Trib. Palermo, sentenza 19/01/2025, n. 244
Sentenza
19 gennaio 2025
Sentenza
19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. (aggiunto dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9446 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
OM ZI, nata a [...], in data [...], elettiva- mente domiciliata in Palermo, Via Giuseppe Alessi, 25 90143 Palermo, pres- so lo studio dell'Avv. Di Stefano Maria Alda che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, in persona del
Commissario Straordinario, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Dante
166 90134 Palermo, presso lo studio dell'Avv. D'agostino Adriana che la rap- presenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E
OGGETTO: Responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13/01/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 14/07/2023,
OM ZI ha chiesto la condanna dell'Azienda Ospedaliera Ospe- dali Riuniti Villa Sofia-Cervello al risarcimento dei danni subiti per l'errato trattamento sanitario prestatole in occasione dell'intervento di isterectomia totale con annessiectomia bilaterale in robotica. In particolare, la ricorrente
ha esposto che, in data 03/05/2019, si era sottoposta al suddetto intervento a seguito di diagnosi di miomi multipli dell'utero con neoformazione annes- siale destra ed era stata dimessa in data 08/05/2019, nonostante i forti do- lori all'addome.
Una volta giunta presso la propria abitazione, la ricorrente aveva chiamato il 118 ed era stata nuovamente trasportata e ricoverata presso il nosocomio resistente con la diagnosi di dilatazione calico-pielica sinistra. Gli accerta- menti eseguiti avevano rilevato una idrofenosi di grado moderato a sinistra e per tale motivo, in data 21/05/2019, era stata sottoposta “per verosimile le- sione iatrogena uretere sx” a nuovo intervento di uretero-cisto-neo-stomia con posizionamento di stent ureterale come tutore in laparoscopia e dimessa in data 24/05/2019 con catetere vescicale a dimora.
In seguito, stent e catetere erano stati rimossi e gli esami eseguiti succes- sivamente avevano acclarato la funzionalità dell'apparato urinario.
Parte ricorrente ha imputato ai sanitari dell'Azienda resistente la respon- sabilità per la lesione dell'uretere sinistro nonché la mal practice sanitaria a seguito di un incompleto consenso informato in occasione del quale “non era opportunamente descritta la complicanza occorsale sebbene ampiamente pre- vedibile”.
Parte ricorrente ha pertanto concluso chiedendo al Tribunale “nel merito, prendendo atto che è stata esperita infruttuosamente la mediazione, ritenere e dichiarare che il danneggiamento dell'uretere subito dalla sig.ra OM
ZI ( e per il quale si è reso necessario l'intervento di ureterocistostomia ) è occorso durante l'intervento di isterectomia praticato il 3 maggio 2019 dagli operatori sanitari dell'azienda ospedaliera 'ospedali riuniti 'villa Sofia-
Cervello';
ritenere e dichiarare che il consenso informato fatto sottoscrivere all'odierna attrice sia lacunoso in relazione alle possibili lesioni delle vie urina- rie;
conseguentemente, condannare l'azienda ospedaliera ospedali riuniti 'villa sofia-Cervello' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risar- cimento dei danni tutti subiti dalla sig.ra OM ZI che si quantifi-
2 cano in €. 30.000,00 in relazione alla lesione iatrogena ed in €. 25.000 per la lacunosità del consenso informato predisposto dalla resistente, o – in entrambi
i casi - in quell'altra somma che il Tribunale riterrà equa determinare secondo il Suo prudente apprezzamento;
condannare, eventualmente, l'azienda ospe- daliera ospedali riuniti 'villa sofia-Cervello' in persona del suo legale rappre- sentante pro tempore all'integrazione nel consenso informato per le operazioni di isterectomia in chirurgia robotica della descrizione minuziosa delle compli- canze nell'ambito delle lesioni alle vie urinarie. Rivalutare le somme liquidande secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo al dì del fatto all'effettivo soddi- sfo oltre ancora agli interessi legali sulle somme così ottenute dal dì del fatto all'effettivo soddisfo;
condannare ancora l'azienda convenuta alla refusione in favore dell'odierna attrice delle spese, competenze ed onorari di difesa com- prensivi di i. v. a. e c. p. a come per legge”
Con comparsa depositata in data 08/01/2024 si è costituita la Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello ed ha contestato la fonda- tezza della domanda attorea ed escluso profili di colpa nell'operato del pro- prio personale, sostenendo che nel consenso informato sottoscritto dalla ri- corrente era stata segnalata la possibilità che dall'intervento potessero deri- vare delle lesioni alle vie urinarie e che, in ogni caso, tale lesione sia stata poi affrontata dai sanitari con la risoluzione della stessa ed il ripristino di una fisiologica funzione renale.
La Azienda resistente ha evidenIAto, tra l'altro, che le condizioni cliniche della ricorrente, la quale aveva già subito n. 3 tagli cesarei, era affetta da obesità di prima classe (BMI 32) e presentava fibromi uterini, costituivano fattori di rischio e di ciò la paziente era stata resa edotta in fase preoperato- ria.
La resistente ha contestato anche nel quantum la pretesa della Impallo- meni e, conseguentemente, ha chiesto al Tribunale di “ritenere e dichiarare infondate le richieste risarcitorie formulate dalla Sig.ra OM per
l'inesistenza di responsabilità dei sanitari dell'Azienda Ospedaliera Ospedali
3 Riuniti Villa Sofia Cervello” e che nessuna responsabilità anche in termini di mal practices sia ascrivibile agli stessi;
accertare e dichiarare che nessun danneggiamento dell'uretere è ascrivibile in capo ai sanitari che hanno corret- tamente eseguito l'intervento chirurgico in data 03.05.2019 e che nessun nes- so causale sussiste tra la condotta dei sanitari ed il danno TR lamenta- to dalla sig.ra OM;
accertare e dichiarare che il consenso informato sottoscritto dalla sig.ra OM sia completo, conforme alla normativa di settore e nel pieno rispetto della deontologia medica e, per l'effetto, dichiarare che la sig.ra OM sia stata perfettamente informata delle possibili con- seguenze lesive dell'operazione di isterectomia;
rigettare la richiesta risarcito- ria avanzata dalla sig.ra OM poiché del tutto generica ed infondata sia in fatto che in diritto non avendo parte ricorrente assolto l'onere della prova
Lei gravante, per l'effetto, rigettarle integralmente;
con vittoria di spese, onera- ri, e competenze di giudizio”.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, affidata al
Collegio peritale composto dai dott. Michele Gulizzi, specialista in Ginecolo- gia ed Ostetricia e dott.ssa Liliya Gutsul, specialista in Medicina Legale e del- le Assicurazioni
Quindi, all'udienza del 13/01/2025, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. (aggiunto dal d.lgs. 10 ottobre
2022 n. 149).
Ciò premesso, si rendono necessarie alcune brevi considerazioni relativa- mente al titolo della responsabilità dell'ente ospedaliero e al regime probato- rio conseguentemente operante.
La legge n. 24/2017 c.d. Gelli Bianco, entrata in vigore l'01/04/2017 ed applicabile ai fatti avvenuti dopo la sua entrata in vigore (cfr. Cassazione, sentenza n. 28994/2019) e quindi ratione temporis al caso di specie, di fatto
è recettiva degli orientamenti giurisprudenIAli consolidati in merito alla qua- lificazione della responsabilità della struttura ospedaliera ed ha sancito la natura contrattuale di tale responsabilità (art. 7).
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La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adem- pimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la pro- fessione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del co- dice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
La responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
Dalla qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria in ter- mini di responsabilità contrattuale discendono le conseguenze in punto di valutazione della diligenza e di ripartizione dell'onere probatorio, illustrate da numerosi recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità, alla luce del cd.