Trib. Patti, sentenza 18/12/2024, n. 1446
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Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18/12/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 570 /2024 R.G. promossa
DA
PP AT, [...] rappresentato e difeso per procura in atti dagli avv.ti PUGLISI GIANCLAUDIO e NOSCHESE LUCIA
ATTORE
CONTRO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE MESSINA 03051870834
CONVENUTO avente per OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
Sono comparsi: l'avv. Noschese per parte ricorrente, la quale precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con ricorso in opposizione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 -depositato il
24.5.2024- LA GI, premettendo di essere allevatore di bovini (con codice aziendale IT052ME077) e socio della Cooperativa San Placido con sede
in Castel di Lucio, introitava il presente procedimento nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di proporre opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione 111/2024, notificatagli in data 29.4.2024, con la quale gli veniva intimato il pagamento di euro 3.112,74 per aver “violato l'art. 1, comma 8 del
D.A. Regione Sicilia n 2090 del 06.11.2013…”.
Esponeva che i bovini di sua proprietà erano soliti pascolare, nel mese di aprile sino agli inizi del mese di maggio, sui terreni siti in località Foriero, di proprietà della anzidetta cooperativa, per poi essere trasferiti nel fondo sito in contrada “Francavilla” in uso alla medesima cooperativa, sin dal 1945, dal
Comune di Mistretta a titolo di concessione di pascolo.
Deduceva che, essendo scaduta la concessione del fondo di Francavilla ed avendo il Comune di Mistretta intimato la restituzione dello stesso, la cooperativa San Placido aveva inutilmente chiesto la proroga della concessione nelle more della conclusione della procedura di affidamento.
Rappresentava altresì che, in data 20 maggio 2019, i propri bovini e quelli della cooperativa -a causa della carenza alimentare che nel frattempo aveva caratterizzato il fondo Foriero presso cui erano situati nonchè della presenza della OB NS (una particolare tipologia di mosca altamente infestante)- avevano lasciato detto fondo Foriero per spostarsi verso i pascoli di contrada Francavilla e che, proprio in quel frangente, gli organi addetti al controllo ufficiale in servizio presso il Distretto di Mistretta elevavano verbale di illecito n. 36/19, notificato all'odierno ricorrente in data 02.08.2019 in quanto
“i bovini di sua proprietà privi di qualsiasi autorizzazione si trovavano presso il la c/da Francavilla del Comune di Mistretta”.
Rilevava, inoltre, che inutili erano state le osservazioni scritte ex art. 18 l.
689/1981, pur inviate all'ASP il 29.08.2019, e che nessun seguito aveva avuto la richiesta di audizione.
Eccepiva, dunque, in questa sede l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, così comminatogli, sotto svariati profili tra cui la carenza dell'elemento soggettivo del presunto illecito, la carenza e contraddittorietà di
motivazione, la mancata valutazione delle osservazioni scritte e della richiesta di audizione, nonché l'errata misura della sanzione irrogata.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito - previa sospensione cautelare- di ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'opposta ordinanza ingiunzione e, per
l'effetto, di annullarla;
in subordine di disporre la riduzione dell'importo della sanzione irrogata fino al minimo edittale, con vittoria di spese e competenze.
Non si costituiva l'ASP sicché ne va dichiarata la contumacia.
In via preliminare, va rilevato che il presente giudizio non ha carattere impugnatorio dell'atto (proprio, invece, del giudizio dinanzi al Giudice amministrativo), ma verte sul rapporto sicché le censure meramente formali, rivolte al contenuto del provvedimento amministrativo, non possono, in questa sede, essere esaminate laddove volte all'annullamento del
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18/12/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 570 /2024 R.G. promossa
DA
PP AT, [...] rappresentato e difeso per procura in atti dagli avv.ti PUGLISI GIANCLAUDIO e NOSCHESE LUCIA
ATTORE
CONTRO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE MESSINA 03051870834
CONVENUTO avente per OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
Sono comparsi: l'avv. Noschese per parte ricorrente, la quale precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con ricorso in opposizione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 -depositato il
24.5.2024- LA GI, premettendo di essere allevatore di bovini (con codice aziendale IT052ME077) e socio della Cooperativa San Placido con sede
in Castel di Lucio, introitava il presente procedimento nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di proporre opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione 111/2024, notificatagli in data 29.4.2024, con la quale gli veniva intimato il pagamento di euro 3.112,74 per aver “violato l'art. 1, comma 8 del
D.A. Regione Sicilia n 2090 del 06.11.2013…”.
Esponeva che i bovini di sua proprietà erano soliti pascolare, nel mese di aprile sino agli inizi del mese di maggio, sui terreni siti in località Foriero, di proprietà della anzidetta cooperativa, per poi essere trasferiti nel fondo sito in contrada “Francavilla” in uso alla medesima cooperativa, sin dal 1945, dal
Comune di Mistretta a titolo di concessione di pascolo.
Deduceva che, essendo scaduta la concessione del fondo di Francavilla ed avendo il Comune di Mistretta intimato la restituzione dello stesso, la cooperativa San Placido aveva inutilmente chiesto la proroga della concessione nelle more della conclusione della procedura di affidamento.
Rappresentava altresì che, in data 20 maggio 2019, i propri bovini e quelli della cooperativa -a causa della carenza alimentare che nel frattempo aveva caratterizzato il fondo Foriero presso cui erano situati nonchè della presenza della OB NS (una particolare tipologia di mosca altamente infestante)- avevano lasciato detto fondo Foriero per spostarsi verso i pascoli di contrada Francavilla e che, proprio in quel frangente, gli organi addetti al controllo ufficiale in servizio presso il Distretto di Mistretta elevavano verbale di illecito n. 36/19, notificato all'odierno ricorrente in data 02.08.2019 in quanto
“i bovini di sua proprietà privi di qualsiasi autorizzazione si trovavano presso il la c/da Francavilla del Comune di Mistretta”.
Rilevava, inoltre, che inutili erano state le osservazioni scritte ex art. 18 l.
689/1981, pur inviate all'ASP il 29.08.2019, e che nessun seguito aveva avuto la richiesta di audizione.
Eccepiva, dunque, in questa sede l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, così comminatogli, sotto svariati profili tra cui la carenza dell'elemento soggettivo del presunto illecito, la carenza e contraddittorietà di
motivazione, la mancata valutazione delle osservazioni scritte e della richiesta di audizione, nonché l'errata misura della sanzione irrogata.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito - previa sospensione cautelare- di ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'opposta ordinanza ingiunzione e, per
l'effetto, di annullarla;
in subordine di disporre la riduzione dell'importo della sanzione irrogata fino al minimo edittale, con vittoria di spese e competenze.
Non si costituiva l'ASP sicché ne va dichiarata la contumacia.
In via preliminare, va rilevato che il presente giudizio non ha carattere impugnatorio dell'atto (proprio, invece, del giudizio dinanzi al Giudice amministrativo), ma verte sul rapporto sicché le censure meramente formali, rivolte al contenuto del provvedimento amministrativo, non possono, in questa sede, essere esaminate laddove volte all'annullamento del
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