Trib. Venezia, ordinanza 19/12/2024
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Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 21287/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Fabio Massimo Saga Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Carla Quota Giudice
dott. Tobia Aceto Giudice
nel procedimento di reclamo avverso il provvedimento datato 8.10.2024, reso nel procedimento
R.G. n. 7625/2024, promosso da
ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A., con sede legale in Milano, Via Forlanini 23, numero d'iscrizione nel
Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 00910070192, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore dottor Maurizio Calcinoni, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti già apposta in calce alla comparsa di costituzione datata 24 maggio 2024
e da considerarsi apposta ex art. 83 c.p.c. anche al presente atto, anche disgiuntamente, dall'Avv.to Cristiano Alessandri e dall'Avv. Lawrence Dardani;
reclamante
contro
ECO MARINE CARRIERS LTD in persona del Comandante pro tempore, Sig. RA ZT, passaporto n. U22534948 (Turchia), doc. A, della m/n “NAZMI C” (IMO no. 9577769) e quale rappresentante processuale ex lege della società armatrice, ECO MARINE CARRIERS Ltd con sede in
Trust Company Complex, Ajaltake Road , Ajaltake Island Majuro, Marshall Islands MH96960, nonché per conto del legale rappresentante della stessa, doc. B, rappresentata e difesa dall'Avv.
Luca Valerio Fenati;
reclamata
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a scioglimento della riserva del 17.12.2024, ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
Considerato e ritenuto che:
- l'oggetto del reclamo è il provvedimento indicato sopra, con il quale il Giudice monocratico ha accolto il ricorso con il seguente dispositivo: “ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: - confermando quanto già statuito in sede di decreto inaudita altera parte, autorizza il ricorrente a procedere a sequestro conservativo delle merci di cui al ricorso fino alla concorrenza di euro
700.000,00 e a procedere al deposito delle stesse presso il Terminal Multiservice del porto di
Marghera così come indicato, nominando il depositario quale custode del carico;
- fissa in sessanta giorni il termine per l'instaurazione della causa di merito;
- spese al merito”;
- il provvedimento suddetto, quindi, ha confermato il decreto reso inaudita altera parte in data
19.4.2024 con il seguente dispositivo: “- autorizza il ricorrente a procedere a sequestro conservativo delle merci di cui al ricorso fino alla concorrenza di euro 700.000,00 e a procedere al deposito delle stesse presso il Terminal Multiservice del porto di Marghera così come indicato, nominando il depositario quale custode del carico”;
- il Giudice monocratico, quindi, ha accolto la domanda cautelare di parte ricorrente, integralmente (si riportano le conclusioni di cui al ricorso di prime cure: “… voglia autorizzare il ricorrente, nella sua qualità di Comandante pro tempore della m/n “NAZMI C” e quale rappresentante processuale ex lege della società ECO MARINE CARRIERS Ltd, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, a procedere, con provvedimento reso inaudita altera parte, ad assoggettare alla misura cautelare del sequestro conservativo sulle merci come sopra individuate e depositare le stesse per conto della ECO MARINE CARRIERS Ltd presso i depositi doganali, Terminal
Multiservice del porto di Marghera, banchina Molo A2, o alternativamente, presso altro deposito ritenuto idoneo nell'area portuale, dette n. tonnellate metriche 3.273,00 di merce, scarti di acciaio
HMS 1 e 2, attualmente presenti a bordo della m/n “NAZMI C” o dalla medesima appena sbarcate, nominando il depositario, o altro soggetto ritenuto idoneo, quale custode del carico a garanzia del credito vantato dalla ECO MARINE CARRIERS Ltd verso la noleggiatrice ARMATOR SHIPPING con sede in Via Zuccoli, 19 Ground Floor, CH6900 Paradiso, Svizzera, fino alla concorrenza di Euro
700.000,00 per capitale, interessi e spese”;
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- parte reclamante, in atto di reclamo, formula le seguenti conclusioni: “in accoglimento del presente reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., revocare e/o annullare l'impugnata Ordinanza del
Tribunale di Venezia, Giudice Dott.ssa Diletta Maria Grisanti, datata 8 ottobre 2024 e comunicata in data 10 ottobre 2024, avente ad oggetto la conferma di sequestro conservativo della merce di cui al ricorso, per i motivi esposti, revocando quindi il sequestro concesso. Con condanna della controparte EC Marine Carriers Ltd al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio nonché della precedente fase”;
- parte reclamata, invece, formula le seguenti conclusioni in comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia il Collegio adito, respingere integralmente il reclamo avversario in quanto infondato;
confermare l'ordinanza emessa dal Giudice, Dott.ssa Diletta Maria Grisanti, in data 08.10.2024, confermando altresì, per l'effetto, il sequestro conservativo della merce fino alla concorrenza di
Euro 700.000,00 con mantenuto deposito della stessa presso il Terminal Multiservice del porto di
Marghera, nominando e confermando il depositario quale custode del carico. Con vittoria di spese ed onorari”;
- all'udienza odierna, è stata sollevata da parte reclamante eccezione di inefficacia del provvedimento di sequestro conservativo nel modo seguente (v. verbalizzazione d'udienza): “Gli avv.ti di parte reclamante eccepiscono preliminarmente l'insufficienza della documentazione depositata sub. prod. n. 16 da parte reclamata ai fini dell'avvio del procedimento di merito come ordinato dal giudice della prima fase poiché nel caso di controversia oggetto di clausola compromissoria il quinto comma dell'art 669 octies richiede che entro il termine sia proposta la domanda, e quindi ex art 669 novies primo comma chiede la revoca del provvedimento cautelare e la declaratoria di estinzione con perdita di efficacia del provvedimento. I difensori insistono per le proprie posizioni. L'avv. Fenati contesta l'eccezione avversaria
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