Trib. Trieste, sentenza 15/11/2024, n. 218
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa A L FI Presidente rel. dott.ssa S C Gdice dott.ssa F P G ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2270/2024, promossa con ricorso depositato in data 23/07/2024 da Pt_1
, entrambi con avv. P. VALLE;
[...] CP_1
- i quali si sono uniti in matrimonio concordatario il 04/06/2016 a MUGGIA (TS), Atto N. 7 parte II serie A - anno 2016;
- dall'unione è nato il figlio in data 25/03/2018. Per_1
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito
1. STATUS: pronunciare la separazione dei coniugi e che vivranno separati con CP_1 Parte_1
l'obbligo del reciproco rispetto.
2. AFFIDAMENTO e COLLOCAMENTO: è affidato in modo condiviso a entrambi i genitori, Persona_2 individuando nella madre il genitore con cui continuerà prevalentemente a vivere, presso il quale viene collocato e con cui risiederà.
3. TEMPI DI PERMANENZA: a) i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore saranno paritari e strutturati su base bi settimanale nel senso che trascorrerà una settimana con un genitore, la Per_1 successiva con l'altro;
le parti individuano come giorno di cambio genitoriale la domenica sera, nei mesi di vacanza scolastica come orario le 21:30, nei mesi scolastici le 18:30;
concordano che le settimane di permanenza di potranno essere interrotte per entrambi i genitori il mercoledì, quando il minore Per_1 trascorrerà il pomeriggio con l'altro genitore. Le parti in questo caso si impegnano ad avvisarsi entro il giovedì
pagina 1 di 8
della settimana precedente e per iscritto, se intendono usufruire della giornata del mercoledì da trascorrere con il figlio. Specificano che la visita del mercoledì inizia con il ritiro del minore da scuola/centro estivo/etc. alle
16:00 e si conclude con la sua riconsegna alle 21:00, già cenato.
b) ferie estive: ciascuna parte trascorrerà con il figlio due settimane di ferie, anche consecutive, e con possibilità di usufruirne anche rimanendo in città e che i periodi di vacanza vadano concordati entro il 30/04 di
ogni anno. In caso di disaccordo sulle date delle ferie, nel 2025 la scelta spetterà al padre, nel 2026 alla madre
e così via ad anni alterni. Eventuali accordi tra le parti sulle date di ferie, non altereranno la consecutio del diritto di scelta come sopra decorrente e formalizzato. In caso di omessa scelta delle settimane di ferie da parte del genitore che ne ha diritto nei termini di cui sopra, il diritto di scelta passerà all'altro che avrà altresì potere di individuare le settimane di iscrizione del figlio ai centri estivi e senza che ciò inverta il diritto per gli anni successivi. Il genitore che non ha effettuato la scelta, potrà a questo punto individuare le sue giornate di ferie all'esito di quelle individuate dall'altro genitore e a quelle opzionate per i centri estivi.
c) festività: le parti concordano che i loro tempi di permanenza con il figlio durante le festività siano cosi strutturati;
il 24/12 R starà con il papà, il 25/12 con la mamma;
la mamma recupererà dal padre Per_1 verso le 10:00 del 25;
il 31/12 alternato (nel senso che nel 2024 il 31/12 starà con la mamma e l'anno Per_1 successivo con il papà e così via;
concordano di gestire gli ulteriori giorni di festa secondo la calendarizzazione ordinaria;
tuttavia, sin d'ora si prestano reciproco consenso che se un genitore vuole portare il figlio in montagna durante le vacanze natalizie, potrà farlo;
in questo caso, la calendarizzazione sopra dettagliata verrà derogata e con impegno di avvisare l'altro entro il 10/11 di ogni anno. Nel caso in cui entrambi vogliano farlo e se le date di viaggio coincidano, nel 2024-2025 lo potrà portare la madre, nel 2025-2026 il padre e così via ad anni alterni. Le altre festività alternate.
d) Compleanni:
- Compleanno del figlio: le parti concordano che il minore lo trascorra con il genitore con cui già si trova secondo l'ordinaria calendarizzazione, ferma la garanzia di trascorrere con l'altro genitore almeno due ore secondo orario da concordarsi e in difetto tra le 19:00 alle 21:00.
- Compleanno genitori: ciascun genitore ha diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno con il figlio, previo avviso (non opponibile dalla controparte) di 10 giorni prima. Se cade in giorno scolastico, da dopo scuola fino alla mattina seguente. Se cade in giorno festivo, dalle ore 10:00 alle 21:00. e) Comunicazioni tra i genitori: i genitori dovranno scambiarsi regolarmente le informazioni relative al figlio e concordare congiuntamente decisioni importanti. f) Telefonate: i genitori si impegnano a garantirsi la possibilità di chiamare il figlio durante il periodo di permanenza presso l'altro, verso le 20:00 di ogni giorno.
g) Compiti scolastici: ciascuna parte dovrà farsi carico di seguire il figlio nell'esecuzione dei compiti, durante i periodi di permanenza, assumendo funzione normativa e di guida e stimolandolo all'auto-nomia.
h) Saggi/recite: entrambe le parti e a prescindere alla calendarizzazione dei tempi di permanenza come sopra individuata, potranno partecipare a saggi, recite etc. del figlio.
i) Malattia: Entrambi i genitori si impegnano a riferire all'altro questioni sullo stato di salute del minore e a
pagina 2 di 8
informarsi presso l'altro genitore o le figure di cura e assistenza sulle condizioni della sua salute e sull'andamento delle terapie. Qualora il minore, nonostante la malattia, sia trasportabile, ver-ranno mantenuti gli accordi rispetto ai turni di responsabilità. In caso di malattia del genitore che non possa per ciò accudire il figlio, le parti si impegnano a supportarsi vicendevolmente, tenendo il minore nelle giornate in cui per tale motivo l'altro genitore non può occuparsi di lui.
4. CASA CONIUGALE: le parti concordano di vendere la casa coniugale privatamente a terzi ad un prezzo da stabilirsi sulla base di una valutazione da parte di un'agenzia scelta di comune accordo entro il 30/07/24 e comunque sulla base di un prezzo minimo di vendita di 300.000 €;
nelle more della vendita entrambe le parti rimarranno in casa. Laddove la casa non venga venduta privatamente entro 6 mesi, concordano per i successivi
6 mesi di conferire incarico ad agenzia individuata dalla moglie;
scaduto il termine con agenzia scelta dal marito e per un prezzo inferiore di 10.000€ rispetto a quello pre individuato e così via (cioè con nuovi incarichi ad agenzie scelta alternativamente da ciascun coniuge per periodi di 6