Trib. Terni, sentenza 29/01/2025, n. 56

TRIB Terni
Sentenza
29 gennaio 2025
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TRIB Terni
Sentenza
29 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 29/01/2025, n. 56
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 56
Data del deposito : 29 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO

in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1071 del registro generale dell'anno 2024 promossa
DA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
E , elettivamente domiciliate in Viterbo, Parte_4 Parte_5 via Belluno n.69, presso lo studio dell'Avv.to Massimo Pistilli che le rappresenta e difende come da procure in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, con sede legale in Roma, viale Trastevere
n.76/A
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: carta docenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.10.2024 le ricorrenti hanno convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il Controparte_1 chiedendo: di accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico – bonus docenti – di Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto di disapplicare la legge 107/2015, nonché il successivo DPCM 23.09.2015 (pubblicato in Gazzetta il 19.10.2015) nel combinato disposto con il DPCM 28.11.2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 281 del
01.12.2016) in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, di condannare il Controparte_1 [
al pagamento in favore di per gli anni scolastici,
[...] Parte_1 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, dell'importo di Euro 1.500,00, di Pt_2
, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, dell'importo di Euro
[...]
1.000,00, di , per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e Parte_3 2024/2025, dell'importo di Euro 1.500,00, di , per l'anno scolastico Parte_4 2022/2023, dell'importo di Euro 500,00 e , per l'anno scolastico Parte_5 2024/2025, dell'importo di Euro 500,00, mediante carta elettronica del docente quale contributo alla formazione della parte ricorrente, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Le istanti hanno dedotto in fatto: - di essere dipendenti del CP_1 convenuto come docenti, assunte con contratto a tempo determinato;
- di aver prestato servizio, in precedenza, alle dipendenze del in forza di plurimi CP_1 contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche o brevi e saltuari;
- di chiedere il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 di cui all'art. 1 della Legge n.107/2015: 1) per: - a.s. Parte_1
2022/2023 contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche dal 2.09.2022 al 30.06.2023 presso la scuola secondaria di II° “R. Donatelli” di Terni, posto su sostegno ed orario di n.18 ore settimanali;
- a.s. 2023/2024 contratto sino al termine delle attività didattiche dal 1°.09.2023 sino al 30.06.2024 presso la scuola secondaria di II° Ist. Tecn. Tecnologico “Allevi – Sangallo” di Terni, posto su sostegno ed orario di n.18 ore settimanali;
- a.s. 2024/2025 contratto sino al termine delle attività didattiche dal 1.09.2024 al 30.06.2025 presso la scuola secondaria di II° Ist. Tecn. Tecnologico “Allevi – Sangallo” di Terni, posto su sostegno ed orario di n.18 ore settimanali;
2) Pt_2
per: a.s. 2023/2024 contratto sino al termine delle attività didattiche dal
[...]
1°.09.2023 sino al 30.06.2024 presso la scuola secondaria di II° I.I.S. Prof.le e
Tecn. Comm.le di Terni, posto su sostegno ed orario di n.18 ore settimanali;
-
a.s. 2024/2025 contratto sino al termine delle attività didattiche dal 1.09.2024 al
30.06.2025 presso la scuola secondaria di II° I.I.S. Prof.le e Tecn. Comm.le, posto su sostegno ed orario di n.18 ore settimanali; 3) per: Parte_3
a.s. 2022/2023 contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche dal

2.09.2022 al 30.06.2023 presso la scuola dell'infanzia I.C. “F. Fatati” di Terni, posto su sostegno ed orario di n.24 ore settimanali;
- a.s. 2023/2024 contratto sino al termine delle attività didattiche dal 1°.09.2023 sino al 30.06.2024 presso la scuola dell'infanzia “G. Fanciulli” di posto su sostegno ed Parte_6 Pt_6 orario di n.25 ore settimanali;
a.s. 2024/2025 contratto sino al termine delle attività didattiche dal 1°.09.2024 sino al 30.06.2025 presso la scuola dell'infanzia I.C. Arrone “G. Fanciulli” di posto su sostegno ed orario di Pt_6
n.25 ore settimanali;
4) , per a.s. 2022/2023 contratto sino al termine Parte_4 delle attività didattiche dal 2.09.2022 sino al 30.06.2023 presso la scuola secondaria di II° Ist. Tecn. Tecnologico “Allevi – Sangallo” di Terni, posto su
sostegno ed orario di n.18 ore settimanali;
5) , per a.s. 2024/2025 Parte_5 contratto sino al termine delle attività didattiche dal 1.09.2024 al 30.06.2025 presso la scuola primaria I.C. Narni Centro di Narni, posto su sostegno ed orario di n.24 ore settimanali;- di non aver beneficiato, durante i contratti a tempo determinato, della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;- di ritenere illegittima la loro esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docenti a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto all'accredito (come precisato in premessa) e comunque al CP_1 pagamento della complessiva somma dovuta, oltre accessori, quale contributo alla formazione.
Parte ricorrente in diritto: - ha dedotto la illegittimità del riconoscimento della Carta del Docente al solo personale docente di ruolo in quanto in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), di tutela del lavoro e della formazione professionale (art. 35) e di buon andamento della Pubblica
Amministrazione (art. 97);
- ha affermato, inoltre, che riconoscere la Carta in questione solo ai docenti assunti di ruolo si pone in contrasto con il divieto di disparità di trattamento dei lavoratori precari rispetto ai loro omologhi lavoratori a tempo indeterminato, affermato nello specifico dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, con riferimento al personale della scuola pubblica, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità;
- ha sostenuto che l'esclusione dal bonus docenti dei “precari” è illegittima, laddove perpetua un sistema a due velocità (doppia trazione): docenti di serie A e docenti di serie B, con relativo danno riflesso sui giovani utenti del sistema “scuola”, laddove il principio di diritto dell'Unione Europea è che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato;
- ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VII (n. 1842/2022) che ha stigmatizzando la pretesa di una sorta di sistema a doppia trazione escludente i docenti precari, laddove i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, viene promossa e sostenuta dal punto di vista economico mediante erogazioni economiche per il tramite della carta docenti, mentre i docenti precari sono discriminati come se in capo ad essi non sussistesse lo stesso obbligo di competenza dei colleghi di ruolo.
Il nonostante regolare citazione in Controparte_1 giudizio non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale.
Quindi, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni indicate nelle note scritte la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. rubricato “deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” introdotto dall'art. 3 c. 10 del d.lgs. 149/2022 e successive modifiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Preliminarmente va confermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda diretta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro destinata alla formazione e quindi a far valere un diritto soggettivo di natura economica. Nel merito, la controversia verte sul diritto dei docenti a tempo determinato di usufruire dell'erogazione della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici in cui sono stati assegnatari di incarichi di supplenza con durata annuale (fino al 31 agosto dell'anno scolastico) ovvero fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) o comunque superiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico.
Innanzitutto, appare opportuno il richiamo alla normativa istitutiva della
Carta Docente, cioè l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo
[...] unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli
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