Trib. Teramo, sentenza 16/01/2024, n. 26

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Teramo, sentenza 16/01/2024, n. 26
Giurisdizione : Trib. Teramo
Numero : 26
Data del deposito : 16 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO Sezione Lavoro
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Codispoti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 1471 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
EP ZZ (c.f.: [...]) nato a [...] il [...], residente a [...], ed elettivamente domiciliato in
Teramo alla via Nazario
Sauro, 90 presso lo studio dell'Avv. Lucia Rita Ricchetti dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO (c.f.: 80014130928) in persona del Ministro p.t.;

Resistente- contumace
Oggetto: riconoscimento status vittima del dovere e indennità.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note autorizzate depositate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.09.2022 e ritualmente notificato, EP RU ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno per sentire accogliere le seguenti conclusioni, vinte le spese di lite: “1) condannare il Ministero dell'Interno al riconoscimento in favore del ricorrente RU EP dello status di vittima del dovere ex art. 1 c. 563 L. 266/2005;
2) per l'effetto accertare e dichiarare tenuto il

Ministero dell'Interno al riconoscimento in favore del ricorrente della invalidità̀ (8%) con conseguente concessione di tutti i benefici spettanti al ricorrente nella predetta misura decorrenti dalla data di maturazione ad oggi;
3) in subordine accertare e dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il Ministero dell'Interno al riconoscimento
in favore del ricorrente dell'invalidità̀ nella misura del 8% o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia da stabilirsi anche a mezzo di CTU che sin da ora s'invoca;

4)conseguentemente dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il Ministero convenuto alla concessione di tutti i benefici economici e giuridici previsti dalle norme in premessa e leggi collegate, tra cui in particolare: a) quota di speciale elargizione sino alla concorrenza della sua misura massima determinata in € 16.000,00 oltre rivalutazione ISTAT (ossia Euro 2.000,00 per ogni punto di invalidità̀);
b) tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché́, soprattutto, previdenziale/pensionistico previste dalla legislazione in materia, tra cui in particolare: l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) della pensione maturata;
c) art. 6 in particolare la rivalutazione delle “(...) percentuali di invalidità̀ già̀ riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge (...) tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale (...)”, nonché́ il diritto “(...) all'assistenza psicologica assistenza psicologica a carico dello Stato (...)”;

d) il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04;
e) l'esenzione dall'imposta di bollo, nonché́ da ogni imposta diretta o indiretta, di ogni indennità̀ erogata come di tutti i documenti e gli atti concernenti le procedure di liquidazione dei benefici previsti di cui all'art. 8 della citata legge;
f) diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonché́ del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi

a carico superstiti del ricorrente di cui all'art. 1, comma 2 della legge nr. 407/98 e ss.mm., nonché́ leggi collegate;
5) con conseguente condanna dell'intimata

Amministrazione a corrispondere il relativo trattamento economico, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di giudizio e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che in data 21.2.2003, alle ore 17.00 circa, egli, all'epoca carabiniere in servizio presso la Compagnia di Giulianova, unitamente ad altri colleghi, aveva predisposto un servizio di O.C.P. (osservazione, controllo, pedinamento), in frazione Case Merluzzi del
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Comune di Morro D'Oro (TE), nei pressi dell'abitazione di un pregiudicato, finalizzato alla repressione di spaccio di sostanze stupefacenti;

- che nel corso della predetta operazione, veniva fermata da un maresciallo un'autovettura sospetta il cui conducente (appena uscito dall'abitazione del pregiudicato), dapprima, aveva rallentato la marcia fino a fermarsi, ma successivamente, allo scopo di eludere il controllo di polizia, aveva repentinamente accelerato investendo il predetto maresciallo ed esso ricorrente che, conseguentemente, aveva urtato violentemente con la mano destra il vetro del parabrezza;

- che, a seguito del violento impatto della mano destra sul parabrezza, egli aveva riportato “la frattura della testa del 5^ osso metacarpale di destra, giudicato guaribile in 30 giorni;

- che successivamente, con decreto del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri n.
2948/18 del 26 aprile 2018, detta lesione era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio;

- che, con istanza del 23/05/2018, il ricorrente aveva chiesto al Ministero dell'Interno il riconoscimento dello status di “vittima del dovere” con i relativi benefici di legge;

- che l'istanza non era stata accolta dal Ministero dell'Interno che, con provvedimento del 11/06/2019, notificato l'11 luglio 2019, aveva ritenuto “...l'avvenuta prescrizione del diritto ad essere ritenuto vittima del dovere e a ricevere i relativi benefici economici”, rappresentando che “…in materia di “Vittime del dovere”, son specifico riferimento al diritto ad essere ritenuto Vittima del dovere e a ricevere i relativi benefici economici, trova applicazione il regime ordinario della prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2934 e 2935c.c”;

- che la predetta motivazione era infondata, in quanto l'eventuale dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale coincideva, come da giurisprudenza consolidata, con il momento della conoscibilità o conoscenza qualificata della malattia da parte del ricorrente che, nel caso in esame, era avvenuta solo in data 26.4.2018, ossia al momento del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia per effetto del decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

- che prima del predetto momento (26.04.2018) – concretizzante una effettiva conoscenza e consapevolezza della gravità della malattia e del nesso causale della stessa con l'evento occorsogli il giorno 21/02/2003 - il ricorrente non avrebbe mai potuto
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avanzare domanda di riconoscimento dello status e conseguente concessione dei benefici connessi;

- che, in ogni caso, i diritti rivendicati non erano in alcun modo soggetti a prescrizione come sottolineato dalla giurisprudenza della Suprema Corte che aveva escluso la discrezionalità amministrativa nell'applicazione e nel riconoscimento del beneficio di
“vittima del dovere”.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Il Ministero dell'Interno, pur regolarmente citato in giudizio, ha scelto di rimanere contumace.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali del ricorrente. È stata poi espletata la consulenza medico-legale affidata al
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