Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 158
TRIB Napoli
Sentenza
15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 4725 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021,
avente ad oggetto:
lesione personale
vertente
TRA
RQ OV (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Napoli (NA), alla Piazza Carità n. 32, presso lo studio dell'Avv. Gramegna Mario (C.F. FRMMRA60T002F839W), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 696
bis c.p.c.;
PARTE ATTRICE
E
DM RY CE S.A. (p. iva 14879501006),
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Montecorvino
Rovella (SA), alla Via Padre Pio da Pietrelcina, presso lo studio dell'Avv. Leo
Alfredo (C.F. [...]), che la rappresenta e difende in virtù di
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procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
CI GE (C.F. [...]), non costituito;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28/11/2024 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, CE NI
premettendo che in data 08/09/2018, intorno alle 02:00 antimeridiane,
l'attore, mentre percorreva Via Oasi del Sacro Cuore in Giugliano, quale passeggero del motociclo Honda tg. DN88741 di proprietà di UZ
RA, rimaneva coinvolto in un sinistro con il veicolo SK FA
tg. BL585BW, di proprietà di NC NN ed assicurato per la
RCA con la Compagnia convenuta, chiedeva all'adito Tribunale di accertare la responsabilità del NC nella produzione dell'evento dannoso, condannandolo in solido con la Admiral al risarcimento del danno patito.
Si costituiva in giudizio la Admiral RY SE S.A. che, contestando gli avversi assunti, eccepiva l'improponibilità della domanda, la propria carenza di legittimazione passiva nonché
l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite.
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Nonostante il rituale perfezionamento della notifica nei suoi confronti,
non si costituiva GE CI.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., il precedente Giudicante ha accolto le istanze istruttorie e rinviato per l'assunzione delle prove.
Sono stati escussi i testi NT FA (nt. a Mugnano di Napoli il
06/07/1981) e NT AN (nt. a Mugnano di Napoli il 26/09/1984).
Al che, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Subentrato lo scrivente nella gestione del fascicolo (il 30/09/2024), la causa è stata trattenuta in decisione in data 29/11/2024.
***
1.1. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di improponibilità della domanda, sollevata dalla Società convenuta per la presunta violazione dell'art. 148, co. 2, del Codice delle assicurazioni private.
Difatti, con missiva inoltrata il 17/04/2020 a mezzo PEC, l'attore ha provveduto a formulare una richiesta risarcitoria alla convenuta e, decorso il termine dilatorio di 90 giorni previsto dall'art. 145, ha proposto in un primo momento ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (dep. il
30.07.2020) e poi, in seguito, ha promosso l'azione giudiziaria in oggetto;
detta richiesta, peraltro, contiene la dichiarazione con cui il danneggiato ha attestato di non aver diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie in ossequio al disposto dell'art. 142 ed è altresì completa di tutti egli elementi contenutistici essenziali previsti dall'art. 148 utili alla
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Compagnia assicuratrice per consentirle di procedere all'istruzione della pratica liquidatoria e alla stima dell'entità delle lamentate lesioni (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. III, n. 9912 del 05/05/2011);
su quest'ultimo punto, peraltro, giova rammentare il granitico orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (ancorato all'assetto teleologico delle forme che permea il nostro ordinamento) secondo il quale una richiesta stragiudiziale incompleta debba essere sanzionata con l'improponibilità
solo ove sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo ovvero abbia contenuti tali da non permettere all'Assicurazione di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta;
la collaborazione tra danneggiato e Assicuratore durante la fase stragiudiziale procedimentalizzata dall'art. 148 del Codice delle
Assicurazioni private impone, infatti, la correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., sicché non ogni minimo scostamento tra il contenuto della richiesta stragiudiziale e le prescrizioni contenutistiche di cui al richiamato art . 148 del Codice delle Assicurazioni private rende la richiesta, ex se , inefficace e il successivo giudizio improponibile ;
d
'altro canto, la Compagnia assicuratrice è chiamata dal Legislatore a svolgere con il danneggiato un'interlocuzione seria e propositiva, con la conseguenza che incombe su di essa, ove ritenga la domanda risarcitoria insufficiente o lacunosa, l'onere di segnalare al danneggiato tale incompletezza chiedendo, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del Codice delle Assicurazioni private, le necessarie integrazioni, in difetto delle quali la condizione di proponibilità si intende assolta per fictio iuris ;
ne consegue, in linea generale, che la condizione di proponibilità della
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domanda debba ritenersi rispettata ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire all'Assicuratore una valutazione della richiesta non prettamente formalistica ed ex ante ma che, invece, tenga conto del contegno delle parti da valutarsi secondo i canoni della buona fede ed ex post.
Nel caso di specie, peraltro, risulta ex actis anche che la Compagnia
abbia effettuato tutti gli accertamenti del caso, respingendo la richiesta risarcitoria formulata dall'attore e dalla proprietaria del veicolo su cui questi viaggiava sulla scorta di una incoerenza tra i danni riscontrati sul motociclo e la dinamica rappresentata, senza alcuna menzione circa l'incompletezza o l'insufficienza della documentazione sanitaria allegata alla richiesta.
L'eccezione va, dunque, respinta.
1.2. Analogamente deve concludersi a proposito dell'ulteriore eccezione sollevata dalla Admiral, secondo la quale andrebbe dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Impresa assicuratrice, poiché, trattandosi di terzo trasportato, questi avrebbe dovuto “indirizzare la richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo Generale Vittime della Strada, stante la scopertura assicurativa del vettore” (cfr. p. 3 della comparsa di costituzione).
L'eccezione appare priva di pregio, posto che l'attore non ha agito nel presente giudizio ai sensi dell'art. 141 del Codice delle assicurazioni private, che consente al terzo trasportato di ottenere il risarcimento
“dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al
Proc. n. 4725 /2021 R.G – Sentenza Pagina 5 di 23 momento del sinistro”, avendo, piuttosto, esperito l'azione diretta disciplinata dall'art. 144 Cod. ass., la quale riconosce al danneggiato la facoltà di agire nei confronti “dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”, correttamente citando in giudizio, come richiesto dal comma terzo di tale norma, anche il responsabile civile stesso.
E' noto che il rimedio previsto dall'art. 141 cod. ass. non esclude la possibilità per il trasportato danneggiato di promuovere la generale azione diretta di cui all'art. 144 del medesimo codice (esperibile da qualsiasi danneggiato) nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile del danno, per cui vi è piena cumulabilità fra l'azione di cui all'art. 141 e quella di cui all'art. 144, tanto che, in merito alla prima, si discorre di “strumento aggiuntivo di tutela” (Cass. civ., sez. III,
30/07/2015, n. 16181 richiamata da Cass. civ., sez. III, 26/07/2024, n.
21021).
Il fondamento normativo di tale diritto di agire risiede nell'art. 122,
comma 2, cod. ass., dove si prevede che l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti “comprende la responsabilità per i danni
alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto”.
La domanda appare correttamente incardinata nei confronti degli odierni convenuti ai sensi dell'art. 144 Cod. ass.
1.3. Da ultimo, sempre preliminarmente, va dichiarata la contumacia di
NC NN, il quale, benché ritualmente evocato nel presente giudizio, non si costituiva.
2.1. Venendo all'esame della domanda nel merito, essa è fondata e deve
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essere accolta nei limiti e per le motivazioni di cui appresso si dirà.
Dalla produzione documentale acclusa all'atto introduttivo, ed in particolare dal referto di Pronto Soccorso e dalla documentazione sanitaria, nonché dal tenore delle dichiarazioni testimoniali rilasciate nel corso dell'istruttoria espletata, si apprende che, nelle condizioni di tempo e luogo indicate in citazione, l'attore viaggiava quale passeggero a bordo del motociclo Honda SH tg. DN88741 e percorreva Via Oasi
Sacro Cuore in Giugliano, quando un veicolo SK FA, proveniente dal senso di marcia opposto, impattava con la sua parte anteriore destra la parte anteriore frontale del motociclo;
per la violenza dell'urto, il motociclo veniva scaraventato a terra ed il CE finiva con il volto sul cofano della SK, per poi rovinare sul manto stradale, riportando lesioni per le quali si rendeva necessario l'intervento di un'autoambulanza, che trasportava l'attore
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