto che - in forza dell'art. 100
CCNL applicato - decorsi i primi 18 mesi di servizio avrebbero avuto diritto al riconoscimento dell'inquadramento nel 4° livello.
A norma dell'art. 100 (P. 5, punto n. 24) del CCNL applicato, è collocato al 5° livello il prestatore “addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio”.
La medesima norma (P.4, punto n. 9) prevede l'inquadramento nel 4° livello per il lavoratore “addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari)”.
Per i primi 18 mesi di servizio, i ricorrenti venivano correttamente inquadrati nel 5° livello del CCNL del settore Commercio.
Secondo la prospettazione in ricorso, tuttavia, al raggiungimento dei diciotto mesi di anzianità di servizio i ricorrenti non venivano promossi al IV livello;solo successivamente comunicava ai CP_19 dipendenti che avrebbe riconosciuto il 4° livello, corrispondendo sotto la voce “una tantum” le differenze retributive retroattivamente calcolate con decorrenza dal momento del raggiungimento dei diciotto mesi di servizio.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Sulla base del CCNL applicato, appartengono al 4° livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative
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operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
In proposito, si condivide anche ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc quanto già rilevato con sentenza del Tribunale di Milano n. 1722 del
2023: “…il diritto al passaggio al 4° livello ricorsi 18 mesi deve invece fondarsi sull'accertamento in fatto non già del semplice svolgimento di operazioni di magazzino, come allegato in ricorso, ma per contro della specifica allegazione delle mansioni disimpegnate che diano conto del possesso di specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche”, allegazioni insussistenti nel caso in analisi.
Viceversa, è documentale che il 1° luglio 2014 la resistente decideva di incrementare le retribuzioni dei dipendenti addetti al fulfillment center mediante l'attribuzione di un superminimo assorbibile pari a circa € 50,00 mensili (cfr. doc. n. 3, fasc. ric);e, successivamente, il medesimo trattamento veniva esteso a tutto il personale al raggiungimento di un'anzianità aziendale a tempo indeterminato di 12 mesi.
Parimenti, è documentale che in data 1° marzo 2017 la convenuta comunicava ai propri dipendenti l'adozione di un nuovo piano di crescita professionale (cfr. doc. n. 5, fasc. ric.) che prevedeva: un aumento retributivo a titolo di superminimo assorbibile, al compimento del 12° mese di servizio a tempo indeterminato;un ulteriore aumento retributivo, che si sostanzia nel passaggio dal 5° al 4° livello del alla maturazione di un'anzianità Org_1 aziendale di 18 mesi di servizio a tempo indeterminato;il pagamento, sotto forma di una tantum, delle differenze retributive maturate nell'ipotesi in cui il lavoratore interessato avesse già maturato 18 mesi di anzianità di servizio prima del 1° marzo 2017;l'assorbimento delle eventuali differenze retributive da parte del superminimo assorbibile, con decorrenza dalla data di attribuzione del medesimo.
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Nel caso in analisi, l'una tantum veniva corrisposta solo a coloro i quali avevano già maturato 18 mesi di anzianità aziendale prima del marzo 2017 (i ricorrenti , , , Pt_1 CP_7 CP_8 CP_10 Pt_14
e ) e non agli altri ricorrenti, i quali non si trovavano CP_15 CP_18 nelle medesime condizioni di anzianità aziendale.
Ciò detto, le parti attrici hanno lamentato che la convenuta, pur riconosciuto il IV livello ed il relativo incremento retributivo decorsi 18 mesi dall'assunzione, aveva provveduto a riconoscere le relative differenze retributive retroattivamente, ma disponendo che fossero “assorbite” fino a concorrenza del superminimo assorbibile.
In proposito si rammenta che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone
l'assorbimento.” (Cass., sez. L, sent. 14689/2012).
Più di recente, nel medesimo senso si è affermato: “Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del
pagina 5 di 8 superminimo, escludendone l'assorbimento.”(Cass., sez. L, ord.
26017/2018).
Tanto detto in via generale, nel caso di specie è documentale come già nel contratto di lavoro (cfr. doc. 1 fasc. conv.) le parti avessero previsto che la corresponsione di un eventuale importo eccedente la retribuzione minima prevista dal CCNL fosse da qualificarsi, espressamente, come superminimo assorbibile;e che ogni futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL sarebbe stato assorbito nel superminimo assorbibile, salva diversa previsione della legge o del CCNL, con estensione di tali pattuizioni anche a qualsiasi eventuale aumento ad personam.
Si osserva inoltre che la relativa voce retributiva esposta in busta paga è sempre stata qualificata “sup.ass.” (cfr. doc. 1 fasc. ric.).
Anche nella lettera di attribuzione del superminimo (doc. 3 fasc. ric.) è ribadito: “L'importo eccedente la retribuzione minima prevista dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Le verrà corrisposto a titolo di superminimo assorbibile e pertanto ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali, introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL, sarà assorbito nel superminimo assorbibile, salvo che sia diversamente previsto dalla legge o dal
CCNL. Le comunichiamo altresì che l'attribuzione del predetto superminimo assorbibile sostituisce a tutti gli effetti ogni eventuale attribuzione economica che possa esserle stata corrisposta in passato in aggiunta alla retribuzione concordata.”.
Inoltre, la convenuta – con riferimento al piano di crescita aziendale introdotto da marzo 2017 – prevedeva espressamente: “…tale piano di crescita prevede un aumento retributivo a titolo di superminimo assorbibile al compimento del 12esimo mese di servizio a tempo indeterminato…le viene riconosciuto il passaggio al IV livello…con i conseguenti effetti in suo favore sul piano retributivo
e previdenziale… qualora ella avesse maturato diciotto mesi di servizio antecedentemente alla data del 01/03/2017, l'azienda le riconoscerà sotto forma di Una Tantum le differenze retributive
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retroattivamente calcolate a partire dal raggiungimento dei diciotto mesi di servizio. Resta inteso che tali differenze retributive verranno assorbite sino a concorrenza dal superminimo assorbibile con decorrenza dalla data di attribuzione del medesimo”;nello stesso senso anche le comunicazioni destinate ai lavoratori promossi dopo il marzo 2017: "Tale piano di crescita prevede un aumento retributivo a titolo di superminimo assorbibile al compimento del 12esimo mese di servizio a tempo indeterminato, nonché un ulteriore aumento retributivo, che si sostanzia con il passaggio al IV livello CCNL, alla maturazione di una anzianità aziendale di 18 mesi di servizio a tempo indeterminato" (doc. n. 5, fasc. ric.).
Dalla documentazione versata in atti e appena citata non è dunque possibile desumere in via interpretativa la natura non assorbibile del superminimo in analisi.
Nel medesimo senso questo Tribunale, con le sentenze n. 115 del 2021
e n. 1722 del 2023, ha affermato: "Né valga la tesi del ricorrente secondo cui il superminimo oggetto di causa sarebbe stato riconosciuto in sostituzione di un premio variabile e quindi comunque non assorbibile, in quanto detto premio non gli era mai stato riconosciuto, essendone destinatari altri dipendenti. I documenti di causa attestano semmai che una volta Controparte_19 disposto che a questi ultimi non si applicasse più il riconoscimento di un premio ma in luogo fosse corrisposto un superminimo, decideva di applicare analogo trattamento anche ad altri dipendenti di pari livello seppur non destinatari del citato premio.".
Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, il ricorso è infondato
e va rigettato.
La sussistenza di un differente orientamento nella giurisprudenza di merito giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.