Trib. Genova, sentenza 08/04/2024, n. 983
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Testo completo
R.G. 968/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa M I S
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , rappresentato e difeso, in forza di mandato Parte_1
depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. M F, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato
ricorrente
CONTRO
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. Controparte_1
rappresentata e difesa, in forza di mandato depositato nel fascicolo Controparte_2
telematico, dagli avv. A S e R P, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata
convenuta
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1 aprile 2022 il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
esponendo: Controparte_1
- di aver lavorato alle dipendenze di come operaio di IV livello – Controparte_1
C.C.N.L. aziende metalmeccaniche piccola industria dal 30 ottobre 2012 al 14
settembre 2020;
- di essersi occupato dell'installazione, del collaudo, della manutenzione di impianti
idraulici e strutture edili presso punti vendita di e CP_3 CP_4 Org_1
ubicati in Liguria, attività appaltata al proprio datore di lavoro;
- di aver svolto fino al 31 dicembre 2017 (eccettuato il periodo dal 1 luglio 2017 al 30
settembre 2017) numerose ore di lavoro straordinario non retribuito, osservando
l'orario di lavoro dalle 8.00 alle 19.00, con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al
venerdì, ed inoltre per tre fine settimana al mese anche al sabato e alla domenica ;
- di aver osservato, a decorrere dal 1 gennaio 2018 e sino alla cessazione del rapporto, a
seguito delle sue rimostranze per gli orari massacranti, l'orario dalle 8.00 alle 17.00
senza pausa pranzo e senza più lavoro straordinario al sabato e alla domenica;
- di aver dovuto rispettare dal 30 settembre 2015 un obbligo di reperibilità, senza
tuttavia percepire alcuna indennità;
- di non aver avuto percepito gli scatti di anzianità;
- di non aver avuto percepito l'adeguamento relativo dei buoni pasto contrattualmente
previsto;
- di essere rimasto creditore della complessiva somma di euro 51.859,23, a titolo di
differenze retributive, scatti di anzianità, lavoro straordinario, lavoro domenicale,
festività, buoni pasto non corrisposti, nonché della somma di euro 10.744,44 a titolo di
saldo TFR.
Il ricorrente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
2
“Voglia l'ill.mo Sig. Giudice ogni istanza contraria disattesa,
Accertare e dichiarare che tra il Signor e la società alla (p.iva Parte_1 Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Genova, Via P.IVA_1
Bombrini 11/9, 16151 Genova, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno a far
data dal 30.10.2012 e così sino al 14.09.2020, secondo le modalità, le mansioni e gli orari di cui ai
punti da 8) a 40) alla suesposta narrativa e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto in
capo al Signor alla corresponsione delle differenze retributive e contributive maturate Parte_1
in relazione al IV livello del CCNL metalmeccanica artigiana Confapi e/o per il CCNL e/o per il
periodo meglio visti e/o ritenuti dal Magistrato;
Conseguentemente a quanto, sopra accertata la violazione dell'articolo 2099 e 2103, cod.civ e 36
cost. da parte della società resistente, Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice dichiarare tenuta e condannare
la società (p.iva ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, a corrispondere al Signor la somma di euro 51.859,23= a titolo di differenze Parte_1
retributive, scatti di anzianità, lavoro straordinario prestato, lavoro domenicale e lavoro
notturno, festività lavorate, come da conteggio che si produce (doc. n. 9) e che si allega al presente
ricorso, il tutto, previa se del caso CTU contabile occorrenda per la quale sin da ora si insta ed
oltre agli scatti di anzianità erroneamente ovvero non corrisposti e agli interessi e rivalutazioni
dalle singole scadenze al saldo.
Voglia accertare e dichiarare il diritto del ricorrente e il corrispondente obbligo della società
resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati per effetto delle
retributive, competenze di fine rapporto e/o per effetto differenze retributive tutte sopra
individuale.
Voglia L'ill.mo Sig. Giudice, accogliere istanza ex art. 423 c.p.c. I e/o II comma che si promuove
con il presente atto, e così disporre e/o emettere e/o ingiungere, alla prima udienza di
comparizione delle parti e discussione, alla società (p.iva ), in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Genova, Via Bombrini 11/9, 16151
Genova, ordinanza di pagamento di somme non contestate in favore di per la somma Parte_1
3 di euro 10.744,44= ovvero e in subordine per la somma maggiore e/o minore meglio vista, a titolo
di saldo TFR dovuto a far data dal 16.09.2020, oltre interessi e rivalutazioni ex lege;
Il tutto e in ogni caso, con vittoria di spese, compensi, diritti e onorari di causa, oltre alla
rifusione del contributo unificato e delle spese di CTP, con condanna nei confronti di parte
resistente alla rifusione delle spese di CTU, con distrazione in favore dell'Avvocato Massimo
Fichera, il quale se ne dichiara procuratore antistatario”.
2. La società convenuta si è costituita ritualmente in giudizio contestando la fondatezza
delle domande e chiedendone pertanto la reiezione.
La convenuta ha altresì proposto domanda riconvenzionale chiedendo la
condanna del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, essendosi
il ricorrente dimesso senza osservare l'intero periodo di preavviso previsto dal C.C.N.L,
nonché il risarcimento danno asseritamente causato dal ricorrente al mezzo aziendale da
lui condotto, a seguito di un tamponamento da lui causato in data 27 settembre 2013.
La convenuta ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Genova, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, previa modifica del
decreto di cui all'art. 415, II comma, c.p.c. e fissazione di nuova udienza di comparizione delle
parti:
a) respingere il ricorso del signor e le domande col medesimo avanzate in quanto nullo Parte_1
e/o inammissibile e/o infondato;
b) in via riconvenzionale accertare il diritto della convenuta all'indennità di mancato preavviso
nella misura di euro 1.944,00 ex art. 70 del CCNL di ca- tegoria, ovvero nella diversa maggiore o
minore somme risultante dovuta;
c) sempre in via riconvenzionale accertare la responsabilità del ricorrente in ordine ai danni
subiti dal veicolo tg. DH 456 GP di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa M I S
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , rappresentato e difeso, in forza di mandato Parte_1
depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. M F, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato
ricorrente
CONTRO
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. Controparte_1
rappresentata e difesa, in forza di mandato depositato nel fascicolo Controparte_2
telematico, dagli avv. A S e R P, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata
convenuta
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1 aprile 2022 il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
esponendo: Controparte_1
- di aver lavorato alle dipendenze di come operaio di IV livello – Controparte_1
C.C.N.L. aziende metalmeccaniche piccola industria dal 30 ottobre 2012 al 14
settembre 2020;
- di essersi occupato dell'installazione, del collaudo, della manutenzione di impianti
idraulici e strutture edili presso punti vendita di e CP_3 CP_4 Org_1
ubicati in Liguria, attività appaltata al proprio datore di lavoro;
- di aver svolto fino al 31 dicembre 2017 (eccettuato il periodo dal 1 luglio 2017 al 30
settembre 2017) numerose ore di lavoro straordinario non retribuito, osservando
l'orario di lavoro dalle 8.00 alle 19.00, con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al
venerdì, ed inoltre per tre fine settimana al mese anche al sabato e alla domenica ;
- di aver osservato, a decorrere dal 1 gennaio 2018 e sino alla cessazione del rapporto, a
seguito delle sue rimostranze per gli orari massacranti, l'orario dalle 8.00 alle 17.00
senza pausa pranzo e senza più lavoro straordinario al sabato e alla domenica;
- di aver dovuto rispettare dal 30 settembre 2015 un obbligo di reperibilità, senza
tuttavia percepire alcuna indennità;
- di non aver avuto percepito gli scatti di anzianità;
- di non aver avuto percepito l'adeguamento relativo dei buoni pasto contrattualmente
previsto;
- di essere rimasto creditore della complessiva somma di euro 51.859,23, a titolo di
differenze retributive, scatti di anzianità, lavoro straordinario, lavoro domenicale,
festività, buoni pasto non corrisposti, nonché della somma di euro 10.744,44 a titolo di
saldo TFR.
Il ricorrente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
2
“Voglia l'ill.mo Sig. Giudice ogni istanza contraria disattesa,
Accertare e dichiarare che tra il Signor e la società alla (p.iva Parte_1 Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Genova, Via P.IVA_1
Bombrini 11/9, 16151 Genova, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno a far
data dal 30.10.2012 e così sino al 14.09.2020, secondo le modalità, le mansioni e gli orari di cui ai
punti da 8) a 40) alla suesposta narrativa e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto in
capo al Signor alla corresponsione delle differenze retributive e contributive maturate Parte_1
in relazione al IV livello del CCNL metalmeccanica artigiana Confapi e/o per il CCNL e/o per il
periodo meglio visti e/o ritenuti dal Magistrato;
Conseguentemente a quanto, sopra accertata la violazione dell'articolo 2099 e 2103, cod.civ e 36
cost. da parte della società resistente, Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice dichiarare tenuta e condannare
la società (p.iva ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, a corrispondere al Signor la somma di euro 51.859,23= a titolo di differenze Parte_1
retributive, scatti di anzianità, lavoro straordinario prestato, lavoro domenicale e lavoro
notturno, festività lavorate, come da conteggio che si produce (doc. n. 9) e che si allega al presente
ricorso, il tutto, previa se del caso CTU contabile occorrenda per la quale sin da ora si insta ed
oltre agli scatti di anzianità erroneamente ovvero non corrisposti e agli interessi e rivalutazioni
dalle singole scadenze al saldo.
Voglia accertare e dichiarare il diritto del ricorrente e il corrispondente obbligo della società
resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati per effetto delle
retributive, competenze di fine rapporto e/o per effetto differenze retributive tutte sopra
individuale.
Voglia L'ill.mo Sig. Giudice, accogliere istanza ex art. 423 c.p.c. I e/o II comma che si promuove
con il presente atto, e così disporre e/o emettere e/o ingiungere, alla prima udienza di
comparizione delle parti e discussione, alla società (p.iva ), in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Genova, Via Bombrini 11/9, 16151
Genova, ordinanza di pagamento di somme non contestate in favore di per la somma Parte_1
3 di euro 10.744,44= ovvero e in subordine per la somma maggiore e/o minore meglio vista, a titolo
di saldo TFR dovuto a far data dal 16.09.2020, oltre interessi e rivalutazioni ex lege;
Il tutto e in ogni caso, con vittoria di spese, compensi, diritti e onorari di causa, oltre alla
rifusione del contributo unificato e delle spese di CTP, con condanna nei confronti di parte
resistente alla rifusione delle spese di CTU, con distrazione in favore dell'Avvocato Massimo
Fichera, il quale se ne dichiara procuratore antistatario”.
2. La società convenuta si è costituita ritualmente in giudizio contestando la fondatezza
delle domande e chiedendone pertanto la reiezione.
La convenuta ha altresì proposto domanda riconvenzionale chiedendo la
condanna del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, essendosi
il ricorrente dimesso senza osservare l'intero periodo di preavviso previsto dal C.C.N.L,
nonché il risarcimento danno asseritamente causato dal ricorrente al mezzo aziendale da
lui condotto, a seguito di un tamponamento da lui causato in data 27 settembre 2013.
La convenuta ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Genova, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, previa modifica del
decreto di cui all'art. 415, II comma, c.p.c. e fissazione di nuova udienza di comparizione delle
parti:
a) respingere il ricorso del signor e le domande col medesimo avanzate in quanto nullo Parte_1
e/o inammissibile e/o infondato;
b) in via riconvenzionale accertare il diritto della convenuta all'indennità di mancato preavviso
nella misura di euro 1.944,00 ex art. 70 del CCNL di ca- tegoria, ovvero nella diversa maggiore o
minore somme risultante dovuta;
c) sempre in via riconvenzionale accertare la responsabilità del ricorrente in ordine ai danni
subiti dal veicolo tg. DH 456 GP di
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