Trib. Roma, sentenza 31/12/2024, n. 19813
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Testo completo
n. 4515/2016 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4515 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2016, posta in decisione alla data del
16.12.2024 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
LJ CI elett.te dom.ta in Roma, in Via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avv.to Gina Tralicci che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- ATTRICE -
E
PS elett.te dom.to in Roma, in Via Amba Aradam n. 5, presso lo studio dell'avv.to Simonetta Zannini Quirini che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti Notaio dr. Castellini nn. 80974/21569 del 21.7.2015
- CONVENUTO -
NONCHE'
BNL s.p.a.
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.)
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.9.2024 i procuratori delle parti così concludevano:
1 dr. Alessandro CENTO
n. 4515/2016 R.G.A.C.C.
per l'attrice: “… acclarare la totale infondatezza e/o inammissibilità per tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. svolta dall'opponente e rubricata al n. 5227/04 RGE” per il convenuto: “… dichiarare l'inammissibilità della riassunzione;
dichiararla estinta;
dichiarare la nullità della riassunzione per nullità della stessa;
dichiarare la nullità della riassunzione per nullità della procura alla lite;
dichiarare l'inammissibilità della riassunzione per carenza di legittimazione ad agire;
dichiarare l'inammissibilità della riassunzione per inammissibilità della precedente riassunzione ;
respingere comunque il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto …”
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14/15.1.2016 LJ
CI – premesso di avere promosso in danno dell'PS (quale debitore esecutato) e presso la SAN AO IMI s.p.a. (quale terza pignorata), espropriazione forzata di crediti per l'esazione coattiva della somma di €
435,38 in forza di sentenza Trib. Roma (sezione lavoro) n. 15214/2002 e pedissequo atto di precetto – tanto premesso, esponeva che l'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. veniva opposta da essa creditrice procedente e che all'esito del giudizio di opposizione, l'ordinanza impugnata veniva definitivamente annullata;
che quindi il processo esecutivo, già sospeso dal
G.E. (ex art. 618 c.p.c.), veniva tempestivamente riassunto;
che, tuttavia, il debitore esecutato (PS) proponeva “opposizione ex art. 617 c.p.c.” eccependo l'intervenuta estinzione dell'esecuzione per inammissibilità della riassunzione e comunque l'improcedibilità dell'esecuzione stessa per nullità del pignoramento e per nullità della procura alla lite;
che il G.E. dichiarata improcedibile la fase cautelare, assegnava il termine (sino al 15.1.2016) per
l'introduzione del giudizio di merito. Tutto ciò esposto, l'attrice conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, l'PS per ivi sentir dichiarare
l'inammissibilità (per tardività) della spiegata opposizione agli atti esecutivi
Si costituiva in giudizio l'PS ribadendo l'inammissibilità della riassunzione del processo esecutivo (per tardività) e quindi l'intervenuta estinzione dell'esecuzione e comunque l'improcedibilità della esecuzione forzata
All'udienza del 3.5.2022 l'attrice chiedeva termine “per integrare il contraddittorio nei confronti della INTESA SAN AO, terzo pignorato” e con ordinanza del 3.5.2022 il Giudice – rilevato che fra i soggetti destinatari della citazione in riassunzione non compariva “il terzo pignorato BNL”;
che, invece, nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c., il terzo pignorato è sempre
2 dr.