Trib. Pordenone, sentenza 24/01/2025, n. 48
TRIB Pordenone
Sentenza
24 gennaio 2025
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24 gennaio 2025
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24 gennaio 2025
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 709/2022 promossa da:
ST DA (C.F. [...]) e DA LB (C.F.
[...])) rappresentato e difeso dall'avv. MARAZZATO MONICA elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI BANDIERA 17 PORDENONE presso lo studio dell'avv.
MARAZZATO MONICA ATTORE/I contro
AR EL (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'avv. FABRIS
OLGA elettivamente domiciliato in VIA BRUSAFIERA, 12 33170 PORDENONE presso lo studio dell'avv. FABRIS OLGA
CONVENUTO/I
GENERALI ITALIA SPA (C.F. 00409920584) rappresentato e difeso dall'avv. CELLA ILARIA elettivamente domiciliato in VIA DEL GELSO 35 UDINE presso lo studio dell'avv. CELLA ILARIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, DA FA e DA AL hanno convenuto in giudizio EL CO al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
Hanno dedotto, in fatto, che l'immobile di cui sono proprietari è risultato soggetto ad ingenti infiltrazioni asseritamente riconducibili all'immobile soprastante, di proprietà di parte convenuta, in conseguenza di una perdita d'acqua riscontrata.
Hanno pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i profili di responsabilità civile ex art 2051 c.c. con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria.
pagina 1 di 7
Si è costituita in giudizio TE CO contestando gli importi pretesi alla luce di quanto già versato stragiudizialmente e chiedendo di chiamare in causa la compagnia assicuratrice.
Si è costituita in giudizio Generali Italia S.p.A. contestando quanto ex adverso dedotto in ragine della ritenuta natura satisfattiva di quanto già versato.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Nel merito della pretesa attorea, l'individuazione delle responsabilità per i danni subiti dall'attore non può prescindere dall'esame di quanto emerso dalla CTU svolta in corso di causa, finalizzata alla descrizione e quantificazione dei danni, all'accertamento delle cause degli stessi in relazione alle condotte degli odierni convenuti, alla descrizione dello stato attuale dei luoghi oggetto di causa nonché degli interventi di ripristino necessari e dei relativi costi.
Sotto il profilo dell'an debeatur, devono ritenersi accertati e documentalmente provati i pregiudizi materiali lamentati dall'odierno attore nell'immobile di sua proprietà atteso che gli stessi trovano, innanzitutto, il conforto della documentazione fotografica in atti, attestante la disgregazione strutturale dell'immobile de quo e i fenomeni infiltrativi subiti all'abitazione stessa.
Tale stato dei luoghi, infine, risulta essere definitivamente cristallizzato e accertato nelle risultanze peritali rese in via stragiudiziale non soltanto dal consulente di parte attrice ma anche da quello di parte convenuta nonché ulteriormente riscontrato, all'esito della CTU espletata nel presente giudizio, dove l'ausiliario tecnico incaricato, Ing. Polo Friz Yves, ha accertato , alla luce di tutta la documentazione in atti, il danneggiamento di pavimentazioni, rivestimenti in legno e moquette nonché gli arredi presenti, riscontrando altresì le liquidazioni stragiudiziali già effettuate in conseguenza del denunciato evento lesivo,
Sotto il profilo causale, deve ritenersi altresì accertata e incontestata, all'esito delle risultanze peritali in atti, la riconducibilità eziologica esclusiva dei danni suddetti alla pericolosità discendente dall'immobile posto al piano sovrastate, di proprietà di EL CO, rispetto a quello di proprietà di parte attrice.
pagina 2 di 7
Ed invero, è risultato conclusivamente e pacificamente accertato che le infiltrazioni sono state causate dalla perdita di acqua proveniente dallo scaldabagno presente nell'appartamento di EL CO che ha interessato 13 appartamenti del piano sottostante e le parti comuni dell'edificio oltre al piano interrato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 709/2022 promossa da:
ST DA (C.F. [...]) e DA LB (C.F.
[...])) rappresentato e difeso dall'avv. MARAZZATO MONICA elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI BANDIERA 17 PORDENONE presso lo studio dell'avv.
MARAZZATO MONICA ATTORE/I contro
AR EL (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'avv. FABRIS
OLGA elettivamente domiciliato in VIA BRUSAFIERA, 12 33170 PORDENONE presso lo studio dell'avv. FABRIS OLGA
CONVENUTO/I
GENERALI ITALIA SPA (C.F. 00409920584) rappresentato e difeso dall'avv. CELLA ILARIA elettivamente domiciliato in VIA DEL GELSO 35 UDINE presso lo studio dell'avv. CELLA ILARIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, DA FA e DA AL hanno convenuto in giudizio EL CO al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
Hanno dedotto, in fatto, che l'immobile di cui sono proprietari è risultato soggetto ad ingenti infiltrazioni asseritamente riconducibili all'immobile soprastante, di proprietà di parte convenuta, in conseguenza di una perdita d'acqua riscontrata.
Hanno pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i profili di responsabilità civile ex art 2051 c.c. con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria.
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Si è costituita in giudizio TE CO contestando gli importi pretesi alla luce di quanto già versato stragiudizialmente e chiedendo di chiamare in causa la compagnia assicuratrice.
Si è costituita in giudizio Generali Italia S.p.A. contestando quanto ex adverso dedotto in ragine della ritenuta natura satisfattiva di quanto già versato.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Nel merito della pretesa attorea, l'individuazione delle responsabilità per i danni subiti dall'attore non può prescindere dall'esame di quanto emerso dalla CTU svolta in corso di causa, finalizzata alla descrizione e quantificazione dei danni, all'accertamento delle cause degli stessi in relazione alle condotte degli odierni convenuti, alla descrizione dello stato attuale dei luoghi oggetto di causa nonché degli interventi di ripristino necessari e dei relativi costi.
Sotto il profilo dell'an debeatur, devono ritenersi accertati e documentalmente provati i pregiudizi materiali lamentati dall'odierno attore nell'immobile di sua proprietà atteso che gli stessi trovano, innanzitutto, il conforto della documentazione fotografica in atti, attestante la disgregazione strutturale dell'immobile de quo e i fenomeni infiltrativi subiti all'abitazione stessa.
Tale stato dei luoghi, infine, risulta essere definitivamente cristallizzato e accertato nelle risultanze peritali rese in via stragiudiziale non soltanto dal consulente di parte attrice ma anche da quello di parte convenuta nonché ulteriormente riscontrato, all'esito della CTU espletata nel presente giudizio, dove l'ausiliario tecnico incaricato, Ing. Polo Friz Yves, ha accertato , alla luce di tutta la documentazione in atti, il danneggiamento di pavimentazioni, rivestimenti in legno e moquette nonché gli arredi presenti, riscontrando altresì le liquidazioni stragiudiziali già effettuate in conseguenza del denunciato evento lesivo,
Sotto il profilo causale, deve ritenersi altresì accertata e incontestata, all'esito delle risultanze peritali in atti, la riconducibilità eziologica esclusiva dei danni suddetti alla pericolosità discendente dall'immobile posto al piano sovrastate, di proprietà di EL CO, rispetto a quello di proprietà di parte attrice.
pagina 2 di 7
Ed invero, è risultato conclusivamente e pacificamente accertato che le infiltrazioni sono state causate dalla perdita di acqua proveniente dallo scaldabagno presente nell'appartamento di EL CO che ha interessato 13 appartamenti del piano sottostante e le parti comuni dell'edificio oltre al piano interrato
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