Trib. Catania, sentenza 29/01/2024, n. 528

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 29/01/2024, n. 528
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 528
Data del deposito : 29 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 13318/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13318/2020 promossa da:
IN IA AN, (C.F. [...]), nata ad [...], il
15.09.1977, elett. dom. in CATANIA VIA MARTINO CILESTRI 41;
rappresentata e difesa dall'avv.
TRIPODI DAVIDE giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
RR MOTORS S.R.L., (C.F. 04347050876), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elett. dom. in VIA VITT. EMANUELE N. 164 95046 PALAGONIA;
rappresentata e difesa
dall'avv. PICCITTO GAETANO giusta procura in atti.
MAPFRE WARRANTY SPA, (C.F. 01733150021), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elett. dom. in CATANIA VIA UMBERTO I nr.167;
rappresentato e difeso dagli avv.ti
SOLIVO DAVIDE e MARIO RANDAZZO giusta procura in atti.
APPELLATI
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Con provvedimento del 21.06.2023 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle
conclusioni delle parti come in verbale e negli atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello notificato il 16.11.2020, BE MA NA proponeva appello avverso la sentenza n.53/2020 del Giudice di Pace di Acireale, depositata in data 13.02.2020 nel proc. N.15/18 R.G. con la quale veniva rigettata la domanda di parte attrice, con condanna alla refusione delle spese processuali in favore dei convenuti. Premetteva che, con atto di citazione notificato in data 15 e 28.11.2017 , la sig.ra BE conveniva in giudizio la società RO MO s.r.l. e la società FR Warranty s.p.a. al fine di sentire accertare e dichiarare
l'esistenza di vizi strutturali della vettura e, per l'effetto, sentire condannare, in solido tra di loro le società convenute al pagamento della somma di euro 5.000,00 ed onerare FR Warranty s.p.a. di esibire la documentazione integrale dei ricambi sostituiti dall'IC Di AR ER.
All'udienza di prima comparizione si costitutiva la RO MO s.r.l., contestando la ricostruzione offerta dall'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. Si costituiva anche la FR Warranty s.p.a. che formulava eccezione del mancato esperimento della negoziazione assistita e di difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa in quanto mero gestore del programma di garanzia e priva di titolarità passiva in ordine al rapporto giuridico dedotto in giudizio. Successivamente avendo avuto esito negativo la negoziazione assistita, l'attrice, odierna appellante, aderiva all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva della FR Warranty e la convenuta RO MO s.r.l. chiedeva termine per la chiamata in causa della FR Warranty s.p.a. Il Giudice di Pace, preso atto della richiesta, rinviava ad altra udienza per consentire alla FR, già costituita, di prendere atto della domanda di garanzia proposta dall'odierna appellata.
Si instaurava così il contraddittorio tra le parti in causa e il procedimento proseguiva con l'ammissione delle richieste istruttorie di parte attrice che si limitavano all'interrogatorio formale del legale rappresentante della RO
MO venditrice dell'autovettura oggetto di causa, e all'escussione di un solo test avendo l'attrice rinunciato all'altro testimone più volte citato e non comparso. All'esito dell'istruttoria, dunque, il Giudice di Pace rinviava per le precisazione delle conclusioni concedendo termine per note sino all'udienza all'uopo fissata.
Il Giudice di pace emetteva la sentenza nr. 53/2020, depositata il 13.02.2020, con la quale rigettava tutte le domande di parte attrice con condanna alle spese di lite che liquidava, in favore di ciascuno di essi, in euro 1.205,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge. In particolare, statuiva che “mentre, in merito ai precedenti guasti manifestatisi dall'autovettura, gli stessi risultano pacifici e non contestati, nulla l'attrice ha pagina 2 di 14 offerto in merito alla prova del guasto che si sarebbe verificato in data 12 giugno 2017. A tal fine è appena il caso di rilevare come le fatture prodotte non forniscano la prova, certa ed incontrovertibile, del verificarsi dell'asserito guasto meccanico che la vettura avrebbe subito. Anche perché, a fronte di un preventivo di spesa predisposto dalla
CI OR di euro 9.281,80, in domanda si chiede il rimborso della minor somma di euro 2.465,00
(giusta fattura in atti). La differenza tra l'importo portato dal preventivo e quello di cui in fattura fa sorgere non poche perplessità circa la reale entità dell'asserito guasto meccanico”. Aggiungeva che “Pertanto, il Giudice rigetta la domanda poiché le somme di cui si chiede il rimborso sono tutte riconducibili al guasto che si sarebbe verificato in data 12 giugno 2017, ma che, per come sopra rilevato, non è stato minimamente provato.
Con il proposto appello, la BE lamenta la erroneità della sentenza del giudice di Pace affidandosi a cinque motivi definendo tuttavia il primo come “l'unico effettivo motivo di impugnazione della sentenza, pienamente esaustivo della confutazione dell'unico motivo di rigetto della domanda giudiziale, obiettivamente assorbente di ogni altro motivo di gravame. Con detto motivo, controparte lamenta “l'illegittimità della sentenza impugnata in quanto in aperto e stridente contrasto con le stesse risultanze scaturenti dalle prove precostituite provenienti da controparte e versate nel fascicolo di primo grado”. Con il secondo lamenta “l'errata decisione di mancata prova del guasto verificatosi il 12 giugno 2017;
Omesso esame/omessa valutazione delle prove precostituite prodotte da parte attrice dal documento n. 20 al documento n. 42 rinvenibili nel fascicolo di parte di primo grado.” Con il terzo motivo lamenta che il Giudice di prime cure abbia manifestato dubbi “scaturenti dalla richiesta di rimborso della minor somma chiesta in domanda giudiziale rispetto al preventivo di maggiore spesa effettuato dall'officina autorizzata FR”. Con il quarto motivo lamenta “l'errata presunzione dell'onere di provare la causa del guasto gravante su parte attrice. Inapplicabilità dell'interpretazione della normativa di carattere generale alla fattispecie di
“garanzia aggiuntiva a pagamento”. Con il quinto motivo lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Chiede quindi: “nel merito, riformare integralmente la sentenza n.53/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Acireale e pubblicata il 13 febbraio 2020 nel giudizio distinto a R.G. con il n.15/2018 a) dichiarando e stabilendo come
l'odierna appellante, nel corso del giudizio di primo grado, abbia fornito ampie e dettagliate prove precostituite, provenienti anche dalle controparti, in grado di dare certezza che il guasto del 12 giugno 2017, all'automobile acquistata, si sia indiscutibilmente verificato;
b) accogliendo la domanda proposta e, per l'effetto, accertando e dichiarando che tutti i costi sostenuti dall'odierna appellante per l'acquisto dei ricambi auto, per la riparazione dei guasti, per i costi di autonoleggio, e per l'anticipo di spese legali stragiudiziali sostenute, debbano gravare su parte, con condanna, e per l'effetto, al pagamento della complessiva somma, contenuta nella misura di 5.000,00 euro, come dalle voci specificate in parte narrativa (euro 200,00 per spese legali dall'avv. Davide Tripodi;
euro

1.967,59 per noleggio di autovettura sostitutiva, euro 1.400,00 per “saldo” acquisto motore euro 200,00 per acquisto ricambi, euro 2.465,00 per fattura IC CI ;
c) condannando, in ultimo, parte appellata al pagamento delle spese e compensi di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori)

pagina 3 di 14 del primo grado di giudizio, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
d) Con vittoria di spese e compensi di lite (compenso ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori) del presente grado di giudizio, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Si costituiva in giudizio FR Warranty s.p.a. eccependo il giudicato e chiedendo, in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'articolo 342 c.p.c e/o ai sensi dell'articolo 348 bis
c.p.c.
, in quanto la difesa di parte attrice, all'udienza del 16 luglio 2018, per come già rilevato, dichiarava di non opporsi all'eccezione sollevata dalla FR Warranty S.p.A., relativa alla carenza di legittimazione passiva formulata da FR Warranty S.p.A. Pertanto, parte attrice, avendo aderito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla predetta Compagnia assicurativa, non può più, evidentemente, chiedere la condanna della stessa poiché vi ha espressamente rinunciato. In via principale e nel merito, chiedeva di rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata e di condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva RO MO s.r.l. chiedendo nel merito in via principale: rigettare l'appello perché infondato e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge anche per questo grado di giudizio;
nel merito, in via subordinata: in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte appellante, dichiarare la convenuta FRWarranty spa tenuta a risarcire i danni, manlevando da ogni conseguenza economica la RO MO srl. Con vittoria di spese e competenze professionali.

La causa istruita con la sola produzione documentale, veniva assegnata a questo G.I. in data 10.12.2020
e, con provvedimento del 21.06.2023 ex art.127 ter c.p.p., veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
In via preliminare, deve rilevarsi che, seppur il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato trattandosi di cause inscindibili, deve osservarsi che l'appellante non ha espressamente impugnato il capo della sentenza che ha statuito la rinuncia espressa da parte della BE in ordine alle domande avanzate nei confronti di FR
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