Trib. Lagonegro, sentenza 22/01/2024, n. 44
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa G S T P
Dott. M F Gdice relatore
Dott. R S G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1528/2019 R. G. promossa da:
(c.f. ), nato a Sassano (Sa) il 24.03.1975, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. R L, giusta mandato in calce al ricorso per separazione dei coniugi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montesano Sulla
Marcellana (Sa), alla via Dante Alighieri n.26 ricorrente contro
(c.f. ), nata a Pinerolo (To) il 28.01.1975, CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avvocati U S e in virtù procura in calce CP_2
alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il loro studio in San Valentino
Torio (Sa) alla via G. Amendola n.10 resistente avente ad oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 3.10.2023;
il PM in data 16.10.2023 (dep. 17.10.2023) ha concluso per l'accoglimento della separazione dei coniugi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante
esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Con ricorso depositato in data 22.11.2019, adiva l'intestato Tribunale Parte_1
esponendo: di aver contratto matrimonio concordatario con in data 10.10.1999 in CP_1
San Rufo (Sa) in regime di comunione dei beni stabilendo il domicilio familiare in Sassano
(Sa) alla via Mezzana n.1, presso l'abitazione di proprietà del ricorrente;
che dall'unione erano nati due figli, il 22.06.2020 e il 17.03.2005, entrambi a Potenza;
che Per_1 Per_2
l'unione sorta sotto i migliori auspici era entrata in crisi per esclusiva responsabilità della resistente la quale, oltre ad assumere un contegno di aperta infedeltà, si era sottratta ai minimi doveri di collaborazione familiare e alla cura della prole;
che già con lettera a.r. del
13.12.2018 il ricorrente aveva espresso alla moglie risentimento e l'intenzione di cessare la vita coniugale;
che tale crisi era rientrata in quanto aveva promesso invano di CP_1 mutare atteggiamento;
che a causa delle “distrazioni” la donna aveva abbandonato i doveri di madre rimanendo fuori dall'abitazione in orari nei quali avrebbe dovuto occuparsi dei figli al rientro da scuola;
che in conseguenza del comportamento della resistente erano scemati i rapporti di intimità tra essi coniugi;
che il ricorrente svolgeva l'attività di commerciante con un reddito mensile di euro 2.000,00 circa;
che la primogenita era studentessa Per_1 universitaria mentre il figlio minore frequentava le scuole dell'obbligo;
che non era Per_2
stato possibile addivenire a una separazione consensuale in quanto aveva fatto CP_1
richieste economiche esorbitanti e non aveva tenuto conto del reddito del coniuge e del fabbisogno dei figli non inferiore a euro 1.300,00, di cui euro 800,00 mensili per le spese universitarie di a carico del ricorrente;
che la convivenza era improseguibile per via Per_1
dello stato di tensione di con il coniuge e con i figli;
che la resistente sovente e in CP_1
maniera arbitraria, senza preavvisare, non rientrava a casa la sera rimanendo presso la di lei madre. Tanto premesso il ricorrente dopo aver esposto che i figli avevano manifestato la propria volontà di restare con il padre concludeva per la declaratoria della separazione tra i coniugi con addebito esclusivo a carico della resistente e assegnazione della casa coniugale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio fra le parti con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, con memoria difensiva depositata il 10.01.2020, si costituiva la quale, non opponendosi alla richiesta di separazione, esponeva di CP_1
aver avuto cura dei bisogni della famiglia e delle esigenze dei figli;
che la crisi coniugale non si fondava nella prospettata e non provata infedeltà coniugale;
che negli ultimi tempi non era rientrata a casa trovando ricovero presso l'abitazione paterna per sottrarsi ai conflitti con il coniuge e per non peggiorare la già precaria relazione;
che si era allontanata da casa per frequentare un corso di OSS presso la scuola in Policastro (Sa) nel periodo di Org_1
ottobre2018/dicembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18,30 per tre giorni a settimana, nonché per partecipare a un tirocinio formativo nei mesi di luglio e settembre 2019 dalle ore 8.00 alle
14.00;
che aveva sempre adempiuto ai propri doveri coniugali e familiari curando diligentemente il ménage familiare e provvedendo in via esclusiva alla cura e all'educazione dei figli senza alcuna collaborazione del ricorrente, il quale per motivi di lavori era stato poco presente a casa;
che attualmente era sprovvista di mezzi economici in quanto il coniuge non le forniva alcun alimento;
che il ricorrente, nel mese di novembre 2018, aveva trasferito le somme depositate sul conto familiare pari a euro 60.000,00 su un proprio conto personale impedendo alla resistente di avvalersi della sua quota di risparmio per sostenersi economicamente;
che attualmente era aiutata dai suoi genitori e, non avendo una propria abitazione, viveva in una stanza al piano terra adiacente al garage dell'abitazione familiare;
che non poteva accedere al piano residenziale poiché il coniuge aveva sigillato la porta di ingresso;
che le era impedito ogni contatto con i figli e in particolare con il minore Per_2
ivi compresi gli incontri scolastici. Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni:
“pronunciare la separazione dei coniugi e ;
disporre l'affidamento Parte_1 CP_1
a proprio uso della casa coniugale, disporre l'affidamento condiviso dei figli e Per_2 Per_1
disporre a carico del marito l'obbligo di versare un importo mensile, tenuto conto dell'attuale stato di disoccupazione della sig. nella somma che si riterrà equa;
rigettare la CP_1 domanda di addebito della separazione”.
All'udienza di prima comparizione del 22.01.2020, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in pari data e allegata al verbale di udienza, il Presidente ha adottato i seguenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa G S T P
Dott. M F Gdice relatore
Dott. R S G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1528/2019 R. G. promossa da:
(c.f. ), nato a Sassano (Sa) il 24.03.1975, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. R L, giusta mandato in calce al ricorso per separazione dei coniugi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montesano Sulla
Marcellana (Sa), alla via Dante Alighieri n.26 ricorrente contro
(c.f. ), nata a Pinerolo (To) il 28.01.1975, CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avvocati U S e in virtù procura in calce CP_2
alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il loro studio in San Valentino
Torio (Sa) alla via G. Amendola n.10 resistente avente ad oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 3.10.2023;
il PM in data 16.10.2023 (dep. 17.10.2023) ha concluso per l'accoglimento della separazione dei coniugi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante
esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Con ricorso depositato in data 22.11.2019, adiva l'intestato Tribunale Parte_1
esponendo: di aver contratto matrimonio concordatario con in data 10.10.1999 in CP_1
San Rufo (Sa) in regime di comunione dei beni stabilendo il domicilio familiare in Sassano
(Sa) alla via Mezzana n.1, presso l'abitazione di proprietà del ricorrente;
che dall'unione erano nati due figli, il 22.06.2020 e il 17.03.2005, entrambi a Potenza;
che Per_1 Per_2
l'unione sorta sotto i migliori auspici era entrata in crisi per esclusiva responsabilità della resistente la quale, oltre ad assumere un contegno di aperta infedeltà, si era sottratta ai minimi doveri di collaborazione familiare e alla cura della prole;
che già con lettera a.r. del
13.12.2018 il ricorrente aveva espresso alla moglie risentimento e l'intenzione di cessare la vita coniugale;
che tale crisi era rientrata in quanto aveva promesso invano di CP_1 mutare atteggiamento;
che a causa delle “distrazioni” la donna aveva abbandonato i doveri di madre rimanendo fuori dall'abitazione in orari nei quali avrebbe dovuto occuparsi dei figli al rientro da scuola;
che in conseguenza del comportamento della resistente erano scemati i rapporti di intimità tra essi coniugi;
che il ricorrente svolgeva l'attività di commerciante con un reddito mensile di euro 2.000,00 circa;
che la primogenita era studentessa Per_1 universitaria mentre il figlio minore frequentava le scuole dell'obbligo;
che non era Per_2
stato possibile addivenire a una separazione consensuale in quanto aveva fatto CP_1
richieste economiche esorbitanti e non aveva tenuto conto del reddito del coniuge e del fabbisogno dei figli non inferiore a euro 1.300,00, di cui euro 800,00 mensili per le spese universitarie di a carico del ricorrente;
che la convivenza era improseguibile per via Per_1
dello stato di tensione di con il coniuge e con i figli;
che la resistente sovente e in CP_1
maniera arbitraria, senza preavvisare, non rientrava a casa la sera rimanendo presso la di lei madre. Tanto premesso il ricorrente dopo aver esposto che i figli avevano manifestato la propria volontà di restare con il padre concludeva per la declaratoria della separazione tra i coniugi con addebito esclusivo a carico della resistente e assegnazione della casa coniugale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio fra le parti con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, con memoria difensiva depositata il 10.01.2020, si costituiva la quale, non opponendosi alla richiesta di separazione, esponeva di CP_1
aver avuto cura dei bisogni della famiglia e delle esigenze dei figli;
che la crisi coniugale non si fondava nella prospettata e non provata infedeltà coniugale;
che negli ultimi tempi non era rientrata a casa trovando ricovero presso l'abitazione paterna per sottrarsi ai conflitti con il coniuge e per non peggiorare la già precaria relazione;
che si era allontanata da casa per frequentare un corso di OSS presso la scuola in Policastro (Sa) nel periodo di Org_1
ottobre2018/dicembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18,30 per tre giorni a settimana, nonché per partecipare a un tirocinio formativo nei mesi di luglio e settembre 2019 dalle ore 8.00 alle
14.00;
che aveva sempre adempiuto ai propri doveri coniugali e familiari curando diligentemente il ménage familiare e provvedendo in via esclusiva alla cura e all'educazione dei figli senza alcuna collaborazione del ricorrente, il quale per motivi di lavori era stato poco presente a casa;
che attualmente era sprovvista di mezzi economici in quanto il coniuge non le forniva alcun alimento;
che il ricorrente, nel mese di novembre 2018, aveva trasferito le somme depositate sul conto familiare pari a euro 60.000,00 su un proprio conto personale impedendo alla resistente di avvalersi della sua quota di risparmio per sostenersi economicamente;
che attualmente era aiutata dai suoi genitori e, non avendo una propria abitazione, viveva in una stanza al piano terra adiacente al garage dell'abitazione familiare;
che non poteva accedere al piano residenziale poiché il coniuge aveva sigillato la porta di ingresso;
che le era impedito ogni contatto con i figli e in particolare con il minore Per_2
ivi compresi gli incontri scolastici. Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni:
“pronunciare la separazione dei coniugi e ;
disporre l'affidamento Parte_1 CP_1
a proprio uso della casa coniugale, disporre l'affidamento condiviso dei figli e Per_2 Per_1
disporre a carico del marito l'obbligo di versare un importo mensile, tenuto conto dell'attuale stato di disoccupazione della sig. nella somma che si riterrà equa;
rigettare la CP_1 domanda di addebito della separazione”.
All'udienza di prima comparizione del 22.01.2020, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in pari data e allegata al verbale di udienza, il Presidente ha adottato i seguenti
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