Trib. Lanusei, sentenza 15/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lanusei, sentenza 15/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Lanusei
Numero : 2
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

N. R.A.C.L. 76/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella pubblica udienza del 15 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 76/2022 R.A.C.L., promossa da
(P.VA ), in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Sergio
Tocco, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti apposta in calce all'atto di opposizione a precetto,
ricorrente in opposizione contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Bari Sardo, presso lo CP_1 C.F._1 studio dell'avv. Damiano Arra, dell'avv. Marzia Sotgia e dell'avv. Giampaolo Pilia, i quali lo rappresentano, sia congiuntamente che disgiuntamente, per delega in calce all'atto di precetto, resistente opposto
e contro
(P.VA / c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_2 P.IVA_2
Milano, Via Roberto Lepetit n.8/10, terza chiamata contumace
Oggetto: materia lavoro – pagamento differenze retributive – opposizione a precetto basato su diffida
Con accertativa di .

MOTIVI DELLA DECISIONE
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La (d'ora in poi ) ha proposto opposizione contro Parte_1 Parte_1
l'atto di precetto con cui le intimava il pagamento della complessiva somma di euro CP_1
8.514,02, richiesta in esecuzione della diffida accertativa n. NU00000/2021-681 del 21.12.2021, emessa dall'Ispettorato del Lavoro di Nuoro (doc. 1 opponente).
L'atto di precetto opposto intimava alla Cooperativa il pagamento di quanto sopra quale obbligata in solido della indicata nella diffida accertativa come datore di lavoro di CP_2 CP_1
La opponente ha dedotto che la diffida era stata emessa erroneamente sul presupposto che il contratto di appalto per la fornitura di servizi in outsourcing, intercorso tra la e la società Parte_1 CP_2
sarebbe stato stipulato in violazione della disciplina in materia di somministrazione di lavoro, in assenza delle autorizzazioni previste ex lege. Non era dato comprendere sulla base di quali
Con accertamenti aveva ritenuto invalido il contratto d'appalto e accertata l'omissione retributiva e contributiva della CP_2
Inoltre, le prestazioni di lavoro rese dal lavoratore in favore della Cooperativa non potevano essere inquadrate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato atteso che lo stesso aveva sempre risposto del proprio operato esclusivamente alla Un eventuale rapporto di lavoro subordinato verso la CP_2
Cooperativa doveva essere accertato giudizialmente.
Ancora, il lavoratore era stato correttamente inquadrato dalla nel livello C del CCNL CP_2
applicato.
In ogni caso, nell'ipotesi di condanna della al pagamento delle somme di cui alla diffida, Parte_1
ha chiesto di essere tenuta indenne dalla CP_2
Con Si è costituito in giudizio deducendo la correttezza dell'operato di e la debenza delle CP_1
somme indicate nella diffida.
Il rapporto di lavoro, al di là del dato formale, si era svolto con la sin dal 2015 e Parte_1
l'assunzione da parte di società terze era stata imposta dalla stessa nel corso degli anni. Ha Parte_1
chiesto il rigetto del ricorso.
E' stata chiamata in causa la società chiamata in manleva dalla Cooperativa;
la società CP_2
regolarmente convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con sole prove documentali.
***
L'opposizione deve essere rigettata per quanto segue.
Sull'efficacia esecutiva della diffida accertativa.
Parte opponente contesta che la diffida possa costituire valido titolo esecutivo da porre a base del precetto.
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La difesa non è fondata.
L'art. 12 comma 2 D. Lgs. n. 124/2004 prevede che “Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende
l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione”.
Il comma 3
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