Trib. Lucca, sentenza 17/12/2024, n. 542
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Testo completo
N. R.G. 4745/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/10/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DARIO Parte_1 C.F._1
VANNUCCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Paolina
n. 221, giusta procura in atti
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
FEDERICA LUCCHESI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Le parti saranno libere di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, con obbligo del reciproco rispetto e di informativa vicendevole sulle eventuali modifiche stante la presenza della prole. A tal proposito il sig. ha trasferito dal giorno 01.10.2024 la propria residenza Pt_1 nell'abitazione, che dalla data del 01.08.2024 ha preso in locazione, posta in Massarosa, frazione
Quiesa, via del Molinaccio n. 502;
2. I figli minori e vengono affidati in maniera esclusiva alla sig.ra , Per_1 Per_2 Parte_2 con la possibilità per la stessa di assumere anche le decisioni di maggiore interesse. Tale regime di affidamento si rende, allo stato, necessario e consono alla situazione contingente al fine di non arrecare pregiudizio ai due figli per l'adozione di tutte le decisioni più importanti, senza che ciò
1
significhi e comporti un'inadeguatezza del padre. Le parti s'impegnano a rivedere tale assetto quando tra i due genitori sarà possibile riprendere il dialogo e la comunicazione nell'interesse prioritario dei due figli;
3. I genitori concordemente stabiliscono, allo stato, di non prevedere alcun calendario di visita padre-figli, ma di garantire al padre il più ampio diritto di visita compatibilmente con la volontà dei minori, con un minimo di due pomeriggi alla settimana per ciascun figlio, dalle 17,00, inclusa cena
e pernotto, oltre ai fine settimana alternati, ma si riservano di depositare un piano dettagliato non appena il sostegno psicologico agli stessi attivato lo consentirà. Si precisa che in particolare
, dopo alcuni colloqui effettuati con lo psicologo presente all'interno dell'istituto scolastico Per_1 frequentato, ha iniziato un percorso di sostegno psicologico, con il consenso di entrambi i genitori, anche nell'ottica di poter riprendere i rapporti con il padre, che, infatti, sono ripresi. I ricorrenti stanno valutando un percorso psicologico anche per l'altro figlio minore , per il quale è stato Per_2 richiesto il bonus psicologo dalla madre ma del quale, se accordato, usufruiranno entrambi i genitori nella ripartizione delle spese. , maggiorenne, sta facendo un percorso psicologico presso il Per_3
Centro Antiviolenza L'una per l'Altra di Viareggio (LU).
4. Il padre corrisponderà alla madre un contributo per il mantenimento ordinario dei tre figli , Per_2
e , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, entro il