Trib. Termini Imerese, sentenza 19/08/2024, n. 898

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Termini Imerese, sentenza 19/08/2024, n. 898
Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
Numero : 898
Data del deposito : 19 agosto 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa AR
Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 71 del ruolo generale di lavoro per l'anno 2021, cui
è riunita la causa n. 535 del ruolo generale di lavoro per l'anno 2021, promosso da
LL RI (C.F. [...]) NELLA QUALITA' DI
GENITORE DEL MINORE CE EL (C.F. CRM SML 04C13
G511V) elettivamente domiciliata in Termini Imerese, Viale Belvedere n. 2 presso lo studio legale associato Pirrone Balsamo, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Liborio Pirrone Balsamo, Giuseppe Pirrone e Antonino
Pirrone, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il
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Grande n. 21,
RESISTENTE CONTUMACE NELLA CAUSA R.G.N. 71/2021
INPS (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale
Distrettuale INPS, Via Francesco Laurana 59, rappresentato e difeso dal Dr.
Salvatore Riili designato ai sensi del D.P.C.M., del 30/03/2007 e conseguente provvedimento del Direttore della Sede di Palermo con ordine di servizio n.
2013/5500/0000078 del 24/09/2013
R E S I S T E N T E COSTITUITO NELLA CAUSA R.G.N. 535/2021
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il
n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 14.01.2021 la ricorrente indicata in epigrafe nella spiegata qualità ha chiesto la condanna dell'INPS al pagamento degli importi dovuti
e non pagati al figlio minore dall'01.10.2018 al 31.09.2019, a titolo di indennità di frequenza, in quanto riconosciuta con decreto di omologa del 18.02.2020 reso dal
Tribunale di Termini Imerese nel procedimento di R.G.N 426/2019 con decorrenza dall'01.10.2018.
L'INPS regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne dichiara la contumacia.
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Con successivo ricorso depositato in data 09.03.2021 la medesima ricorrente esponeva che:
- il figlio minore ER UE il 25.102018 era stato sottoposto a visita di revisione dalla Commissione Medica Superiore che non gli ha riconosciuto la permanenza della difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, interrompendo l'attribuzione dei relativi benefici economici;

- adiva il Tribunale di Termini di Termini Imerese chiedendo il ripristino dell'indennità negata dall'INPS ed il relativo giudizio R.G.N. 426/2019 si concludeva con il decreto di omologa del 18.02.2020 con il quale al minore veniva riconosciuto il diritto all'indennità di frequenza a far data dalla visita di revisione, ovvero dal mese di ottobre 2018;

- il detto decreto veniva regolarmente notificato all'INPS che con nota dell'08.05.2020 comunicava alla ricorrente la liquidazione della prestazione oggetto di causa;

- all'inizio del mese di settembre del 2020 la sig.ra BE si recava presso la propria abitazione di Petralia Sottana dove trovava all'interno della cassetta della posta una raccomandata con busta aperta e controllando il contenuto constatava che si trattava di una comunicazione con la quale l'INPS aveva convocato a visita di revisione il figlio minore ER UE;

- poiché la data di visita indicata nella detta comunicazione era già trascorsa e considerato che aveva attivato ha il servizio postale “seguimi" attraverso il quale tutta la corrispondenza alla stessa diretta viene indirizzata a Gangi, via Liguria n. 86, effettuava un controllo sul sito delle Poste Italiane constatando che la raccomandata
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inviata dall'INPS era stata consegnata in data 27.07.2020 in Petralia Sottana nella via indicata nella busta (Nucleo Madonnuzza n. 119 D), ma a persona diversa dalla stessa ricorrente;

- a seguito di quanto accaduto la ricorrente chiedeva informazioni alle Poste Italiane che con PEC del 29.01.2021 confermavano che la detta raccomandata era stata consegnata a persona diversa della effettiva destinataria.
La ricorrente esponeva, inoltre, che essendo ormai trascorsa la data della visita di revisione e che la mancata presentazione alla visita fissata per la verifica dei requisiti sanitari del figlio minore non era dipeso da fatti alla stessa imputabili, con PEC del
22.09.2020 aveva chiesto all'INPS di convocare nuovamente a visita di revisione il minore ER UE al fine di verificare il permanere dei requisiti sanitari.
Eccepiva, in ultimo, che l'INPS con nota del 05.10.2020 comunicava che a far data dal mese di settembre 2020 l'assegno di frequenza del minore ER veniva
revocato per mancata presentazione a visita di revisione.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'assegno di frequenza con condanna
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