Trib. Napoli, sentenza 17/04/2024, n. 4160

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 17/04/2024, n. 4160
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 4160
Data del deposito : 17 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, all'udienza del 17/04/2024, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14635/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo, pendente
TRA
LA OV, c.f. [...], elettivamente domiciliato in Napoli al Corso
Secondigliano n. 202, presso lo studio dell'avvocato Maurizio Alfiero, c.f. [...], che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

Ricorrente
E
TO ES, c.f. [...], elettivamente domiciliato in Napoli al Centro
Direzionale Isola G/8 presso lo studio dell'avvocato Massimo Manzi, c.f. [...], che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

Resistente
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, LA NI – nella qualità di locatore dell'immobile sito in Napoli alla via Biagio Miraglia n. 4, riportato nel NCEU di Napoli alla sez. VIC, foglio 10, particella 429, sub 131, dallo stesso locato a TO NO, in forza del contratto di locazione stipulato in data 04.12.2017 e regolarmente registrato il 20.12.2017 – ha convenuto in giudizio il conduttore ex art. 30 l. 392/1978, al fine di vedere dichiarato cessato il contratto di locazione alla prima scadenza del 30.11.2021, stante la tempestività della disdetta del
11.11.2020, motivata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, lettera a) della legge n. 431/1998, avendo rappresentato l'esigenza di adibire l'immobile a propria personale abitazione.


In data 31.10.2022 si è costituito il conduttore NO TO che, riservandosi in ordine alla tempestività e alla corretta indicazione dei motivi della disdetta, ha chiesto la concessione del termine massimo di 18 mesi per l'esecuzione del rilascio, attese le proprie condizioni di salute, essendo invalido al 100% con accompagnamento, producendo all'uopo documentazione attestante le patologie del conduttore.
All'udienza del 9.11.2022 il precedente giudice istruttore - vista la mancata l'opposizione della parte resistente che non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alla regolarità della disdetta né sulla scadenza intimata ma ha solo chiesto termine massimo per il rilascio stante le condizioni di salute del conduttore - ha fissato “per l'esecuzione la data del 10.11.2023, considerato lo stato di invalidità del conduttore ma tenuto altresì conto delle esigenze della locatrice e del tempo trascorso dalla scadenza del contratto”.
All'odierna udienza del 17.04.2024 la causa viene decisa con lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n. 69/2013, convertito
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