Trib. Palermo, sentenza 14/03/2024, n. 1607

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 14/03/2024, n. 1607
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 1607
Data del deposito : 14 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. F Ma Presidente dott. G G Giudice dott. Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3120 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2020 vertente
TRA
, nata a CASTELVETRANO (TP), in data 08/10/1970, elet- Parte_1 tivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MIRTO CATERINA, che la rappresenta e di- fende per mandato in atti;

– parte ricorrente –
CONTRO
nato a CASTELVETRANO (TP), in data 28/09/1972, elettiva- Controparte_1 mente domiciliato presso lo studio dell'Avv. SPALLITTA NADIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
29/11/2023 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ri- corrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfaci-
Tribunale di Palermo sez. I civile


mento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato in- tento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.

2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri po- sti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infat- ti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la viola- zione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazio- ne, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale mi- sura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fon- darsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determi- nazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve esse- re pronunciata la separazione senza addebito» (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130,
Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce all'odierno resistente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte
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di quest'ultimo, del dovere di fedeltà.
Dal canto suo, il resistente ha, già in sede di udienza presidenziale, negato di avere in- trattenuto una relazione extraconiugale, aggiungendo che, ancor prima che lui lasciasse
l'abitazione, le parti vivevano separate in casa.
Alla luce dell'ordinanza del 09/05/2022 che ha disatteso le istanze istruttorie formulate dalle parti sul punto con motivazione cui si rinvia integralmente, nessuna attività istruttoria risulta essere stata svolta per accertare la commissione, da parte del , di una con- CP_1 dotta oggettivamente contraria ai doveri nascenti dal matrimonio.
Analogamente, nessuna attività istruttoria è stata espletata per accertare la rilevanza cau- sale delle condotte addebitate allo stesso rispetto al verificarsi della crisi coniugale, imputa- bile più concretamente al progressivo deteriorarsi del rapporto di coppia.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito va rigettata.

3. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbligava il Giudice a considerare l'affidamento con- diviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'art. 155 c.c., stabiliva che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relegava l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa la sussistenza di motivi gravi
o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Lo stesso articolo 155 c.c. definiva, poi, la posizione del minore come «diritto» a mante- nere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Il nuovo art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.lgs. 28 dicembre
2013, n. n. 154, prevede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può di- sporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio Pt_2
“diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rap- porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol dire
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parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previ- sione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari par- tecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra que- stioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei con- fronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affi- damento condiviso per la minore , nata a Palermo in data 24.09.2014, con Persona_1 previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genito- re non convivente di incontrarla e tenerla con sé, compatibilmente con le sue esigenze sco- lastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le modalità:
-regime di frequentazione infrasettimanale della minore col padre come previsto in ordi- nanza presidenziale (con conferma dell'orario infrasettimanale di rientro presso l'abitazione materna entro le ore 21, per soddisfare l'esigenza della condivisione dei pasti con ambo i genitori);

- regime di frequentazione della figlia minore col padre nel fine settimana a settimane al- terne dalle ore 10 del sabato alle ore 21 della domenica;

- regime di frequentazione per periodo festivo ed estivo come previsto in ordinanza pre- sidenziale.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modi- ficabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia minore.
Quanto al figlio , nato a Palermo in data 03/07/2002, affetto da “ritardo psicomo- Per_2
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