Trib. Trieste, sentenza 09/12/2024, n. 1014
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 854/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Francesca Ajello Presidente dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, nato in [...], in data [...], C.F. Parte_1
, CUI , rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudio C.F._1 C.F._2
Santarossa del Foro di Pordenone
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
Controparte_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 febbraio 2024, ha Parte_1 impugnato il decreto del Questore della Provincia di Pordenone, emanato il 16 gennaio 2024 e notificato il 25 gennaio 2024, con cui è stata rigettata la domanda
di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto che:
- egli è cittadino pakistano, proveniente da Gujrat, espatriato nel 2020 a seguito di minacce e aggressioni da parte di alcuni compaesani ed arrivato in Italia il 2 giugno 2021, come richiedente asilo;
- egli ha iniziato a lavorare non appena ne ha avuto la possibilità nel settore agricolo, per poi rinvenire un'occupazione nel settore della ristorazione dal 7 aprile 2023;
- da quasi tre anni egli non fa ritorno nel Paese di origine, anche se ha mantenuto contatti con i propri familiari;
- nel corso del tempo trascorso sul territorio nazionale, ha potuto apprendere la lingua italiana.
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, in via principale, l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato e il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
A seguito della decisione sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si è costituito con Controparte_1 memoria depositata il 2 ottobre 2024, che, richiamato il parere negativo vincolante della Commissione territoriale, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 30 ottobre 2024, a seguito dell'interrogatorio libero del ricorrente, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo termine per il deposito di ulteriore documentazione e il ha invece insistito per il CP_1 rigetto del ricorso, chiedendo termine per una eventuale nota di controreplica;
il giudice, autorizzato il deposito di documentazione e note conclusive, ha poi riservato la decisione al Collegio.
Pag. 2 di 6
Il 20 novembre 2024 il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione attestante l'integrazione in Italia con una nota conclusiva, mentre il
[...]
non ha depositato memorie di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 854/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Francesca Ajello Presidente dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, nato in [...], in data [...], C.F. Parte_1
, CUI , rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudio C.F._1 C.F._2
Santarossa del Foro di Pordenone
ricorrente contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
Controparte_2 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 febbraio 2024, ha Parte_1 impugnato il decreto del Questore della Provincia di Pordenone, emanato il 16 gennaio 2024 e notificato il 25 gennaio 2024, con cui è stata rigettata la domanda
di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata dal ricorrente.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dedotto che:
- egli è cittadino pakistano, proveniente da Gujrat, espatriato nel 2020 a seguito di minacce e aggressioni da parte di alcuni compaesani ed arrivato in Italia il 2 giugno 2021, come richiedente asilo;
- egli ha iniziato a lavorare non appena ne ha avuto la possibilità nel settore agricolo, per poi rinvenire un'occupazione nel settore della ristorazione dal 7 aprile 2023;
- da quasi tre anni egli non fa ritorno nel Paese di origine, anche se ha mantenuto contatti con i propri familiari;
- nel corso del tempo trascorso sul territorio nazionale, ha potuto apprendere la lingua italiana.
Alla luce di tali circostanze, comprovate dai documenti depositati in allegato al ricorso, ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, in via principale, l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato e il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
A seguito della decisione sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si è costituito con Controparte_1 memoria depositata il 2 ottobre 2024, che, richiamato il parere negativo vincolante della Commissione territoriale, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 30 ottobre 2024, a seguito dell'interrogatorio libero del ricorrente, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo termine per il deposito di ulteriore documentazione e il ha invece insistito per il CP_1 rigetto del ricorso, chiedendo termine per una eventuale nota di controreplica;
il giudice, autorizzato il deposito di documentazione e note conclusive, ha poi riservato la decisione al Collegio.
Pag. 2 di 6
Il 20 novembre 2024 il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione attestante l'integrazione in Italia con una nota conclusiva, mentre il
[...]
non ha depositato memorie di
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