Trib. Crotone, sentenza 01/01/2025, n. 6
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Testo completo
R.G.V.G. 887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OT
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 887/2024 promossa da:
(C.F.: , nato ON (KR) in data 16.5.1974, ed ai Parte_1 C.F._1 fini del presente giudizio domiciliato in IL (CS) alla Via Padre Francesco Russo presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Vincenzi (C.F. ;
pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in Email_1 calce al ricorso;
E
(C.F.: ), nata a [...] in data [...], ed ai fini CP_1 C.F._3 del presente giudizio domiciliata in IR RI (Kr), via Venezia, snc, presso lo studio dell'avv. Giulia Conte (C.F. ;
pec: , che la rappresenta e difende C.F._4 Email_2 per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza dell'11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “le parti dichiarano di non volersi riconciliare e si riportano integralmente al proprio atto introduttivo, chiedendo di confermare le condizioni concordate dai coniugi.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 14.08.2024, Parte_1
e esponevano: CP_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 7.12.2014 nel Comune di Melissa
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 1 Parte II Serie C
Anno 2015 Uff. 1.;
- che dalla loro unione nasceva il 6.08.2017 a ON la figlia minore (C.F.: Per_1
);
C.F._5
- che le numerose incomprensioni e discussioni hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale e, vista l'impossibilità definitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi ad astenersi da condotte che possano essere di pregiudizio alla reputazione, alla serenità e all'interesse dell'altro coniuge e con l'obiettivo solidale di garantire alla figlia minore Per_1 la più serena crescita psichica, fisica ed affettiva.
2) La casa coniugale in IR RI (KR), via JF Kennedy n. 4, in proprietà esclusiva del sig.
, situata al centro del paese, rimane assegnata alla sig.ra che vi Parte_1 CP_1 continuerà a vivere con la figlia fino a quando quest'ultima avrà raggiunto la maggiore età, salvo diversi accordi.
3) Le spese di ordinaria manutenzione relative all'immobile saranno interamente sopportate dalla NO , quelle di natura straordinaria, invece, rimarranno interamente a carico CP_1 del signor in qualità di proprietario. Le spese dell'immobile riferite alla stabile PT convivenza e uso di entrambi i coniugi, fino al 31 Agosto 2024 saranno sostenute dal sig.
[...]
. La NO , in ragione della sua qualità di assegnataria dell'immobile, PT CP_1 sosterrà, a far data dal 01/09/2024 in via esclusiva e per l'intero, il pagamento delle utenze serventi lo stesso, ivi comprese le