Trib. Avellino, sentenza 06/06/2024, n. 596

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avellino, sentenza 06/06/2024, n. 596
Giurisdizione : Trib. Avellino
Numero : 596
Data del deposito : 6 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione ex art 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1966/2022
TRA
LL DR cf. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Scacchi Pierangelo presso il cui studio domicilia;

RICORRENTE
E
INPS in persona del legale r.p.t rappresentata e difesa dall'avvocatura interna
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in cancelleria il 22.6.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto l'INPS dinnanzi all'intestato Tribunale, esponendo di aver presentato in data
1/7/2021 domanda n° 6012895000055 (2021/775556) di indennità di disoccupazione NASPI, che in data 20/7/2021 l'INPS di Avellino comunicava l'accoglimento della predetta domanda con decorrenza dall'8/7/2021 per 486 giorni. Con successiva comunicazione in data 7/9/2021 l'INPS di Avellino portava a conoscenza del ricorrente che la domanda di indennità di disoccupazione NASPI in questione era stata respinta perché il SA non aveva presentato la documentazione richiesta consistente nella dichiarazione che il suo reddito di lavoro autonomo partita IVA per l'anno 2021 fosse pari a €.

0.00.Pertanto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione piaccia al Tribunale Ill.mo di Avelino – Sez. Lavoro Accertare il diritto del signor RO LL all'indennità di disoccupazione NASPI di cui alla domanda n° 6012895000055 (2021/775556) con decorrenza dall' 8/7/2021 fino al 31/10/2021 nella misura prevista dalla legge e conseguentemente dichiarare l' ISTITUTO
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE tenuto al pagamento a favore del ricorrente dell'indennità di disoccupazione richiesta per il tempo e nella misura prescritte, oltre interessi.” Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'INPS, deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è stata decisa all'esito della udienza a trattazione scritta, come da presente sentenza.
1
Il ricorso è fondato.
In fatto, il ricorrente rilevava di non aver mai ricevuto alcuna richiesta della dichiarazione di invio della documentazione, confermato dall'Inps che rileva che l'inoltro della richiesta documentazione era avvenuta ad un indirizzo email errato, e che il ricorrente in data 25 agosto 2021 venuto a conoscenza della mancanza della dichiarazione della richiesta non ricevuta, ha inviato la dichiarazione. Il Patronato INCA di Novara che ha assistito il ricorrente nella presentazione della domanda di NASPI, non è stato avvertito della necessità dell'integrazione documentale che ha causato il rigetto della domanda. L'INCA di Novara in data 9/9/2021 presentava il seguente ricorso cui non è stata data alcuna riposta: “Con la presente siamo a presentare ricorso a Codesto Comitato Provinciale in merito all'esito della pratica Naspi n° 6012895000055 (2021/775556) di SA
RO C:F: [...]presentata in data 01/07/2021 accolta in data 20/07/2021 per 486 giorni e successivamente respinta in data 07/09/2021 per non aver presentato la documentazione richiesta. In riferimento alla documentazione richiesta il patronato non ha ricevuto nessuna comunicazione anche dal sito INPS non si visualizzano lettere di richiesta documenti.
L'unica lettera ricevuta dal TO è stata quella di accoglimento e poi la respinta. A seguito del suo interessamento il sig. SA on ricevendo i pagamenti della NASPI è venuto a conoscenza della richiesta di dichiarare il proprio reddito in gestione separata. Cosa che ha prontamente fatto inviando, per il tramite del patronato inca di Novara, tale documentazione alla sede INPS di Avellino.
Preso atto che è la prima volta che viene chiesto di dichiarare il reddito da gestione separata pur non avendo un contratto di lavoro aperto, che il reddito è pari a zero, in quanto in tale gestione sono stati lavorati solo 3 voucher nei mesi di maggio, giugno e luglio 2015, e che nella domanda non è stato segnato di svolgere attività autonoma, parasubordinata, subordinata né accessorie e quindi, di conseguenza, di non avere alcun reddito e tenuto conto di quanto presente nella circolare 174 del
2017al punto 5 a proposito dell'accoglibilità delle domande nelle quali il reddito autonomo, anche se non dichiarato, è pari a zero, per analogia ciò dovrebbe essere valido anche per le posizioni di gestione serpata aperte solo in quanto non cancellabili. Tra l'altro la dichiarazione di un reddito parasubordinato riferito ad un contratto concluso nell'anno in corso prima del contratto subordinato che da origine alla naspi pone problemi tecnici di inserimento dei dati nel programma i invio della
Naspi perché se inserito porterebbe a decurtazione o decadenza in quanto è possibile inserire solo il reddito annuale e non indicarne la sua fine. Verificato che da linea Inps 11915967784 l'Istituto ha segnalato che all'utente era stata inviata una mail su un indirizzo errato alejandro.santaniello@yahoo.it che è inesistente come visibile nella risposta di ritorno che alleghiamo, si ritiene che anche l'istituto abbia ricevuto la risposta di errore, e che avesse a sua disposizione per contattare ili sig. SA sia il numero telefonico che i canali istituzionali con li TO che ha patrocinato la pratica, ai quali solitamente giungono le richieste da parte dell'Istituto, si chiede che la pratica venga riesaminata e liquidata positivamente”. In particolare, l'Istituto resistente, ha eccepito, richiamando la motivazione del provvedimento di rigetto, cheil ricorrente ha presentato la domanda di indennità Naspi priva della dichiarazione dei redditi presunti derivanti dalla gestione separata per l'anno 2021. La dichiarazione
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