Trib. Treviso, sentenza 17/12/2024, n. 1019
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione effetti civili) iscritta al RG. n. 2060/2024 e promossa da
(c.f. , nato/a a MOTTA DI Parte_1 C.F._1 LIVENZA (TV), il 9/10/1985
e
(c.f. , nato/a a CONEGLIANO Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. JULKA LANFRANCO e con l'avv. DAVIDE DE VIDO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 9/04/2024, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_2 loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc.. Con sentenza n. 313/2024 (dep. 24.05.2024) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.12.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (17.05.2024);
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pertanto, in accoglimento della