Trib. Napoli, sentenza 02/05/2024, n. 3201

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 02/05/2024, n. 3201
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 3201
Data del deposito : 2 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 13465/2022 R.G.
posto che con ordinanza del 28.2.2024 l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al
24.4.2024;

lette le “note scritte” depositate dalle parti ricorrente entro tale termine;

pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
nato a [...] l'[...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Francesco Paolo Russo e Valerio Basile

- ricorrente -

CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo CP_1 D'Amore - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.7.2022 il ricorrente ha dedotto:
- di aver “lavorato ininterrottamente, senza soluzione di continuità, dal 22 maggio 2021 al 16 febbraio 2022, alle dipendenze della esercente attività di CP_1 ristorazione con somministrazione e bar, in qualità di responsabile bar”;

- che, avendo le parti in passato già intrattenuto un rapporto di lavoro, l'assunzione è avvenuta senza periodo di prova all'esito di un incontro con il sig. , CP_2 gestore di fatto e coniuge del legale rapp.te della società;

- che per l'intero periodo di lavoro ha ricevuto le direttive lavorative da quest'ultimo che, peraltro, gli ha anche corrisposto la retribuzione;

- di aver lavorato “5/6 giorni alla settimana, e precisamente: tre/quattro giorni distribuiti dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 2.00 am;
dal sabato alla domenica dalle ore 15.30 alle 3 am … per un totale di 58,50 ore settimanali, in media, di cui 46,50 infrasettimanali e 12 domenicali, e per una media giornaliera di 11/12 ore al dì
”;

- che, per l'intero periodo, è stato addetto “a compiti di responsabile bar e capo barman”;

- che, in particolare, “provvedeva a garantire il buon funzionamento del bar, con sufficiente stock e personale in ogni momento, si occupava personalmente ovvero supervisionava altri operatori circa l'orientamento al servizio clienti, … Preparava gli orari settimanali per i baristi e camerieri addetti al servizio bar per coprire
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adeguatamente tutti i turni. Garantiva la copertura in caso di assenza dei dipendenti e adeguava il personale in funzione delle esigenze aziendali. Monitorava, altresì, l'inventario delle bevande per garantire che fosse mantenuto uno stock adeguato per prevenire versamenti in eccesso o abusi da parte del personale. Eseguiva il controllo della pulizia del personale e della zona bar … Esaminava la vendita e i costi delle bevande, riconciliando eventuali discrepanze nella contabilità. Garantiva una corretta gestione delle liquidità. Risolveva personalmente i reclami dei clienti tempestivamente e secondo le linee guida aziendali. Controllava la preparazione delle bevande e garantire la qualità del prodotto servito”;

- di aver ricevuto, a titolo di retribuzione, le somme indicate nei conteggi allegati al ricorso, tramite accrediti su carta ricaricabile postale;

- di aver goduto di soli 21 giorni di ferie nel mese di agosto, non retribuite;

- di aver espletato l'attività lavorativa nei giorni festivi del 2 giugno, 19 settembre, 2 novembre, 8 e 24 dicembre, nonché 6 gennaio, senza ricevere “alcun riconoscimento economico aggiuntivo”;

- che il rapporto di lavoro è cessato in seguito a licenziamento orale, e senza preavviso, comunicatogli dal sig. ;
CP_2
- che, successivamente, “a seguito di accesso al centro per l'impiego” ha appurato che la datrice di lavoro lo ha formalmente licenziato per giustificato motivo oggettivo, in realtà mai comunicatogli;

- che “ha ricevuto un inquadramento che lo ha visto contrattualizzato dapprima come lavoratore intermittente dal 22/5/2021 al 30/6/2021, livello 5, qualifica di barman, e successivamente come lavoratore a tempo indeterminato dal 01/08/2021 al 16/2/2022, a tempo parziale orizzontale, livello 5 e qualifica barman, entrambi riferiti al CCNL Turismo-Confcommercio (Pubblici esercizi)”;

- che, “risulta evidente che i detti inquadramenti siano stati capziosamente ed arbitrariamente formalizzati dal datore di lavoro, senza alcun consenso da parte dell'odierno ricorrente e che, in ogni caso, non corrispondono al corretto inquadramento che invece risulta (va) configurabile alla fattispecie”;

- che, infatti, “tenuto conto di quanto detto circa le mansioni e l'orario di lavoro effettivamente svolto, avrebbe dovuto ricevere un inquadramento, per l'intero periodo dedotto, a tempo pieno ed indeterminato, con assegnazione del livello 2° del detto ccnl”;

- che in considerazione delle conseguenti differenze retributive spettantegli, la convenuta CP_ non ha versato i corrispondenti contributi in favore dell' Sulla base di tali premesse, lamentando di aver ricevuto una retribuzione inferiore alla qualità e quantità delle mansioni svolte, nonché l'“illegittimità” del licenziamento intimatogli, ha concluso chiedendo, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, senza soluzione di continuità, dal 22 maggio 2021 al 16.2.2022:
- condannare la resistente al pagamento della somma di euro 19.524,81, ovvero condannarla alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, il tutto con la maggiorazione degli interessi legali dalle singole scadenze e rivalutazione monetaria;

- condannare la resistente al versamento dei contributi previdenziali omessi in favore del CP_ ricorrente ovvero in favore dell' con ampia riserva di agire per l'eventuale danno al maturarsi dell'età pensionabile;
- condannare la resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 2, co. 2 decreto legislativo n. 23/15, pari ad euro 22.146,45 (15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto utile per il Tfr pari ad euro 1.476,43) che verrà accertata nel presente giudizio, ovvero alla diversa indennità di cui all'art. 8 L. 604/66, pari ad euro 7.382,15 (5 mensilità ultima retribuzione utile tfr)
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vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la convenuta che, contestando il fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto del ricorso. In particolare, tra l'altro, ha dedotto:
- che “il rapporto con il Sig. nasceva effettivamente nel mese di Maggio Parte_1 dell'anno 2021 quando la società resistente poteva riaprire la propria attività senza soluzione di continuità stante la completa cessazione ormai di tutte le limitazioni imposte dai provvedimenti governativi a causa della pandemia da Covid-19”;

- che “dopo la riapertura del locale la resistente non poteva conoscere l'entità dell'afflusso di clientela e si voleva premunire della disponibilità di un altro barman da affiancare ai dipendenti già assunti nei periodi di maggiore affluenza (in genere fine settimana) ovvero in occasione di eventi straordinari (feste private, cene organizzate, etc. etc.), ragione per la quale si decideva di comune accordo con il ricorrente di strutturare il rapporto di lavoro con un contratto ad intermittenza, effettivamente stipulato dalle parti con decorrenza dal 21.05.2021 (cfr. copia comunicazione Org_1 prodotta in atti dal ricorrente) e con scadenza fissata il 30.06.2021”;

- che “il contratto ad intermittenza veniva poi dalle parti prorogato fino a tutto il 30.09.2022 (cfr. comunicazione Unilav proroga contratto - doc. n. 2)”;

- che, però, “nel mese di Luglio del medesimo anno e prima della sua scadenza le parti di fatto sostituivano il contratto ad intermittenza con altro contratto a tempo indeterminato parziale con decorrenza dal 01.08.2021, che veniva strutturato per un numero totale di 25 ore settimanali e con la qualifica prevista nel citato contratto al V livello”;

- che “da Maggio a Luglio compreso, pertanto, il dipendente ha lavorato sulla base del primo contratto ad intermittenza e per le poche chiamate ricevute dal datore di lavoro è stato integralmente pagato di ogni emolumento”;

- che, successivamente, “dopo la sua assunzione a tempo indeterminato e con decorrenza dal 01.08.2021 ha ricevuto tutti gli emolumenti previsti dalla vigente contrattazione collettiva per le mansioni effettivamente svolte al V livello retributivo, parte corrisposte
a mezzo bonifico bancario e parte in contanti, fino alla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta il 16.02.2022”;

- che, “infatti, proprio il giorno 16 febbraio dell'anno 2022 accadeva nei locali della società resistente un evento assolutamente spiacevole conseguente ad un incomprensibile comportamento del dipendente in questione”;

- che, in particolare, “nel corso della serata del predetto giorno il Sig. CP_2 Per_1
, incaricato dalla società alla gestione dei dipendenti e alla gestione del locale
[...] in sostituzione dell'amministratore della società, si accorgeva che una parte delle
“comande” dei clienti per le bevande non venivano evase e che addirittura parte delle stesse erano state cestinate incomprensibilmente dal ricorrente, addetto appunto al bancone bar del locale della società resistente”;

- che, pertanto, “il Sig. si recava al bar per chiedere le dovute spiegazioni CP_2 ed il ricorrente, con un inspiegabile ed improvviso gesto, lanciava via dal bancone bar con la sua mano destra tutti i bicchieri contenenti le bevande preparate per le ordinazioni da consegnare ai tavoli nonché quelle che i clienti stessi stavano consumando sul bancone, facendo rompere i bicchieri, le cui schegge di vetro ed i liquidi ivi contenuti investivano direttamente la clientela presente, che chiaramente si spaventava e si allontanava dal locale;

- che, “dopo avere effettuato tale gesto il dipendente incominciava ad urlare ed inveire contro tutti e contro lo stesso Sig. con bestemmie e parolacce pronunciate in CP_2
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