Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2024, n. 2448

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2024, n. 2448
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 2448
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 05.11.2024 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4840 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2021
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dagli avv.ti Giuseppe Cundari e Marco
Ippolito Matano ricorrente
E
[...]
[...]
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott. Monica Matano, Armida
Alfani, Anna Mastroianni e Concetta Della Morte resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.08.2021 la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di essere docente di scuola primaria attualmente in servizio presso l'“IC Bosco 2” di Marcianise
(CE);
che con sentenza n. 826/2017 questo Tribunale aveva dichiarato il suo diritto “al trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stato inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale di comparto…”, condannando il convenuto al pagamento delle differenze CP_1
retributive, da determinarsi sulla base di una anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati…”; che, ciononostante,
l'Amministrazione scolastica non aveva provveduto al pagamento. Adisce pertanto
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna del convenuto al pagamento CP_1 della somma dovuta in esecuzione della sentenza sull'an, quantificata in € 32.755,66.
Inoltre, deducendo che l'Amministrazione scolastica non si era attenuta ai criteri affermati nella parte motivazionale della pronuncia ai fini del corretto inquadramento nelle fasce stipendiali previste dalla disciplina pattizia ratione temporis vigente, e che, in ragione di ciò, anche dopo l'assunzione in ruolo non aveva ottenuto l'adeguamento retributivo previsto dalla citata sentenza, ha chiesto di “Accertare e dichiarare l'illegittimità del
Decreto di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi